Precetto: cos’è e cosa succede dopo la notifica

Precetto: cos’è e cosa succede dopo la notifica

Regolato dall’art. 480 del Codice di Procedura Civile, è l’atto che il creditore deve notificare al debitore prima di intraprendere un’esecuzione forzata. Cosa contiene e cosa succede dopo la notifica?

Il precetto è un atto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere all’obbligo di cui al titolo esecutivo, entro il termine di 10 giorni. È, dunque, un’intimazione al pagamento che precede qualsiasi esecuzione e che viene condotta in forza di un titolo esecutivo, come ad esempio un decreto ingiuntivo, un assegno, una cambiale, una scadenza.

Nel nostro ordinamento il precetto è regolato dall’art. 480 del Codice di Procedura Civile: “Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata”.

Cosa contiene l’atto di precetto

Secondo quanto stabilito nell’art. 480, l’atto di precetto deve contenere necessariamente l’intimazione, l’indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l’obbligo del debitore, il termine entro il quale adempiere all’obbligo e l’avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine.

Per quanto riguarda altri contenuti, deve includere anche la generalità delle parti (creditore e debitore), la trascrizione integrale del titolo se questo è costituito da una scrittura privata autenticata e la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione.

Il precetto deve, infine, essere firmato dal creditore istante. La firma è richiesta anche nelle copie, in mancanza l’atto è nullo.

Come di notifica l’atto di precetto

L’atto di precetto deve essere redatto di seguito al titolo esecutivo, già di per sé idoneo a comunicare al debitore l’intenzione del creditore di avviare l’esecuzione forzata per il recupero coattivo del credito. Si tratta, però, di una manifestazione implicita dell’intenzione di procedere che, invece, diventa esplicita e solenne con la notifica del precetto.

La notificazione può essere eseguita dall’ufficiale giudiziario “a mani proprie” del destinatario, presso la sua abitazione o presso la sede dell’impresa o il luogo di lavoro dello stesso, all’interno della circoscrizione di competenza dell’ufficiale giudiziario. Se il destinatario rifiuta di ricevere l’atto, l’ufficiale giudiziario dà atto del rifiuto nella relazione, ma la notifica si intende comunque eseguita a mani proprie.


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La notifica è valida anche se l’atto è ricevuto da persona di famiglia del debitore, dall’addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda, oppure in mancanza, al portiere o al vicino di casa. La notifica alla persona giuridica, ad esempio una società, deve essere eseguita presso la sede della stessa.

Ci sono poi situazioni particolari, come ad esempio quello in cui il debitore contro cui si è formato il titolo esecutivo sia deceduto prima dell’inizio dell’esecuzione e al suo posto siano subentrati gli eredi. In questo caso non è possibile notificare agli eredi il precetto insieme al titolo esecutivo, ma si dovrà procedere prima alla notifica del titolo esecutivo e dopo un congruo lasso di tempo del precetto.


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Cosa succede dopo la notifica

Dopo la notifica dell’atto di precetto, come già detto, il creditore deve aspettare che trascorrano 10 giorni, prima di poter dare avvio alla procedura esecutiva. Trascorsi i termini può avviare la procedura esecutiva entro 90 giorni dalla notifica, altrimenti il precetto perde efficacia e sarà necessario notificare un nuovo atto.

Il Presidente del Tribunale che è competente per l’esecuzione, se vi è pericolo nel ritardo, può comunque autorizzare l’esecuzione immediata, con o senza cauzione.


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Il debitore, dal canto suo, può: evitare il pignoramento attraverso il pagamento di quanto dovuto, opporsi, qualora si ritenga che sussistano dei vizi formali nel provvedimento che sarebbe sospeso fino al termine del processo, o fare un accordo transattivo col creditore per estinguere il debito, senza necessità di passare per vie giudiziarie.

In caso di mancato pagamento, il debitore riceverà la notifica di un atto di pignoramento, con il quale il creditore darà avvio all’esecuzione forzata, per il recupero coattivo di quanto dovutogli.

L’atto di precetto rappresenta, dunque, l’ultima possibilità per pagare quanto ancora dovuto, al netto di eventuali acconti già versati. La somma indicata nell’atto di precetto tiene, inoltre, conto anche degli interessi nel frattempo maturati e delle spese affrontate dal creditore dopo l’emissione del titolo esecutivo.

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