Chi fa la voltura catastale diventa erede a tutti gli effetti? Ecco cosa sapere sulle successioni e sull’accettazione tacita all’eredità
La voltura catastale è un adempimento necessario quando nell’eredità ci sono beni immobili, per trasferire la proprietà del de cuius agli eredi o a un erede specifico.
È, quindi, obbligatoria quando bisogna registrare qualsiasi variazione che interviene nella titolarità di un bene immobile (casa o terreno che sia) ed è necessario aggiornare gli intestatari in catasto. Ai fini pratici cambia l’intestazione del bene (o dei beni), cioè sparisce dagli archivi il nominativo del de cuius e prende il suo posto quello dell’ erede.
Chi fa la voltura catastale diventa erede a tutti gli effetti e, quindi, risponde anche dei debiti del defunto. Egli, infatti, nel fare la voltura, acquisisce la proprietà dell’immobile e, così, si obbliga anche nei confronti dei creditori del de cuius, dovendone pagare i debiti in proporzione alla propria quota.
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Non la si deve confondere con la visura catastale la quale, invece, è un semplice documento, estratto dai pubblici registri immobiliari, da cui risulta il nome del titolare dell’immobile. Naturalmente la voltura non va fatta solo per le successioni, ma per qualsiasi atto tra vivi che preveda il passaggio della proprietà da un soggetto ad un altro.
Denuncia di successione
La Denuncia di successione o Dichiarazione di successione è un adempimento di carattere fiscale, obbligatorio per legge, che deve compiere chi intende accettare l’eredità. Questa, però, non implica l’accettazione dell’eredità e quindi l’acquisizione della qualifica di erede.
Si fa entro 1 anno dal decesso e serve per comunicare all’Agenzia delle Entrate la consistenza del patrimonio (beni mobili e immobili) del defunto passato in successione. Su questo valore verrà poi liquidata l’imposta di successione.
Accettazione dell’eredità
L’Accettazione dell’eredità è l’atto che fa acquisire formalmente la qualità di erede. Qualità che non si ottiene, come abbiamo detto, con la semplice dichiarazione di successione.
Da questo momento in poi, l’erede acquisisce una quota del patrimonio del defunto e si obbliga, per la corrispondente quota, a pagare anche i relativi debiti da questi lasciati. L’accettazione va fatta entro 10 anni.
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Chi, invece, è nel possesso dei beni ereditari deve fare l’accettazione in tempi più stretti: ha infatti 40 giorni per fare l’inventario dei suddetti beni nel suo possesso e altri 3 mesi per comunicare se intende accettare o meno l’eredità.
In conclusione, la giurisprudenza ha da tempo evidenziato che la dichiarazione di successione, di per sé, non è atto idoneo ad evidenziare una volontà di accettare l’eredità medesima e quindi a diventare erede (Cass. Civ. n. 4756 del 13.5.1999 e Cass. Civ. n. 6574 del 29.3.2005).
Accettazione tacita dell’eredità e voltura catastale
L’Accettazione di eredità è un atto non necessario, potendo l’eredità essere accettata anche in modo tacito, ossia con comportamenti concludenti che denotino la volontà di accettare. Chi non intende accettare l’eredità è tenuto a fare la rinuncia all’eredità nel medesimo termine, 10 anni, altrimenti si considera erede.
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La Corte di Cassazione ha confermato un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’accettazione tacita di eredità può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come appunto la voltura catastale (Cassazione civile, sez. VI, 22 gennaio 2020, ordinanza n. 1438 – Normativa di riferimento: art. 476 cod. civ.)
Mentre, quindi, la denuncia di successione non implica alcuna accettazione di eredità, la voltura catastale conta anche ai fini civili oltre che fiscali: pertanto, essa si considera come una accettazione tacita dell’eredità.
In definitiva, soltanto chi vuole accettare l’eredita effettua la voltura degli immobili, attuando così il passaggio della proprietà del bene dal defunto a se stesso.
Come, quando e dove presentare la voltura catastale
Nelle successioni ereditarie spetta a chi ha presentato la dichiarazione di successione (cioè agli eredi, ai loro tutori o curatori, agli amministratori dell’eredità o agli esecutori testamentari) presentare la domanda di voltura.
Dopo aver registrato la dichiarazione di successione presso un ufficio delle Entrate, il Contribuente ha trenta giorni di tempo per presentare la richiesta di voltura all’ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia competente.
Può scegliere di recarsi presso quello più vicino alla sede delle Entrate dove ha registrato la successione oppure quello nella cui circoscrizione si trovano i beni trasferiti. In alternativa, la dichiarazione può essere spedita per posta raccomandata o per posta elettronica certificata all’indirizzo Pec dell’ufficio provinciale – Territorio competente.
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Gli immobili devono essere indicati nella domanda di voltura con gli identificativi catastali utilizzati nella dichiarazione di successione e presenti all’attualità negli atti del catasto. Per evitare incongruenze in sede di registrazione della domanda di voltura, prima di redigere la dichiarazione di successione, è opportuno richiedere una visura catastale e verificare che le variazioni catastali precedenti siano state regolarmente registrate nella banca dati (fonte: Agenzia delle Entrate).