Testamento: quando si può impugnare e chi può farlo

Testamento: quando si può impugnare e chi può farlo

È molto importante conoscere il tipo di testamento che è stato redatto e le modalità di disposizione previste dalla legge. Solo così è possibile impugnarlo per invalidità

“Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”  (art. 587 del Codice Civile).

Rappresenta, dunque, l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte. È, inoltre, un atto personale, che non può cioè essere redatto da terzi o da un rappresentante, e può essere revocato in qualsiasi momento.

Chiunque ha interesse può, infatti, impugnare il testamento per invalidità, portando in giudizio in Tribunale eredi e legatari. L’erede è il successore a titolo universale, cioè colui che subentra al testatore in tutto il suo patrimonio o in una quota di esso. Il legatario, invece, è colui che acquista diritti patrimoniali specifici, quindi non è titolare di una quota del patrimonio ereditario, ma solo di uno o più beni determinati.

Le forme del testamento

Il nostro ordinamento giuridico prevede tre forme ordinarie, a cui si aggiungono i cosiddetti testamenti speciali:

  • testamento olografo, cioè scritto totalmente, datato e firmato dal defunto ( 602 del codice civile). È la forma di testamento più semplice. Per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio, datarle e sottoscriverle. Quando gli eredi entrano in possesso del testamento olografo dovranno darlo ad un notaio che lo leggerà e lo pubblicherà. Nel periodo di pubblicazione il testamento potrà essere impugnato da eventuali eredi che si ritengono esclusi o danneggiati dal testamento stesso
  • testamento pubblico, è fatto direttamente dal notaio che, alla presenza di due testimoni, metterà per iscritto le volontà dichiarata
  • testamento segreto, è un tipo di disposizione poco frequente, di cui il notaio e i testimoni ignorano il contenuto. Può essere sigillato dal testatore stesso o dal notaio al momento del ricevimento.
  • testamento speciale, a cui si ricorre solo quando non è possibile redigere un testamento ordinario. Prevede una semplificazione delle formalità, ma la loro validità è limitata.

La possibilità di disporre dei propri beni tramite testamento non è, però, assoluta. L’articolo 536 e seguenti del Codice Civile, infatti, riconoscono a favore di determinati soggetti il diritto ad una quota minima sul patrimonio del defunto, la cosiddetta quota di legittima. La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è detta, invece, quota disponibile: di tale quota il testatore può liberamente disporre.


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Un testamento che non rispetta la quota di legittima è ugualmente valido ed efficace, fino a che non venga impugnato dai legittimari. La libertà di disporre dei propri beni per testamento è totale solo in mancanza di familiari prossimi.

Quando si può impugnare

Il testamento si può impugnare per diversi motivi. In materia testamentaria, vi sono due tipi di invalidità, ossia nullità e annullamento del testamento.

La nullità presuppone un vizio del testamento di maggiore gravità rispetto all’annullabilità. La differenza principale sta nel fatto che un testamento nullo non produce alcun affetto, mentre un testamento annullabile produce effetti fino a quando, per l’appunto, non viene annullato.

I casi in cui si parla di nullità riguardano la presenza di vizi:

  • formali, quando riguardano la forma. Per esempio, il testamento olografo per essere valido deve essere scritto a mano, scritto dal testatore, avere una data ed essere firmato. Il testamento pubblico, invece, è nullo quando manca la redazione per iscritto da parte del notaio o quando manca la firma del notaio o del testatore
  • sostanziali, quando attengono ad un contenuto testamentario difforme rispetto alle previsioni di legge, come ad esempio la presenza di patti successori tra gli eredi, le disposizioni a favore del notaio o dei testimoni nel testamento pubblico
  • difetto della capacità, sono quelli che afferiscono alla capacità di disporre per testamento, come il caso in cui il testamento sia redatto da un minore o un incapace
  • della volontà, sono quelli relativi a violenza, errore e dolo.

L’annullabilità si verifica, invece, per queste ipotesi:

  • per incapacità naturale del testatore, quando per esempio è stato dichiarato incapace di intendere e di volere o si trova sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
  • quando la persona che lo ha redatto è minore di età
  • quando sono presenti minori vizi di forma.

Può essere annullata anche una singola disposizione se dovuta a erroreviolenza (psicologica o morale) o dolo.

Chi può impugnare il testamento

Il Codice Civile stabilisce che i primi soggetti ad essere tutelati, per la loro quota di legittima, sono appunto gli eredi legittimi, i quali hanno la possibilità di impugnarlo. Si tratta di coniuge e figli del defunto e, in assenza di questi, degli ascendenti (i genitori).


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Può, inoltre, farlo chiunque eserciti un reale interesse nei confronti del patrimonio del defunto. Ciò significa che la contestazione dell’atto può essere effettuata non solo da altri chiamati all’eredità, ma anche da eventuali creditori.


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Cosa succede quando si impugna i testamento

I suddetti soggetti possono dunque impugnare il testamento per invalidità e promuovere il relativo giudizio davanti al Tribunale competente, con citazione di eredi e legatari.

L’impugnazione per nullità non ha un limite temporale, essendo proponibile in qualunque momento. L’azione per annullabilità, invece, deve essere esercitata entro il termine di cinque anni dalla lettura del testamento da parte del notaio ai chiamati all’eredità.

Nel caso di annullamento per effetto di errore, dolo o violenza, il termine dei cinque anni inizia a decorrere dalla data della scoperta del fatto che ha dato origine al vizio. I tempi si allungano a 10 anni dalla pubblicazione per lesione di legittima.

A seguito dell’annullamento, il testamento rimane privo di ogni effetto e, pertanto, è come se non fosse mai stato scritto. Tutti gli effetti del testamento o della disposizione testamentaria annullata vengono meno.

Il testamento olografo è sicuramente più semplice da impugnare, poiché non è stato redatto con la certificazione di un notaio, mentre nel caso di testamento pubblico o segreto la sua presenza è una garanzia in più circa la correttezza dell’atto, ma non una certezza.

È molto importante conoscere il tipo di testamento che è stato redatto e le modalità di disposizione previste dalla legge. Per questo, prima di procedere con azione di impugnazione, è consigliabile rivolgersi ad un professionista in grado di analizzare la situazione.

Come rintracciare un’eredità e gli eredi

Non sempre risulta semplice sapere se c’è un’eredità. Esistono alcune verifiche che consentono di conoscere quali beni e diritti compongono l’attivo ereditario. Se il testatore ha depositato il testamento presso un notaio si può effettuare una ricerca presso il locale Archivio Notarile della residenza del de cuius.


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Se non c’è, allora si può procedere a verificare la presenza di beni del defunto, come beni immobili e beni mobili registrati. Anche le liquidità, come ad esempio i conti correnti, libretti di risparmio, titoli e polizze, compongono ovviamente l’attivo ereditario. Se non si è a conoscenza della presenza di conti correnti, per esempio, è possibile richiedere un’indagine bancaria.

Può, inoltre, capitare che gli eredi non siano rintracciabili facilmente o celermente, specie se i discendenti si sono trasferiti all’estero e hanno interrotto i rapporti con il de cuius oppure appartengano a un altro nucleo familiare.

Ci si può così rivolgere a società, come Revela, che offre un servizio di rintraccio eredievitando tempi lunghi della ricerca. In questo modo si possono verificare i dati del decesso, identificare anagraficamente i soggetti trovati, con residenza e domicilio, e verificare l’accettazione e la rinuncia all’eredità. È possibile anche verificare la presenza di beni del de cuius.

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