Pignoramento conto corrente: quando non si può procedere

Pignoramento conto corrente: quando non si può procedere

Il Pignoramento conto corrente è una procedura ordinaria attuata al fine di recuperare un credito. Ci sono, però, dei limiti e in alcuni casi non può essere pignorato

Il pignoramento conto corrente è una procedura ordinaria attuata al fine di recuperare un credito. Consiste sostanzialmente nel blocco del conto e il prelievo delle somme pari al debito, che sono poi trasferite al creditore.

Per richiedere il pignoramento ci si deve rivolgere al giudice e, se si attua, l’istituto bancario o postale diventa il “debitor debitoris” (il terzo pignorato) nei confronti del creditore.

Rientra, quindi, nella categoria del pignoramento presso terzi, che ha per oggetto crediti o più un generale beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo e, nello specifico, il conto corrente.

Come funziona il pignoramento conto corrente

Il creditore per poter procedere deve essere, ovviamente, in possesso di un titolo esecutivo valido (atto giudiziario, sentenza o decreto ingiuntivo) che accerti la situazione di debito del proprietario del conto corrente .

Non c’è alcuna distinzione tra un creditore privato ed uno pubblico e non è prevista una soglia minima del credito sotto la quale non sia possibile pignorare il conto corrente.

L’espropriazione di denaro su un conto corrente postale o bancario avviene, dunque, a seguito di una notifica al debitore, in cui si indica: titolo esecutivo, atto di precetto (il debitore ha ancora 10 giorni per pagare) e atto di pignoramento.

Quest’ultimo è inviato anche all’istituto di credito interessato. La legge stabilisce che, una volta presentato l’atto giudiziario di pignoramento, la banca o l’ente postale può procedere a bloccare la somma intera presente su un normale conto corrente o una parte di essa se sul conto è accreditato lo stipendio o la pensione.


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Quando il debito è nei confronti dell’Agenzia Entrate Riscossione, quest’ultima può procedere al pignoramento conto corrente senza intervento del tribunale. Invia, infatti, la notifica alla banca o alla posta e se entro ulteriori 60 giorni il debito non è saldato preleva direttamente l’importo dal conto.

Qualora il debitore fosse in possesso di due conti correnti in due istituti diversi, entrambi possono essere sottoposti alla medesima procedura. Possono essere pignorati anche i conti PayPal, le prepagate e i conti esteri.

Quando non può essere pignorato un conto corrente

Il conto corrente bancario o postale può essere oggetto di pignoramento nella sua interezza solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale ossia 1.509,81 € (503,27x 3).

Ciò implica che nel caso in cui alla data di notifica del pignoramento vi si trovino somme superiori a tale importo, tutto il resto può essere pignorato. Se, invece, c’è una cifra inferiore non può essere bloccato.

Quando sono presenti versamenti ricorrenti come stipendio o pensione, i conti correnti possono sempre essere oggetto di pignoramento, rispettando determinati limiti tutti, fino ad estinzione totale del debito.

Limiti del pignoramento in caso di stipendio e pensione

Nel dettaglio, lo stipendio può essere pignorato nei limiti stabiliti dalla legge che prevedono che sia assicurato il minimo vitale per condurre una vita dignitosa. Il minimo vitale è il doppio dell’assegno sociale e ammonta pertanto a 1.006,54 €. Secondo la normativa attuale, i limiti corrispondono a:

  • un quinto, quando si tratta di debiti di lavoro o di tributi provinciali e comunali omessi
  • un terzo, quando la pendenza riguarda gli alimenti dovuti per legge.

Questo calcolo deve essere effettuato sull’importo netto e non su quello lordo.

Se, invece, il creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il pignoramento dello stipendio è soggetto ad altri limiti. Le quote pignorabili, il cui calcolo si fa sul netto e non sul lordo, sono:

  • 1/10 dello stipendio quando l’importo è inferiore ai 2.500 €
  • 1/7 dello stipendio se l’importo è inferiore ai 5.000 €
  • 1/5 dello stipendio quando l’importo supera i 5.000 €.

Anche in questo caso deve essere garantito il minimo vitale.


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Quando si tratta di un conto con accredito della pensione, il creditore non può pignorare più di un quinto, calcolato però sul netto della pensione mensile, detratto prima il cosiddetto minimo vitale.

Considerando che il minimo vitale 2023 è di 1.006,54 euro, significa che ogni pensione può essere pignorata per massimo un quinto (il 20%) della parte che eccede 1.006,54 e comunque non può mai essere pignorata se non supera 1000 euro.

Per quanto riguarda un conto corrente cointestato, si può pignorare solamente la metà del credito presente.

Non si può mai pignorare un conto corrente che sia alimentato da:

  • assegni di accompagnamento per disabili
  • rendite di assicurazioni sulla vita
  • pensioni di invalidità.

Laddove ci si trovi di fronte ad un conto in rosso, il creditore può decidere di abbandonare la procedura o mantenere in vita il pignoramento conto corrente nell’attesa che vengano depositati nuovi accrediti.

Come rintracciare un conto corrente

Per avere accesso ad un conto corrente, nel caso di un debitore è necessario avere un titolo esecutivo, ossia un ordine del giudice a pagare. Il rintraccio è, infatti, una delle prime indagini che si effettua in caso di recupero credito, al fine di pignorare il conto del debitore.

Per sapere dove il debitore ha il suo conto corrente ci si può rivolgere ad un’agenzia di informazioni commerciali autorizzata, come Revela. Prima di procedere con un’azione legale si potrebbe decidere di acquisire più informazioni possibili sul conto stesso per decidere se sia il caso di mettere in atto un processo giudiziario e tentare la via del recupero.

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