Prescrizione crediti: quali sono i tempi e come evitarla

Prescrizione crediti: quali sono i tempi e come evitarla

Il diritto di un creditore non dura all’infinito, ma può scadere. Per questo motivo nell’ambito del recupero crediti è importante conoscere quali sono i tempi della prescrizione crediti, nonché come evitarla

Per prescrizione crediti si intende l’estinzione del diritto di credito quando il titolare dello stesso non lo esercita entro i termini previsti per legge. L’articolo 2934 del Codice Civile stabilisce, infatti, che se il creditore non esercita il suo diritto entro un determinato periodo di tempo, il suo diritto cessa di esistere.

Chi, dunque, vanta un credito nei confronti di un altro soggetto, per non rischiare di perdere il proprio denaro in modo definitivo, deve esercitare il proprio diritto al pagamento per tempo attraverso delle apposite attività di sollecito.

Il diritto di credito è il diritto che ogni creditore ha di pretendere che il suo debitore esegua la prestazione, cioè rispetti l’obbligo di “dare”, “fare” o “non fare” qualcosa per ripagarlo.

Per verificare se un diritto di credito è prescritto occorre sapere quanto tempo è trascorso dal giorno in cui il credito è diventato esigibile fino al giorno attuale. Il credito si estingue solo se il creditore è rimasto inerte.

La prescrizione del diritto di credito comporta la perdita, per il creditore, della possibilità di ottenere tutela dinanzi al giudice: non può, quindi, più citare in giudizio il debitore, chiedendogli di condannarlo ad eseguire la prestazione dovuta.

Qual è la durata della prescrizione crediti

Prima di tutto, perché possa verificarsi la prescrizione di un diritto di credito sono necessari alcuni elementi:

  • l’effettiva esistenza del diritto di credito
  • il mancato esercizio del diritto di credito
  • il trascorrere del tempo prescritto dalla legge.

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I tempi di prescrizione variano a seconda del tipo di diritto di credito. In linea generale sono questi:

  • 10 anni, è la prescrizione ordinaria salvo che la legge disponga diversamente. Rientrano in questa categoria tutti i crediti nati da un contratto o da un’obbligazione unilaterale. Questo significa che, per tutte quelle tipologie di crediti che non sono state normate appositamente, un creditore non può pretendere alcunché dal proprio debitore se, entro i primi 10 anni, non ha sollecitato il risarcimento
  • 5 anni, è il tempo previsto relativamente al risarcimento del danno per fatti illeciti. Rientrano in questa categoria bollette del telefono, canoni per i beni locati, spese condominiali, spese di ristrutturazione, interessi sui prestiti/mutui, sanzioni
  • 3 anni, in questa categoria rientrano, invece, le  parcelle dei professionisti, il bollo auto, i diritti dei notai
  • 2 anni, a partire dalla Legge di bilancio 2018, hanno una prescrizione di 2 anni le bollette di luce, acqua e gas
  • 1 anno, vanno in prescrizione tasse per atti giudiziari, rette scolastiche, premi assicurativi RC, furto e incendio, medicinali
  • 6 mesi, si prescrivono, infine, in questa categoria i diritti di credito per vitto e alloggio (es. pensioni, hotel, b&b, etc.).

Cosa fare per impedire la prescrizione del credito

Per evitare la prescrizione di un diritto di credito è necessario che nell’arco di tempo prescritto dalla legge il creditore eserciti tale diritto mediante l’invio al debitore di:

  • una formale richiesta di adempimento, come ad esempio, un sollecito di pagamento. In questo caso, si invia una raccomandata a/r o una posta elettronica certificata (pec), per garantire la prova dell’avvenuto ricevimento
  • la notifica di un atto giudiziario, ovvero un atto di citazione o a un decreto ingiuntivo.

Non bastano, quindi, dei semplici solleciti telefonici. Inoltre, l’intimazione dovrà contenere l’esatto importo vantato e le ragioni del credito. Ogni volta che il diritto di credito è esercitato, il termine di prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente da capo, a partire dal giorno successivo, per un altro periodo di pari durata.


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Qualora si inizi una causa civile, la prescrizione si interrompe per tutto il tempo della durata del giudizio e inizia a decorrere nuovamente con la pubblicazione della sentenza. In questa ipotesi, però, si applica la prescrizione per gli atti giudiziari che è decennale.

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