L’infedeltà coniugale è probabilmente uno dei principali motivi di separazione. Per esserci un addebito deve, però, essere la causa della crisi del matrimonio, non una conseguenza
L’infedeltà coniugale è probabilmente uno dei principali motivi di separazione e, spesso, costituisce motivo di addebito.
Con il matrimonio si sottoscrive a tutti gli effetti un contratto che prevede specifici doveri coniugali, tra cui la fedeltà. L’articolo 143 del Codice Civile chiarisce quali siano i doveri matrimoniali che spettano a marito e moglie: obbligo reciproco alla fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Cos’è la separazione con addebito
La separazione con addebito si verifica quando il giudice, nel giudizio di separazione, accerta che la fine dell’unione coniugale è stata causata dal comportamento di uno dei due coniugi.
L’addebito ha una funzione sanzionatoria, infatti le conseguenze della pronuncia hanno natura patrimoniale e punitiva. Non può, inoltre, essere chiesto in un accordo di separazione consensuale e nell’ambito della separazione mediante negoziazione assistita.
Solo il giudice può, infatti, stabilire la responsabilità di uno o entrambi i coniugi in caso di violazione dei doveri del matrimonio. Il semplice fatto di non andare più d’accordo o di accorgersi di non amare più il coniuge non è motivo di addebito.
Infedeltà coniugale e addebito
Prima di tutto è bene precisare che l’infedeltà coniugale non è un reato come lo era in passato. La Corte Costituzionale, nel 1961, ha infatti dichiarato illegittima la norma che stabiliva conseguenze penali per l’adulterio femminile.
Il concetto di “fedeltà” è stato ampliato e maggiormente definito nel tempo. Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza più recente, l’addebito potrebbe essere attribuito ad uno dei due coniugi anche in presenza di relazioni “virtuali” sviluppatesi su piattaforme digitali, quali Facebook o altri social network.
La Suprema Corte ha infatti stabilito come la fedeltà coniugale si concretizzi “nell’impegno che ricade su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi”. Per i giudici, dunque, il dovere di fedeltà va rapportato con il diritto di ciascun coniuge a non subire un danno morale da parte dell’altro.
Da un punto di vista giuridico, l’unica conseguenza per il coniuge infedele è la separazione con addebito, ovvero l’imputazione di responsabilità. Il giudice, infatti, può dichiarare che la colpa è del soggetto inadempiente.
Ai fini dell’addebito in capo ad un solo coniuge, è necessario che la violazione dei doveri coniugali sia antecedente alla proposizione dell’istanza di separazione e sussista un rapporto di causa-effetto.
Pertanto, in caso di tradimento, l’infedeltà deve essere la causa della crisi coniugale e non il suo effetto. È possibile, inoltre, che ci sia un addebito congiunto, ad esempio quando marito e moglie si tradiscono a vicenda.
In alcuni casi è possibile anche chiedere il risarcimento danni. Generalmente si riconosce ogni qualvolta il tradimento ha comportato una compromissione dello stato di salute dell’altro coniuge. Un altro motivo per cui è possibile richieder il risarcimento danni è quando si provoca una lesione della reputazione della persona, come nel caso di un marito diffamato dalla propria moglie.
Conseguenze dell’addebito nella separazione
Subire l’addebito comporta:
- la perdita del diritto all’assegno di mantenimento (art. 156 c. 1 c.c.)
- la perdita dei diritti successori verso il coniuge al quale non sia addebitata la separazione (art. 548 c. 2 c.c.). Si precisa che i diritti successori si perdono con il divorzio, a prescindere dall’addebito della separazione
- la condanna alle spese legali del giudizio
- il risarcimento dei danni. Il coniuge a cui non è addebitata la separazione può, infatti, chiedere il risarcimento dei danni subiti per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
L’addebito, però, non elimina il dovere di versare gli alimenti (o assegno alimentare), in caso di bisogno, che sono corrisposti su ordine del giudice.
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Inoltre, il coniuge a cui è addebitata la separazione conserva il diritto a percepire un assegno vitalizio a carico dell’eredità, qualora godesse degli alimenti al momento dell’apertura della successione. Conserva anche il diritto alla pensione di reversibilità a prescindere dal fatto che il coniuge superstite godesse (o meno) di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto. Questo non vale nel caso di nuove nozze.
Infine, in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, il giudice assegna la casa familiare al genitore collocatario della prole. L’addebito, infatti, non ha alcuna influenza su tale decisione, in quanto assunta nell’interesse della prole.
L’addebito della separazione in caso di infedeltà coniugale non influisce sulla decisione dell’affidamento dei figli. Diverso è il caso in cui l’addebito derivi da comportamenti violenti, abuso di alcol o droghe. In tali circostanze, infatti, il giudice può stabilire l’affidamento esclusivo all’altro coniuge.
Perché rivolgersi all’investigatore privato in caso di infedeltà coniugale
In certe situazioni è possibile che uno dei due coniugi chieda al giudice di accertare che la separazione o la crisi coniugale sia stata determinata da un tradimento. Per farlo è ovviamente necessario avere delle prove utilizzabili in tribunale, come testimonianze, fotografie, messaggi, ecc.
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Occorre precisare che cercare prove da soli comporta il rischio di violare la privacy altrui. La posta elettronica e la messaggistica, per esempio, rientrano nella nozione di corrispondenza e sono tutelate dal principio costituzionale di segretezza e dal reato di sottrazione di corrispondenza.
La giurisprudenza ritiene che tra marito e moglie, il diritto alla riservatezza sia “affievolito” in ragione della coabitazione dei coniugi. Quindi, se il computer o il telefono sono a disposizione di entrambi, può capitare che uno ne possa prendere visione anche senza autorizzazione dell’altro. Diverso è il caso in cui il coniuge sottragga il telefono all’altro, così come lasciare un registratore acceso a casa non è legittimo.
Per evitare ogni problema è sempre consigliabile rivolgersi ad un’agenzia investigativa, come Revela. L’investigatore privato ha, infatti, tutte le competenze necessarie per accertare la violazione degli obblighi matrimoniali.
Per arrivare alla verità dei fatti, il detective utilizza metodi e tecniche tradizionali come foto, video, sopralluoghi, appostamenti e controlli, supportato da una strumentazione all’avanguardia.
Le prove oggettive scoperte sono raccolte e organizzate così da fornire al cliente una relazione dettagliata che potrà essere utilizzata in sede giudiziaria per un eventuale contenzioso di separazione o divorzio, determinante ai fini dell’addebito e dell’assegno di mantenimento.