Successione legittima coniuge senza figli: a chi va l’eredità

La successione legittima ha luogo quando il defunto non ha redatto un testamento. Ecco come si divide l'eredità nel caso in cui non ci sono figli

La successione legittima ha luogo quando il defunto non ha redatto un testamento. Ecco come si divide l’eredità nel caso in cui non ci sono figli

La successione legittima è una forma di “delazione ereditaria”, creata dal legislatore per regolamentare la gestione del patrimonio nel momento in cui non siano presenti specifiche volontà del defunto, ovvero il testamento, oppure quando questo è nullo o annullato.

È bene ricordare che la possibilità di disporre dei propri beni tramite testamento non è assoluta. L’articolo 536 e seguenti del Codice Civile, infatti, riconoscono a favore di determinati soggetti il diritto ad una quota minima sul patrimonio del defunto, la cosiddetta quota di legittima. La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è detta, invece, quota disponibile: di tale quota il testatore può liberamente disporre.

La successione ereditaria

La successione ereditaria si distingue in successione legittima, quando non è presente un testamento, e successione testamentaria, quando è presente. Nel primo caso i beneficiari sono dettati dal codice civile: l’art. 565 c.c. delimita l’ambito dei soggetti chiamati a succedere per legge, i cosiddetti successibili, e stabilisce la gerarchia.

In presenza di un testamento il codice civile stabilisce comunque che alcuni soggetti (coniuge, discendenti e ascendenti) non potranno essere eliminati dalla successione, anche se diversamente indicato, per le quote di eredità legittima.

L’eredità si distingue sostanzialmente in quota legittima, cioè la parte di patrimonio di cui il de cuius non dispone a piacimento, in quanto la divisione avverrà secondo la legge, e la quota disponibile, cioè la quantità del patrimonio del quale il defunto può disporre, concedendolo attraverso il testamento a chiunque.

L’erede, il soggetto che alla morte di una persona gli succede, può infatti essere:

  • legittimo, è il soggetto (coniuge o parente entro il sesto grado civile) che, qualora non vi sia testamento o qualora questo disponga soltanto di alcuni beni ereditari, acquisisce l’eredità in base ad una diretta chiamata di legge
  • testamentario, è il soggetto chiamato alla successione in base ad un’esplicita designazione contenuta nel testamento del defunto.

Gli eredi nella successione legittima

Nella successione legittima, come già detto, i beneficiari sono dettati dal codice civile. L’ art. 565 c.c. pone il coniuge al primo posto dell’elenco dei successibili. Questo vale anche per l’unione civile, ma non per la convivenza. I figli succedono alla madre e al padre in parti uguali, mentre gli ascendenti succedono solo se il de cuius muore senza lasciare prole.

Sulla base delle regole civilistiche, e nell’ordine da queste stabilito, sono destinatari della successione legittima i seguenti soggetti:

1) coniuge (o persona unita civilmente) e discendenti del defunto, ossia i figli e i nipoti

2) agli ascendenti del defunto, come i genitori ed i nonni

3) ai collaterali del defunto, ad esempio fratelli e sorelle

4) ai parenti fino al sesto grado

5) in ultima istanza allo Stato.

Successione legittima coniuge senza figli

In caso di successione legittima del coniuge senza figli, all’altro coniuge spetta:

  • in assenza di genitori, fratelli e sorelle del defunto, gli spetta il 100% del patrimonio
  • se sono presenti uno o entrambi i genitori, al coniuge spettano 2/3 dell’eredità e 1/3 va ai genitori, anche se è uno solo
  • se sono presenti fratelli e sorelle, al coniuge spettano 2/3 dell’eredità e 1/3 si divide tra fratelli. Se i fratelli sono defunti i loro figli possono subentrare nell’eredità normalmente devoluta a favore dei propri genitori premorti (diritto di rappresentazione)
  • in presenza di genitori e fratelli e sorelle, al coniuge spettano sempre 2/3 dell’eredità e la restante quota è suddivisa 1/4 ai genitori e il resto è diviso in parti uguali per ciascun fratello.

Inoltre, anche se ci sono altri chiamati all’eredità, al coniuge che resta in vita spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e all’uso dei mobili presenti, comuni o di proprietà del De cuius.

Eredità senza figli con testamento

Nel caso in cui sia presente un testamento, il De cuius può nominare il proprio coniuge come erede universale, oppure può disporre che alcune quote dell’eredità siano destinate ad altri. Nell’ipotesi di successione testamentaria i fratelli e le sorelle del defunto non hanno alcun diritto sull’eredità.


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Se i soggetti ascendenti sono più di uno, la quota ad essi riservata è ripartita con le stesse modalità che sono previste per la successione legittima. Per esempio, se sono contemporaneamente presenti coniuge e ascendenti, la legge prevede che a questi spetta un quarto del patrimonio e al coniuge metà dello stesso. Inoltre, al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione.

Accettazione e rinuncia dell’eredità

Alla morte del de cuius, il patrimonio ereditario non si trasferisce automaticamente agli eredi. Questi, infatti, sono semplicemente “chiamati” ed hanno la facoltà di decidere se accettare o rinunciare. Finché, quindi, non c’è un’esplicita accettazione, non ci saranno eredi, ma delati, ovvero i chiamati all’eredità che hanno 10 anni di tempo per decidere.

L’accettazione dell’eredità è lo strumento mediante il quale il chiamato, in forma espressa o tacita, acquista il diritto all’eredità e assume la qualità di erede. L’accettazione può essere espressa o tacita. L’accettazione espressa avviene all’interno di un atto pubblico o di una scrittura privata, con cui la persona interessata assume il titolo di erede, dichiarando espressamente di accettare.

In caso di accettazione tacita il soggetto che è chiamato all’eredità compie atti che presuppongono la volontà appunto di accettare e che soltanto l’erede sarebbe legittimamente portato a compiere.


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La rinuncia all’eredità si può fare solo dopo l’apertura della successione, cioè dopo la morte del De cuius, ed entro 10 anni. Ha, inoltre, effetto retroattivo, cioè il soggetto rinunciante non è considerato erede neanche per un giorno.

Nel caso in cui, però, il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni del defunto i termini si riducono. Ci sono, infatti, 3 mesi dall’apertura della successione per fare l’inventario e altri 40 giorni per comunicare l’accettazione o la rinuncia all’eredità.

La rinuncia deve essere resa in forma solenne presso un notaio o un cancelliere del tribunale del luogo dove la persona che è deceduta aveva il suo ultimo domicilio (art. 519 c.c.). Questi provvederanno ad annotarlo sull’apposito registro delle successioni. Inoltre, è revocabile fin quando non si prescrive il diritto di accettare l’eredità.

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