L’Art 543 cpc regola le procedure del Pignoramento di crediti del debitore verso terzi. La riforma prevede che il creditore debba notificare l’avvenuta iscrizione a ruolo sia al debitore esecutato che al terzo pignorato
L’Art 543 cpc regola le procedure del Pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi. È, spesso, la misura più consigliata tra le procedure di pignoramento, perché quella più immediata.
A giugno 2022 è entrata in vigore una nuova formulazione dell’articolo che introduce ulteriori adempimenti per il creditore. Ma andiamo per ordine.
Cos’è il pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi è una procedura attraverso cui il creditore procede per recuperare i crediti presso il debitore, i quali sono in possesso di un altro soggetto.
Presuppone, quindi, che siano coinvolte tre parti: il creditore, il debitore e il terzo pignorato (debitor debitoris). Quest’ultimo può essere, per esempio, la banca, l’ufficio postale, l’istituto di previdenza, il datore di lavoro.
I terzi pignorati possono essere anche più di uno, anzi non è affatto infrequente che il creditore proponga il pignoramento nei confronti di una pluralità di terzi.
Nello specifico, i beni che rientrano nel pignoramento presso terzi sono:
- conti correnti, titoli bancari o postali
- stipendi, secondo i limiti stabiliti dalla legge
- pensioni, secondo i limiti stabiliti dalla legge
- crediti, nel caso in cui il debitore sia un’azienda il pignoramento di crediti commerciali (es. le fatture)
- beni o cose del debitore che sono nella disponibilità del terzo.
Il creditore può ricorrere al Giudice affinché questi accerti, in via definitiva, il suo diritto. Per procedere al recupero del credito, deve essere in possesso di un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo) che ne attesti l’esistenza e l’entità.
L’atto, notificato al terzo e al debitore, deve contenere:
- l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto
- l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice
- la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente, nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente
- la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente.
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna al creditore l’originale dell’atto di citazione, il quale deve depositare per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, nella cancelleria del giudice competente.
Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, deve poi notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo.
La riforma all’Art 543 cpc e Iscrizione a ruolo pignoramento presso terzi
La riforma dell’Art 543 cpc prevede a carico del creditore un onere ulteriore, nel momento in cui procede al pignoramento presso terzi. A partire dal 22 giugno 2022 deve, infatti, notificare l’avvenuta iscrizione a ruolo sia al debitore esecutato che al terzo pignorato.
La prova di tale avvenuta notifica dovrà, poi, essere depositata nel fascicolo della procedura esecutiva entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento presso terzi. Quindi non entro la data di udienza, che verrà in via definitiva fissata dal Tribunale, bensì entro la data di udienza che l’avvocato indicherà nell’atto di pignoramento.
Il nuovo testo introdotto dispone che:
- Comma 5 “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata dell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”.
- Comma 6 “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.
I limiti del pignoramento dello stipendio e della pensione
La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto alcune importanti novità. Lo stipendio, come già detto, può essere pignorato, ma solo nei limiti stabiliti dalla legge che prevedono che sia assicurato il minimo vitale per condurre una vita dignitosa. Significa, in sostanza, che vi è un limite oltre il quale il pignoramento delle somme non è consentito.
Nel dettaglio lo stipendio non può essere pignorato oltre il limite di 1/5. Questo calcolo deve essere effettuato sull’importo netto e non su quello lordo.
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Ci sono, però, alcuni casi particolari, in cui la percentuale del pignoramento stipendio può essere diversa dal 20%. Diventa, infatti, il 30% (di prassi) nel caso in cui il pignoramento è originato da crediti di natura alimentare (ad esempio gli alimenti destinati ai figli).
Se, invece, il creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il pignoramento dello stipendio è soggetto ad altri limiti (per approfondimenti leggi qui l’articolo completo).
Il pignoramento della pensione può, invece, avvenire secondo due modalità differenti: la prima è quella in cui si verifica prima ancora della sua erogazione, ed è notificato sia al debitore che all’INPS, oppure successivamente al suo accredito sul conto corrente del pensionato.
Anche in questo caso, secondo il nostro ordinamento, deve essere garantito il minimo vitale. L’assegno sociale, per il 2022 è pari a 468,28 euro, quindi, la pensione minima è pari a 702,15 euro. Chi ha una pensione più bassa non rischia alcun pignoramento. La parte eventualmente eccedente il minimo vitale può essere pignorata per una misura di massimo un quinto (per approfondimenti leggi qui l’articolo completo).
Le informazioni necessarie per procedere al nuovo pignoramento presso terzi
Avere informazioni veritiere, aggiornate e attendibili è l’unico modo per riuscire a recuperare il proprio credito. È, dunque, necessario analizzare in maniera approfondita la posizione del debitore, per capire se è effettivamente in grado di pagare.
Rivolgersi ad una società investigativa specializzata, come Revela, è la strada giusta non solo per rintracciare il debitore, ma soprattutto per avviare un’azione di recupero senza spreco di tempo e denaro.
Le informazioni, che si possono avere sia su un soggetto fisico, riguardano la posizione lavorativa o pensionistica per valutare la solvibilità della persona e, quindi, il pignoramento dello stipendio, e il rintraccio del conto corrente.
Revela è, quindi, la soluzione giusta per chi ha bisogno di supporto nelle decisioni più strategiche ed efficaci.