Per prescrizione crediti lavoro si intende l’estinzione del diritto di credito quando il lavoratore non lo esercita entro i termini previsti per legge. In questo caso sono cinque anni
Per prescrizione crediti lavoro si intende l’estinzione del diritto di credito quando il titolare dello stesso, in questo caso il lavoratore, non lo esercita entro i termini previsti per legge. Nel caso specifico, il dipendente potrà vantare i propri crediti nei confronti del datore di lavoro entro cinque anni dalla fine del rapporto lavorativo.
L’articolo 2934 del Codice Civile stabilisce, infatti, che se il creditore non esercita il suo diritto entro un determinato periodo di tempo, il suo diritto cessa di esistere.
Di conseguenza, la prescrizione del diritto di credito comporta la perdita, per il creditore, della possibilità di ottenere tutela dinanzi al giudice. I tempi di prescrizione variano a seconda del tipo di diritto di credito: quella ordinaria è di 10 anni, salvo che la legge disponga diversamente.
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Prescrizione crediti lavoro
La prescrizione crediti lavoro è di 5 anni, così come precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 1959, del 30 settembre 2022: “per i crediti di lavoro che possono formare oggetto di diffida accertativa ex art. 12 D.Lgs. n. 124/2004, il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
In precedenza, con la nota 595 del 23 gennaio 2022, l’Ispettorato aveva affermato la decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro anche in costanza di rapporto, facendo riferimento al primo giorno utile per far valere il diritto di credito.
Con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, la Corte di Cassazione è, però, intervenuta con un nuovo orientamento interpretativo, stabilendo che il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Tale pronuncia non si applica ai rapporti di pubblico impiego, per i quali invece il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizierà a decorrere in costanza di rapporto.
Prima della riforma introdotta dalla Legge Fornero del 2012, poi seguita dal Jobs Act nel 2015, la prescrizione crediti lavoro per i lavoratori dipendenti decorreva in costanza di rapporto. Questo perché, nel caso in cui il lavoratore fosse stato licenziato, la tutela prevista era sempre la reintegra in azienda e il pagamento di tutti gli stipendi dal licenziamento al ripristino del rapporto.
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Le novità introdotte dalle suddette leggi (legge n. 92/2012 e D.Lgs. n. 23/2015) hanno comportato, nel caso di licenziamento illegittimo, il passaggio da un’automatica applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria ad un’applicazione selettiva delle tutele e delle sanzioni applicabili.
In particolare, la tutela reintegratoria mette in dubbio le sorti del rapporto di lavoro. Il dipendente, a causa dell’incertezza della futura tutela, si ritrova in uno stato di timore tale per cui, in costanza di rapporto, è portato a non esercitare i propri diritti.
Quali sono i crediti lavorativi
Quando ci si riferisce ai crediti da lavoro si parla di diverse tipologie retributive che il lavoratore ha maturato nel corso di vari anni di attività e che gli spettano di diritto, ma che non gli sono mai stati corrisposti.
Ecco, in sintesi, tutti gli elementi che vanno a costituire la retribuzione del dipendente:
- stipendio mensile
- compenso per festività non goduta cadente di domenica
- compensi relativi a ferie, permessi e mensilità aggiuntive (ovvero la tredicesima e la quattordicesima)
- TFR (Trattamento di fine rapporto), ovvero la prestazione a cui ha diritto il lavoratore dopo la fine del rapporto professionale
- premi e bonus di varia natura (per esempio quelli di fedeltà o quelli legati a risultati e performance del dipendente)
- le indennità (per esempio quelle di trasferta o di cassa)
- aumenti tabellari a seguito di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro
- corrispettivo riconosciuto a fronte del patto di non concorrenza.
Recupero crediti da lavoro dipendente
Quando un debito non viene pagato entro i termini stabiliti, il creditore può far valere il proprio diritto di credito intraprendendo diverse azioni legali per il recupero crediti.
In caso di mancato pagamento da parte del datore di lavoro delle somme dovute, il lavoratore può agire in diversi modi. Innanzitutto, è possibile sollecitare il pagamento in via bonaria. Se, tuttavia, questo tentativo non produce effetti, è necessario ricorrere ad altri metodi.
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Per evitare la prescrizione di un diritto di credito è, dunque, necessario che nell’arco di tempo prescritto dalla legge il creditore eserciti tale diritto mediante l’invio al debitore di:
- una formale richiesta di adempimento, come ad esempio, un sollecito di pagamento. In questo caso, si invia una raccomandata a/r o una posta elettronica certificata (pec), per garantire la prova dell’avvenuto ricevimento
- la notifica di un atto giudiziario, ovvero un atto di citazione o un decreto ingiuntivo.