Il testamento olografo è una forma testamentaria scritta, datata e firmata dal testatore. Per essere valido deve avere dei requisiti. Quando può essere impugnato
Il testamento olografo è una forma testamentaria scritta, datata e firmata dal testatore. Fa parte dei cosiddetti testamenti ordinari, insieme al testamento pubblico e a quello segreto.
Il testamento è l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte. Inoltre, è un atto personale, non può cioè essere redatto da terzi o da un rappresentante, e può essere revocato in qualsiasi momento (art. 587 c.c.). Può, inoltre, contenere sia disposizioni patrimoniali che disposizioni morali.
In questo caso si parla di successione testamentaria. In assenza del testamento (successione legittima), è l’art. 565 c.c. a delimitare l’ambito dei soggetti chiamati a succedere per legge, i cosiddetti successibili, e a stabilirne la gerarchia.
La possibilità di disporre dei propri beni tramite testamento non è, però, assoluta. L’articolo 536 c. c. e seguenti del Codice Civile, infatti, riconoscono a favore di determinati soggetti il diritto ad una quota minima sul patrimonio del defunto, la cosiddetta quota di legittima. La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è detta, invece, quota disponibile: di tale quota il testatore può liberamente disporre.
Cos’è un testamento olografo
Come già detto, il testamento olografo è redatto, datato e sottoscritto dal testatore. Per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio. È la forma più semplice di atto testamentario e si distingue dalle altre perché scritto senza la presenza del notaio. L’autore deve, però, essere maggiorenne, capace di intendere e di volere e non interdetto.
Per essere valido, la legge prevede, dunque, tre requisiti fondamentali:
- l’autografia, cioè la scrittura manuale senza utilizzo di messi elettronici. Servono, quindi, carta e penna indelebile. Può essere usato anche lo stampatello.
- la data in relazione momento in cui il documento è perfezionato. Devono essere indicati giorno, mese e anno o comunque un riferimento specifico ad un determinato giorno con indicato l’anno, per esempio “Natale 2023”
- la sottoscrizione per mano del testatore. Con la firma si attesta la propria identità e paternità del documento. Si può usare anche un’espressione tipica di un legame affettivo, ad esempio “il vostro papà” in un testamento redatto in forma di lettera ai propri figli, che però non deve lasciare dubbi ai destinatari circa l’identificazione dell’autore.
Può contenere disposizioni di carattere patrimoniale e disposizioni di carattere non patrimoniale e fino all’ultimo giorno di vita il testatore può modificare le sue volontà.
In presenza di un testamento il codice civile stabilisce comunque che alcuni soggetti (coniuge, discendenti e ascendenti) non potranno essere eliminati dalla successione, anche se diversamente indicato, per le quote di eredità legittima.
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L’eredità si distingue sostanzialmente in quota legittima, cioè la parte di patrimonio di cui il de cuius non dispone a piacimento, in quanto la divisione avverrà secondo la legge, e la quota disponibile, cioè la quantità del patrimonio del quale il defunto può disporre, concedendolo attraverso il testamento a chiunque.
Infine, un testamento olografo può contenere eventuali aggiunte in momenti successivi che, come le modifiche, devono essere anch’esse scritte interamente di pugno del testatore, datate e sottoscritte, come il testamento principale.
Testamento olografo pubblicazione
Il testamento olografo può essere conservato dal testatore, con il rischio però che non sia trovato subito dopo la morte, consegnato ad una persona di fiducia o un professionista (avvocato, notaio), conservato in una cassaforte presso una banca.
L’articolo 620 del Codice civile dispone che chiunque ne sia in possesso deve recarsi davanti ad un notaio per far pubblicare il testamento subito dopo il decesso del testatore. Deve, inoltre, consegnare al notaio un “estratto per riassunto dell’atto di morte” del de cuius (da non confondere con il “certificato di morte”).
La pubblicazione del testamento olografo avviene tramite la redazione di un verbale, quindi un atto pubblico, da parte del notaio alla presenza della persona che ha consegnato il testamento e di due testimoni. Il verbale di pubblicazione deve descrivere lo stato del testamento e riprodurne interamente il contenuto.
La copia autentica del verbale di pubblicazione va poi allegata alla dichiarazione di successione che, a sua volta, deve essere obbligatoriamente presentata all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dall’apertura della successione.
È possibile, infine, che gli eredi decidano insieme di non rivolgersi ad un notaio per la pubblicazione del testamento. In questo caso si parla di “patto di non pubblicazione”.
Quando si può impugnare un testamento olografo
Il testamento può essere considerato nullo o annullabile. La nullità presuppone un vizio del testamento di maggiore gravità rispetto all’annullabilità. La differenza principale sta nel fatto che un testamento nullo non produce alcun affetto, mentre un testamento annullabile produce effetti fino a quando, per l’appunto, non viene annullato.
I casi in cui si parla di testamento olografo nullo riguardano la presenza di vizi formali, come la mancanza di sottoscrizione o di autografia, l’indicazione generica dei beneficiari, senza che sia possibile quindi identificarli, o la presenza di disposizioni illecite.
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L’annullabilità si verifica, invece, per altre ipotesi, come per esempio una datazione mancante o incompleta, l’incapacità di agire del testatore, in ipotesi di errore, violenza e dolo che abbiano portato il disponente a sottoscrivere un testamento.
Si può creare un testamento falso semplicemente scrivendolo e firmandolo ad insaputa del reale testatore o scrivendo e firmando un testamento successivo a quello redatto dal testatore, per impedire che il primo possa produrre effetti.
Falsificare un testamento costituisce reato e una tale condotta assume rilevanza penale quando il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
Il Codice Civile stabilisce che i primi soggetti ad essere tutelati, per la loro quota di legittima, sono appunto gli eredi legittimi, i quali hanno la possibilità di impugnarlo. Si tratta di coniuge e figli del defunto e, in assenza di questi, degli ascendenti (i genitori).
Può, inoltre, farlo chiunque eserciti un reale interesse nei confronti del patrimonio del defunto. Ciò significa che la contestazione dell’atto può essere effettuata non solo da altri chiamati all’eredità, ma anche da eventuali creditori.
La legge prevede che la parte che contesti come falso il testamento olografo attivi un giudizio civile per accertarne il difetto di autenticità, fornendo o indicando al giudice scritture di comparazione del testatore.
In questo caso può essere richiesta una perizia grafologica. Il perito grafologo svolgerà un’indagine a partire da scritti comparativi di origine certa, per identificare, al di sopra di ogni dubbio, l’autografia e tutti gli elementi del testamento.
Revela svolge una serie di perizie tecniche nell’ambito delle indagini forensi, con lo scopo di identificare soggetti o validare elementi probatori in sede di giudizio. Inoltre, è possibile avere tutte le informazioni relative all’eredità, come i beni del defunto, o rintracciare eventuali eredi.