Rinuncia all’eredità: a chi spetta la quota

Rinuncia all'eredità: a chi spetta la quota

Disciplinato dall’art. 519 del c.c., la rinuncia all’eredità è un atto giuridico con il quale i chiamati all’eredità possono decidere di non accettarla. Ecco a chi spetta la quota in caso di successione testamentaria e di successione legittima

La rinuncia all’eredità è un atto giuridico, disciplinato dall’art. 519 del c.c., con il quale i chiamati all’eredità possono decidere di non accettarla. Alla morte del de cuius (cioè  la persona della cui eredità si discute), il patrimonio ereditario non si trasferisce automaticamente agli eredi. Questi, infatti, sono semplicemente “chiamati” ed hanno la facoltà di decidere se accettare o, appunto, rinunciare. Finché, quindi, non c’è un’esplicita accettazione, non ci saranno eredi ma delati (ovvero i chiamati all’eredità), che hanno 10 anni di tempo per decidere.

Come si fa la rinuncia all’eredità 

La rinuncia all’eredità si può fare solo dopo l’apertura della successione, cioè dopo la morte del de cuius, ed entro 10 anni. Non può, dunque, mai essere fatta prima del decesso. Ha, inoltre, effetto retroattivo, cioè il soggetto rinunciante non è considerato erede neanche per un giorno.

Nel caso in cui, però, il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni del defunto i termini si riducono. Ci sono, infatti, 3 mesi dall’apertura della successione per fare l’inventario e altri 40 giorni per comunicare l’accettazione o la rinuncia all’eredità.


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La rinuncia deve essere resa in forma solenne presso un notaio o un cancelliere del tribunale del luogo dove la persona che è deceduta aveva il suo ultimo domicilio. Questi provvederanno ad annotarlo sull’apposito registro delle successioni.

Non può essere parziale e non può contenere condizioni e termini. Inoltre, è revocabile fin quando non si prescrive il diritto di accettare l’eredità (10 anni dall’apertura della successione oppure se il chiamato si trova nel possesso dei beni ereditari nei tempi sopra descritti).

Gli affetti della rinuncia all’eredità

Sicuramente l’effetto più importante della rinuncia all’eredità è che il rinunciante non può essere chiamato a rispondere dei debiti del defunto. I creditori di quest’ultimo, compreso il Fisco, non potranno, quindi, pignorare i beni del rinunciante, ma dovranno rivolgersi solo nei confronti degli altri eredi che, invece, hanno accettato l’eredità.

I chiamati all’eredità che subentrano possono, a loro volta, decidere se accettare o meno la quota del rinunciante.  Bisogna, però, tener conto della tipologia della successione.

La successione ereditaria si distingue, infatti, in successione legittima, quando non è presente un testamento e in successione testamentaria, quando invece è presente. Nella successione legittima (art. 565 e ss del codice civile) i beneficiari sono dettati dal codice civile. In presenza di un testamento il codice civile stabilisce comunque che alcuni soggetti (coniuge, discendenti e ascendenti, in assenza di discendenti) non potranno essere eliminati dalla successione, anche se diversamente indicato, per le quote di eredità legittima.

A chi va la quota nella successione testamentaria

Nella successione testamentaria, il Codice Civile prevede diversi meccanismi che consentono di individuare i cosiddetti chiamati ulteriori: la sostituzione, la rappresentazione e l’accrescimento.

Sostituzione: il testatore può indicare altri soggetti che subentrino nel diritto del primo chiamato, nel caso in cui quest’ultimo non possa o non voglia accettare l’eredità.

Rappresentazione: se il chiamato all’eredità non può o non intende accettare il patrimonio ereditario e il de cuius non ha indicato nel suo testamento un eventuale sostituto, il nuovo chiamato potrà essere individuato attraverso il meccanismo della rappresentazione. Questo solo se il primo chiamato all’eredità è figlio legittimo, adottivo o naturale del de cuius oppure fratello o sorella, e ha dei figli legittimi o naturali.


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Accrescimento: qualora non possa operare il meccanismo della sostituzione, né quello della rappresentazione, l’altro criterio indicato dal legislatore per l’individuazione di ulteriori chiamati è quello dell’accrescimento. In questo caso la quota originariamente destinata ad uno dei coeredi si espande in favore degli altri coeredi.

Infine,  nell’eventualità in cui tutti precederti meccanismi non possano operare, l’eredità verrà attribuita agli eredi legittimi, cioè ai parenti fino al sesto grado e, in mancanza di parenti, allo Stato.

A chi va la quota nella successione legittima

Nella successione legittima, data la mancanza (totale o parziale) di un testamento, il passaggio del patrimonio dal de cuius agli eredi viene disciplinato interamente dalla legge.

In primo luogo, si deve tener conto delle regole sulla rappresentazione. Il questo caso il discendente (rappresentante) è chiamato a succedere in luogo dell’ascendente (rappresentato) che non voglia o non possa accettare l’eredità, acquistando di conseguenza l’eredità o il legato che sarebbero stati devoluti ad altro soggetto (rappresentato).

Lo scopo della rappresentazione è, quindi, quello di evitare che i figli possano perdere tali beni, qualora l’ascendente non partecipi all’eredità del proprio genitore. Se si tratta di figli minorenni il genitore può presentare un apposito ricorso al giudice tutelare competente, che deciderà.


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Se il rinunciante non ha discendenti, o i discendenti non voglio venire alla successione, la quota si devolve agli ascendenti. Qualora dovessero mancare i presupposti per l’applicazione di quest’ultimo meccanismo, opererà il criterio sostitutivo dell’accrescimento. In questo caso la quota originariamente destinata ad uno dei coeredi si espande in favore degli altri coeredi

In conclusione, analogamente a quanto si verifica nella successione testamentaria, qualora non fossero applicabili tanto le regole sulla rappresentazione quanto quelle sull’accrescimento, l’eredità verrà attribuita  agli eredi legittimi individuati dalla legge, ossia i parenti del de cuius fino al sesto grado e, in mancanza di congiunti, il patrimonio sarà devoluto allo Stato.

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