Residenza fiscale persone fisiche: novità 2024

Residenza fiscale persone fisiche: novità 2024

La residenza fiscale è il luogo in cui una persona è considerata fiscalmente residente ai fini del pagamento delle imposte. Ecco cosa è cambiato dal 1° gennaio

La residenza fiscale delle persone fisiche ha subito rilevanti modifiche. Con il D. Lgs. 27.12.2023, n. 209, in vigore dal 1° gennaio 2024, sono state infatti dettate le nuove regole ai fini delle imposte sui redditi.

Il nuovo art.2 del Tuir prevede che “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

Cos’è la residenza fiscale

La residenza fiscale è il luogo in cui una persona è considerata fiscalmente residente ai fini del pagamento delle imposte. Si tratta di uno dei principi fondamentali del sistema tributario italiano.

Tutti i sistemi fiscali dei Paesi più avanzati prevedono regole precise e diverse a seconda che il reddito sia percepito da un residente o da un non residente. Per questo motivo, trasferire la residenza fiscale è un’operazione piuttosto delicata.

In Italia la residenza fiscale comporta una serie di obblighi che riguardano la dichiarazione dei redditi, i contributi previdenziali, il pagamento delle tasse, gli obblighi contabili.

Differenza tra residenza fiscale e residenza anagrafica

La definizione civilistica di residenza anagrafica è contenuta nell’art. 43 comma 2 c.c. e si riferisce al “luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Dovrebbe essere, quindi, il luogo in cui il soggetto abita stabilmente e ha le sue normali relazioni familiari e sociali.

È, in ogni caso, il dato risultante dalla registrazione effettuata presso l’anagrafe della popolazione residente, tenuta presso ogni Comune.


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La residenza anagrafica è importante per questioni di identità e amministrative, come il rilascio di documenti d’identità, la registrazione al sistema sanitario e altre questioni simili.

La residenza anagrafica si basa, quindi, sulla dimora abituale e l’iscrizione ai registri anagrafici. La residenza fiscale dipende, invece, dalle leggi fiscali specifiche di ciascun paese e può includere il numero di giorni trascorsi in quel paese durante un anno fiscale.

Novità sulla residenza fiscale

Come già detto, le modifiche apportate alla disciplina sulla residenza fiscale delle persone fisiche, riguardano il comma 2 dell’art. 2 del TUIR.

Nel nuovo Decreto Legislativo si fa dipendere la residenza fiscale da:

  • residenza, ai sensi del codice civile
  • domicilio, da intendere come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona
  • presenza fisica nel territorio
  • iscrizione anagrafica, salvo prova contraria.

Sono ritenuti residenti i soggetti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, anche considerando le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato oppure che sono ivi presenti. Rimane invariato il criterio secondo cui si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta, ovvero 183 giorni, nelle anagrafi della popolazione residente.

Quella sulla presenza fisica è una novità, in quanto assume un ruolo specifico ai fini dell’individuazione della residenza fiscale. Deve considerarsi, infatti, residente la persona che per la maggior parte del periodo di imposta, considerando anche le frazioni di giorno, è presente in Italia.


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Cambia, invece, il concetto di domicilio, che non è inteso più in senso civilistico come sede principale di affari e interessi. La nuova definizione di domicilio è, infatti, legata all’ambito fiscale e si deve intendere il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.

Non è, però, specificato cosa far rientrare nelle relazioni personali e familiari e come si possano accertare. Inoltre, manca qualsiasi riferimento agli affari e agli interessi della persona.

Per quanto riguarda l’iscrizione anagrafica c’è un passaggio importante da presunzione assoluta a relativa: “salvo prova contraria”. Si può, quindi, dimostrare una eventuale effettiva residenza fiscale estera.

È sufficiente che ricorra anche una sola di esse perché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.

Al contrario, se invece, un soggetto non possiede alcuna delle caratteristiche sopraindicate, non è considerato residente fiscalmente in Italia.

La riforma non ha variato le disposizioni per cui si presumono ancora residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, i cosiddetti “paradisi fiscali”.

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