Pignoramento immobiliare: tutte le informazioni utili

Pignoramento immobiliare: tutte le informazioni utili

Il pignoramento immobiliare è una procedura formale attraverso cui si sottopongono ad esecuzione forzata i beni immobili del debitore allo scopo di recuperare la somma dovuta. Ecco procedura e tempi

Il pignoramento immobiliare è una procedura formale attraverso cui si sottopongono ad esecuzione forzata i beni immobili del debitore allo scopo di recuperare la somma dovuta. Al pari di qualsiasi espropriazione “può avere luogo solo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile” (art. 474 del c.p.c.). L’espropriazione forzata è, quindi, l’ultima fase della procedura di Recupero crediti giudiziale.  

Pignoramento immobiliare procedura

La normativa di riferimento in materia di pignoramento immobiliare è contenuta nel Libro III del Codice di Procedura Civile, in particolare gli artt. da 555 a 598 c.p.c. La procedura è piuttosto complessa e per poter essere effettiva deve rispettare un iter preciso che si articola in diverse fasi.

Come già detto, per procedere è necessario essere in possesso di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiali, ecc.), che deve essere notificato al debitore insieme all’atto di precetto. Quest’ultimo è un’intimazione al pagamento entro 10 giorni, che precede qualsiasi esecuzione (art. 480 c.p.c.).


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Nella notifica di pignoramento devono essere indicati i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione. L’ufficiale giudiziario consegna poi la copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari e successivamente deposita l’atto nella cancelleria del tribunale competente.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze, e i frutti, senza diritto a compenso. Il giudice dell’esecuzione, in determinati casi, può però nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore.

Dal momento in cui l’ufficiale giudiziario restituisce al creditore o al suo avvocato le copie dell’atto notificato e la nota di trascrizione, questi hanno 15 giorni di tempo per iscrivere a ruolo il pignoramento a pena di inefficacia.

Inoltre, entro 5 giorni dal pignoramento il creditore pignorante che ha interesse a procedere con la vendita deve notificare ai creditori, che siano titolari di un diritto di prelazione sul bene risultante da pubblici registri, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per cui si procede, del titolo e dei beni pignorati.


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La vendita del bene pignorato può essere chiesta con istanza presentata dal creditore pignorante o da qualsiasi creditore intervenuto, purché munito di titolo esecutivo.

L’istanza può presentarsi dopo che è decorso il termine di 10 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento e non oltre 45 giorni dal pignoramento stesso, altrimenti questo perde d’efficacia (art. 497 c.p.c.) e verrà cancellato. Dopodiché si può procedere alla vendita dell’immobile per recuperare il credito.

Pignoramento prima casa

In tema di pignoramento prima casa la legge a cui fare riferimento è il D.P.R. n. 602/1073 che, all’articolo 76 e seguenti, disciplina regole, limiti e condizioni dell’espropriazione immobiliare.

La prima casa può essere pignorata quando il debito è di natura privata (banca, finanziaria, condominio, fornitore). La legge, in questi casi, non prevede limiti e per il debitore non sussiste nessuna forma di tutela. Questo vale anche nel caso in cui i creditori siano familiari, controparti di processi che hanno vinto le cause o altri soggetti privati.

Se, invece, il titolare del credito è l’Agenzia Entrate Riscossione, che agisce per il recupero dei crediti dello Stato o della Pubblica Amministrazione, esistono particolari limiti e condizione.

È bene precisare che la legge stabilisce che ad essere impignorabile è l’unica abitazione del debitore, non la prima casa intesa come luogo di residenza.

Per cui il pignoramento della prima casa non si può attuare se sussistono tutti insieme questi presupposti:

  • l’immobile deve essere l’unico di proprietà del contribuente
  • deve essere luogo di residenza del contribuente
  • non deve essere di lusso, ossia accatastato nelle categorie A/8 e A/9
  • deve essere accatastato a civile abitazione.

Se manca una sola di queste condizioni, anche l’Agente per la riscossione esattoriale può pignorare la prima casa. Se, per esempio, il contribuente ha una seconda casa o anche una quota, questa può essere pignorata. Lo stesso vale se ha una sola casa e l’ha data in affitto o ancora se vive in un immobile di lusso, come una villa.

Le informazioni utili in caso di pignoramento immobiliare

Un pignoramento immobiliare ha un costo vivo molto elevato e i tempi sono solitamente lunghi. Per avere tutte le informazioni utili è, dunque, opportuno affidarsi a società investigative specializzate in indagini per il recupero del credito, come Revela, impegnata da anni in questo settore.

Il personale esperto è in grado di effettuare, tanto sulle persone fisiche quanto su quelle giuridiche, una serie di analisi e approfondimenti incrociati, che permettono di avere un quadro completo circa la situazione patrimoniale del debitore.

Le operazioni di rintraccio possono essere anche molto complesse e richiedere la consultazione di specifici archivivisure catastali e ipocatastali, per risalire ai beni immobili in possesso di un soggetto.

Giocano un ruolo fondamentale la tempestività e l’elaborazione di indagini più approfondite.

Attraverso un’Indagine Patrimoniale, invece, si può avere un quadro completo della situazione patrimoniale, reddituale ed economica del soggetto.

Per chi ha bisogno di supporto nelle decisioni più strategiche ed efficaci questa è la strada giusta per rintracciare i beni del debitore e, quindi, avviare un’azione di recupero senza spreco di tempo e denaro.

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