La Legge fallimentare definisce chi siano i soggetti fallibili e i soggetti non fallibili. Ecco le differenze e come cosa succede in caso di sovraindebitamento
La definizione di soggetti fallibili è data dalla Legge fallimentare, che stabilisce quali siano i requisiti di natura oggettiva necessari per rientrare nel campo di applicazione del fallimento.
I soggetti non fallibili sono, di conseguenza, quelli esclusi dai parametri di questa legge e che, quindi, possono ricorrere alla Legge 3/2012, divenuta famosa con il nome di “Legge salva suicidi”.
Chi sono i soggetti fallibili
La legge fallimentare identifica come soggetti fallibili le società che:
- esercitano un’attività commerciale
- superano le soglie di fallibilità
- sono in stato di insolvenza.
Attività commerciali
Si riferisce a imprenditori o imprese che esercitano un’attività commerciale (produzione di beni e servizi, banche, assicurazioni, ecc.). Bisogna specificare che si tratta di società di capitali, mentre non sono incluse le imprese pubbliche, le società di persone, le imprese agricole.
Soglie di fallibilità
Il secondo requisito specifica che può fallire l’impresa commerciale che supera almeno una delle tre soglie dimensionali di fallibilità. Di conseguenza, le realtà che non ne superano nessuna, non sono fallibili.
Ecco le soglie affinché un’impresa sia fallibile:
- un attivo patrimoniale annuo superiore a 300 mila euro, nei tre anni che precedono la presentazione della domanda
- ricavi lordi per un ammontare annuo superiore a 200 mila euro, sempre nei tre anni che precedono la presentazione della domanda
- debiti scaduti per un ammontare superiore o pari a 500 mila euro, al momento della presentazione della domanda.
Stato di insolvenza
L’ultimo requisito di natura oggettiva per il fallimento è che l’impresa commerciale risulti in stato di insolvenza. L’art. 5 della Legge Fallimentare (R. D. 16 marzo 1942 n. 267) stabilisce che: “lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Non si può, dunque, parlare di stato di insolvenza se l’imprenditore ha una momentanea difficoltà a soddisfare una singola obbligazione o poche obbligazioni in un lasso di tempo limitato. Si tratta, invece, di una situazione cronica, ovvero la generale incapacità a saldare i debiti, con il normale esercizio d’impresa, anche in futuro.
Chi sono i soggetti non fallibili
I soggetti non fallibili sono quelli che non hanno i requisiti di cui sopra, per cui sono esclusi dalla disciplina del fallimento. Ecco chi sono:
- lavoratori autonomi e liberi professionisti, incluse le associazioni professionali e le società semplici
- imprenditori agricoli
- start-up innovative
- enti non commerciali (associazioni di volontariato, onlus, associazioni sportive o non governative)
- imprese sotto la soglia di fallibilità
- enti pubblici
- i consumatori, ovvero le persone fisiche che hanno accumulato debiti
- gli eredi di un imprenditore defunto
Cosa succede in casi di sovraindebitamento dei soggetti fallibili e non fallibili
In caso di sovraindebitamento la procedura per soddisfare i creditori è diversa. I soggetti fallibili possono avvalersi, in ultima spiaggia, della liquidazione giudiziale. I soggetti non fallibili possono, invece, appoggiarsi alla Legge 3/2012.
Liquidazione giudiziale per i soggetti fallibili
Quando un soggetto fallibile si trova a vivere una situazione economica di insolvenza dalla quale non riesce più ad uscire, il fallimento appare l’unica strada percorribile. Con l’introduzione del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) si elimina ogni riferimento al termine ‘‘fallimento’’, sostituendolo con l’espressione “liquidazione giudiziale”. Lo scopo di questa procedura concorsuale è procedere alla liquidazione del patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori.
È importante sottolineare che nel sistema del nuovo Codice la procedura di liquidazione giudiziale è stata posta dopo la disciplina relativa alle procedure finalizzate alla continuità aziendale e cioè gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo. Questo dimostra come, nel nuovo sistema normativo, la liquidazione sia considerata come ultima possibilità.
La domanda di liquidazione giudiziaria può essere avanzata, nella forma del ricorso, da:
- debitore
- creditori
- organi di controllo e di vigilanza
- pubblico ministero quando ha notizia dello stato di insolvenza, anche su segnalazione di altra autorità giudiziaria.
Il curatore predispone il programma di liquidazione al cui interno sono indicate le modalità attraverso le quali verrà operata la liquidazione dei beni, indicando costi e tempi di realizzazione. Il programma di liquidazione è, poi, approvato dal Comitato dei creditori e autorizzato dal Giudice.
Esaurita questa fase, si passa alla vendita dei beni e, quindi, alla fase di ripartizione tra i creditori, che non sono tutti uguali, ma divisi in “classi”.
Liquidazione del patrimonio per i soggetti non fallibili
Come già detto, il riferimento specifico in questo caso è la Legge 3/2012, che consente a un soggetto non fallibile afflitto da troppi debiti di riuscire a liberarsene stipulando con i propri creditori degli accordi.
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Questo obiettivo può essere raggiunto con una delle tre procedure che il quadro normativo prevede:
- il piano del consumatore , il quale può proporre un piano di pagamento rateizzato dell’importo dovuto ai creditori. Anche in questo caso è necessaria l’approvazione del giudice
- l’accordo di ristrutturazione dei debiti, con cui enti e imprese non fallibili possono presentare il proprio piano di pagamento, che dovrà essere accettato dal 60% dei creditori e approvato dal Giudice
- la procedura di liquidazione dei beni, con cui il debitore (qualsiasi soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il proprio patrimonio affinché venga liquidato ed i creditori possano soddisfarsi sul ricavo.
Si ha così la possibilità di liberarsi dai debiti e di avere a disposizione le risorse necessarie per vivere.