Con la Riforma Cartabia, il termine di 90 giorni del precetto per dare inizio alla procedura esecutiva può essere sospeso se il creditore presenta un’istanza per la ricerca dei beni da pignorare attraverso la modalità telematica
La riforma Cartabia ha apportato rilevanti novità nel processo esecutivo, tra cui la possibilità per il creditore di chiedere la sospensione del termine di efficacia del precetto a determinate condizioni. Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 è entrato in vigore a partire dal 28 febbraio 2023.
Secondo l’art. 480 del Codice di Procedura Civile: “Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata”.
In sostanza, è un’ultima intimazione di pagamento con il quale il creditore richiede al debitore di adempiere all’obbligo, contenuto nel titolo esecutivo, come un decreto ingiuntivo, un assegno, una cambiale, una scadenza. Precede, quindi, qualsiasi azione esecutiva.
L’atto di precetto deve contenere necessariamente l’intimazione, l’indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l’obbligo del debitore, il termine entro il quale adempiere all’obbligo e l’avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine.
Deve includere, inoltre, la generalità delle parti (creditore e debitore), la trascrizione integrale del titolo se questo è costituito da una scrittura privata autenticata e la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. Infine, deve essere firmato dal creditore istante, anche nelle copie, altrimenti l’atto è nullo.
Cosa cambia per il precetto con la Riforma Cartabia
Dopo la notifica dell’atto di precetto, il creditore deve aspettare 10 giorni prima di poter dare inizio alla procedura esecutiva, dopo di che ha a disposizione 90 giorni dalla notifica per avviarla.
L’art. 481 c.p.c. afferma, infatti, che il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione. È necessario, di conseguenza, inviare un altro atto. Se è proposta opposizione, il termine rimane sospeso.
Il debitore, dal canto suo, può: evitare il pignoramento attraverso il pagamento di quanto dovuto, opporsi e, quindi, sospendere il provvedimento o fare un accordo transattivo col creditore per estinguere il debito, senza necessità di passare per vie giudiziarie.
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Rappresenta, dunque, l’ultima possibilità per pagare quanto ancora dovuto, altrimenti il debitore riceverà la notifica di un atto di pignoramento, con il quale il creditore darà avvio all’esecuzione forzata.
Con la Riforma Cartabia, il termine di 90 giorni può essere sospeso se il creditore presenta un’istanza per la ricerca dei beni da pignorare attraverso la modalità telematica, concedendogli quindi più tempo (art. 492-bis c.p.c.).
La sospensione resta in vigore fino a quando l’ufficiale giudiziario non ha concluso la ricerca, sia in caso di esito positivo, che negativo.
Inoltre, per velocizzare i tempi non è più necessario richiedere l’autorizzazione del Tribunale per procedere alla ricerca telematica. Le operazioni per ottenere le informazioni presso le banche dati, infatti, sono assegnate agli Ufficiali Giudiziari.
L’autorizzazione è ancora necessaria solo nel caso in cui l’istanza sia presentata prima dei 10 giorni, sulla base di un presupposto di urgenza.
Le novità del processo esecutivo
Una delle modifiche di rilievo che la Riforma Cartabia ha introdotto nel processo esecutivo è abrogazione dell’art. 476 c.p.c. Fino al 28 febbraio 2023 era necessaria l’apposizione della cosiddetta formula esecutiva, ossia una formula tipica che conteneva il comando rivolto agli ufficiali giudiziari di porre in esecuzione il titolo in calce al quale la stessa veniva apposta.
Inoltre, per ogni copia successiva alla prima di cui il creditore aveva bisogno era indispensabile l’autorizzazione del Presidente del Tribunale. Ora non è più necessario, ma c’è la possibilità di eseguire un numero potenzialmente illimitato di copie attestate conformi di un titolo, purché si sia in possesso dell’originale.
Come trovare i beni del debitore
La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare consente al creditore di accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni. Alcune informazioni sono utili per individuare cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.
Per avere informazioni più approfondite è, invece, opportuno affidarsi a società investigative specializzate in indagini per il recupero del credito, come Revela, impegnata da anni in questo settore.
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Attraverso una serie di analisi e approfondimenti, sia sulle persone fisiche che su quelle giuridiche, è possibile avere un quadro completo circa la situazione patrimoniale del debitore.
Le operazioni di rintraccio possono essere anche molto complesse e richiedere la consultazione di specifici archivi, visure catastali e ipocatastali, per risalire a tutti i beni in possesso di un soggetto.
Rivolgersi a Revela significa avere il giusto supporto per rintracciare i beni del debitore e, quindi, avviare un’azione di recupero senza spreco di tempo e denaro.