NPL: cosa cambia con il decreto di recepimento della SMD

NPL: cosa cambia con il decreto di recepimento della SMD

L’entrata in vigore del D. L. 116/2024 avrà un impatto significativo sul mercato dei NPL. Ci si aspetta una maggiore efficienza nella gestione di questi crediti e una maggiore tutela dei diritti dei debitori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2024 il decreto di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, la cosiddetta Secondary Market Directive o SMD, relativa ai gestori e agli acquirenti di NPL.

Lo scopo della normativa è quello di favorire lo sviluppo dei mercati secondari dei crediti deteriorati, ma anche di rafforzare le tutele dei debitori ceduti. Sono escluse le inadempienze probabili, ovvero Unlikely To Pay o UTP.

Secondo l’ultimo “Osservatorio Nazionale NPE Market” di Credit Village, nel 2023 il mercato secondario dei NPL ha superato il mercato primario per la prima volta dal 2017. Lo scorso anno le operazioni del mercato primario hanno raggiunto un volume complessivo di 14,7 miliardi di euro contro i 16,2 miliardi dei mercati secondari.

La direttiva europea ha, in sostanza, l’obiettivo di uniformare le regole per la cessione dei crediti deteriorati, attraverso la liberalizzazione dell’acquisto di questi crediti e la regolamentazione della loro gestione.

Le principali novità del decreto sui NPL

Il decreto legislativo n. 116 del 30 luglio 2024, che recepisce la direttiva (UE) 2021/2167, è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come già detto, sono due le principali novità: la liberalizzazione della cessione dei crediti NPL e l’incremento delle misure di tutela, con l’istituzione del “gestore di crediti in sofferenza”.

Liberalizzazione dell’acquisto dei crediti deteriorati

L’acquisto dei NPL non sarà più limitato a specifici operatori, ma aperta agli “acquirenti di crediti”, cioè persone fisiche e giuridiche diverse da una banca, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale acquistano crediti in sofferenza.

L’obiettivo, come già detto, è sviluppare il mercato secondario dei NPL a livello europeo, attraverso la liberalizzazione dell’acquisto.

Gli acquirenti di crediti in sofferenza possono acquistarli anche se non risiedono o non hanno domicilio o sede legale in Italia, a condizione che, se residenti al di fuori dell’Unione Europea, nominino un rappresentante con residenza, domicilio o sede legale in uno Stato Membro dell’Unione Europea.

I gestori di crediti in sofferenza con sede in uno Stato Membro dell’Unione Europea possono, invece, operare in un altro Stato Membro senza dovervi aprire succursali, previa comunicazione alla relativa autorità di vigilanza.

I gestori di crediti in sofferenza italiani potranno operare anche al di fuori dell’Unione Europea, previa autorizzazione della Banca d’Italia.

Introduzione della figura del “gestore di crediti in sofferenza”

Un’altra importante novità è l’istituzione di una nuova figura di intermediario, il “gestore di crediti in sofferenza”, autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia. È previsto, in tal merito, anche un apposito albo, sempre gestito dalla Banca d’Italia.

Tali soggetti si occuperanno di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dai debitori, rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali, gestione dei reclami dei debitori, gestione di ogni obbligo di informativa nei confronti dei debitori, ecc.

La direttiva prevede che l’attività dei gestori di crediti sia soggetta ad autorizzazione, vigilanza e a regole di comportamento specifiche. Questi gestori dovranno avere una buona reputazione e dimostrare esperienza e competenze adeguate a poter svolgere il loro lavoro in modo competente e responsabile. Dovranno, quindi, avere conoscenze in ambito bancario, contabile, manageriale, legale, di compliance e di gestione del rischio.

La direttiva non si applica a banche, società di gestione del risparmio (SGR) e intermediari di credito al consumo.

Cosa cambierà

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 116/2024 avrà, senza dubbio, un impatto significativo sul mercato dei crediti deteriorati. Da un lato, ci si aspetta una maggiore efficienza nella gestione di questi crediti, con conseguenti benefici per il sistema bancario ed economico. Dall’altro lato, si auspica una maggiore tutela dei diritti dei debitori, grazie all’introduzione di nuove garanzie e controlli.

La liberalizzazione del mercato determinerà certamente un progressivo incremento del numero di operatori e una maggiore competizione, soprattutto sui portafogli più piccoli.


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C’è, infine, da sottolineare che, sebbene la Secondary Market Directive sia orientata alla più ampia armonizzazione della disciplina del mercato secondario dei crediti deteriorati nel territorio comunitario, lascia ai singoli Stati Membri alcuni importanti margini di discrezionalità.

Tra questi, la possibilità di estendere l’ambito di applicazione della Direttiva alle operazioni di cessione di crediti diversi da quelli classificati in sofferenza. Al riguardo, il legislatore sembra aver adottato un atteggiamento prudente, attuando la Direttiva per il solo mercato secondario degli NPL. In futuro, quindi, potrebbe essere implementata anche con riferimento al mercato secondario degli UTP.

La valutazione dei portafogli NPL con la Due Diligence

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Per questo è importante rivolgersi a società specializzate nelle attività di recupero crediti, dotate di licenza investigativa, come Revela.

Le informazioni reperibili sono svariate e differenti, a seconda del livello di profondità dell’indagine stessa. È possibile entrare nel dettaglio di ogni singola posizione partendo dai dati anagrafici e di reperibilità (residenza/domicilio), fino al rintraccio dell’attività lavorativa e al rintraccio di conti correnti bancari/postali. Oppure è possibile fare un’Indagine Patrimoniale, che contiene diverse informazioni utili. Lo stesso vale anche per un’azienda.

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