L’atto di precetto è un’intimazione di pagamento che precede qualsiasi esecuzione forzata e che viene condotta in forza di un titolo esecutivo
Il precetto è un atto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere all’obbligo, contenuto nel titolo esecutivo, e che precede l’esecuzione forzata. È, dunque, l’ultima chiamata, solitamente preceduta da altre intimazioni di pagamento.
Nel nostro ordinamento il precetto è regolato dall’art. 480 del Codice di Procedura Civile: “Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata”.
Che cos’è un atto di precetto
Come già detto, l’atto di precetto è un’intimazione di pagamento che precede qualsiasi esecuzione forzata, supportata da un titolo esecutivo, come ad esempio un decreto ingiuntivo, un assegno, una cambiale, una scadenza.
Il titolo esecutivo è il documento nel quale è contenuto l’accertamento dell’esistenza del diritto di credito. Può essere giudiziale, come una sentenza o un decreto ingiuntivo, e stragiudiziale, come una scrittura privata autenticata, un assegno, una cambiale.
L’art. 474 c.p.c. stabilisce che il titolo esecutivo ha ad oggetto “un diritto certo, liquido ed esigibile”. È ritenuto un diritto certo, quando è determinato o determinabile in virtù degli elementi forniti dal titolo stesso, liquido, quando ha ad oggetto una somma in denaro o cose quantificabili in modo determinato, ed esigibile, cioè il diritto è venuto a maturazione e può essere fatto valere in giudizio.
Cosa contiene un atto di precetto
L’atto di precetto deve contenere necessariamente l’intimazione, l’indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l’obbligo del debitore, il termine entro il quale adempiere all’obbligo e l’avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine.
Deve includere, inoltre, la generalità delle parti (creditore e debitore), la trascrizione integrale del titolo se questo è costituito da una scrittura privata autenticata e la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. Il precetto deve, infine, essere firmato dal creditore istante. La firma è richiesta anche nelle copie, in mancanza l’atto è nullo.
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La notificazione può essere eseguita dall’ufficiale giudiziario “a mani proprie” del destinatario, presso la sua abitazione o presso la sede dell’impresa o il luogo di lavoro dello stesso, all’interno della circoscrizione di competenza dell’ufficiale giudiziario. Se il destinatario rifiuta di ricevere l’atto, l’ufficiale giudiziario dà atto del rifiuto nella relazione, ma la notifica si intende comunque eseguita a mani proprie.
Differenza tra notifica titolo esecutivo e precetto
La principale differenza tra la notifica del titolo esecutivo e la notifica del precetto è che la prima è una manifestazione di natura “implicita” sull’intenzione di procedere da parte del creditore. La seconda, invece, è una manifestazione di natura “esplicita” e solenne. Il precetto diventa così l’atto con cui il creditore evidenzia la propria intenzione di procedere con l’esecuzione forzata.
Differenza tra precetto e decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è un atto con cui il Giudice “ingiunge” al debitore di adempiere l’obbligazione. Si tratta di un procedimento cosiddetto “monitorio”, in quanto il creditore ottiene un titolo esecutivo, in riferimento al proprio credito, senza dovere necessariamente affrontare un processo e senza che la controparte partecipi al procedimento.
Ci troviamo, dunque, di fronte ad un provvedimento giudiziale e precisamente un decreto. Il procedimento di ingiunzione avviene senza che il Giudice abbia ascoltato l’altra parte, ossia il debitore, che viene a conoscenza di tutto solo quando è notificato il decreto ingiuntivo.
Ricevuta la notifica il debitore ha 40 giorni di tempo per decidere cosa fare: pagare, fare opposizione, non pagare. La legge però prevede che, prima del pignoramento vero e proprio, al debitore si debba inviare un ultimo avvertimento tramite l’ufficiale giudiziario, per fargli prendere coscienza, in modo solenne, delle conseguenze a cui va incontro se non paga. Questo avviso si chiama appunto precetto. Non è possibile, quindi, avviare nessun pignoramento se prima non c’è un decreto ingiuntivo e l’atto di precetto.
La prima differenza tra i due provvedimenti è innanzitutto in termini temporali: il decreto ingiuntivo è notificato prima, il precetto dopo, al termine dei 40 giorni successivi. Inoltre, il decreto ingiuntivo non opposto è un titolo esecutivo, mentre il precetto è solo un avviso di pagamento.
Un’altra differenza è che il decreto ingiuntivo è una condanna di pagamento inflitta dal magistrato e, quindi, riporta la firma del giudice di pace o del giudice del tribunale. Il precetto, invece, è un atto scritto e firmato dall’avvocato del creditore.
Durata del precetto
Dopo la notifica dell’atto di precetto, il creditore deve aspettare che trascorrano 10 giorni, prima di poter dare avvio alla procedura esecutiva. Trascorsi i termini deve poi avviarla entro 90 giorni dalla notifica, altrimenti il precetto perde efficacia e sarà necessario notificare un nuovo atto.
L’art. 481 c.p.c. afferma, infatti, che il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso.
Il termine di efficacia dell’atto di precetto è un termine di decadenza e non di prescrizione (Cass. 3 giugno 1994 n. 5377). Infatti, decorso il termine dei 90 giorni dalla sua notificazione, il precetto non è più utilizzabile e la relativa scadenza è rilevabile d’ufficio. È necessario, quindi, inviare un altro atto. L’ufficiale giudiziario dovrà astenersi dal procedere all’esecuzione forzata qualora l’atto di precetto sia scaduto.
Il debitore, dal canto suo, può: evitare il pignoramento attraverso il pagamento di quanto dovuto, opporsi e, quindi, sospendere il provvedimento o fare un accordo transattivo col creditore per estinguere il debito, senza necessità di passare per vie giudiziarie.
In caso di mancato pagamento, il debitore riceverà la notifica di un atto di pignoramento, con il quale il creditore darà avvio all’esecuzione forzata, per il recupero coattivo di quanto dovutogli.
L’atto di precetto rappresenta, dunque, l’ultima possibilità per pagare quanto ancora dovuto, al netto di eventuali acconti già versati. La somma indicata nell’atto di precetto tiene, inoltre, conto anche degli interessi nel frattempo maturati e delle spese affrontate dal creditore dopo l’emissione del titolo esecutivo.
Riforma Cartabia
La riforma Cartabia ha apportato rilevanti novità sul processo esecutivo, modificando anche la disciplina di cui all’art. 492-bis c.p.c.
Il termine di efficacia del precetto esecutivo di 90 giorni potrà essere sospeso nel caso in cui il creditore presenti un’istanza per la ricerca dei beni da pignorare attraverso la modalità telematica, concedendo di fatto più tempo per venire a conoscenza dei beni di proprietà del debitore. La sospensione resta in vigore fino a quando l’ufficiale giudiziario non avrà concluso la ricerca, sia in caso di esito positivo o negativo.
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Inoltre, per velocizzare i tempi di ottenimento delle informazioni presso le banche dati, le operazioni sono assegnate agli Ufficiali Giudiziari e, solo in via residuale, come per il passato al Presidente del Tribunale in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o la dimora.
Più precisamente, non sarà necessario richiedere l’autorizzazione del Tribunale per procedere alla ricerca telematica nel caso in cui la relativa istanza sia presentata dopo la notifica del precetto e il decorso del termine di 10 giorni che il creditore deve attendere per avviare la procedura esecutiva. Nel caso in cui l’istanza sia, invece, presentata prima sulla base di un presupposto di urgenza, l’autorizzazione è ancora necessaria.
Opposizione al precetto
L’opposizione al precetto è un atto con cui il debitore contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata (articoli 615-618 del Codice di Procedura Civile).
Ci sono due tipi di opposizione al precetto. Con l’opposizione all’esecuzione il debitore si oppone alle ragioni del diritto del creditore e, quindi, alla validità del titolo esecutivo. Per presentarla non ci sono termini di scadenza, quindi può essere fatta anche dopo mesi dalla ricezione del precetto, fino all’udienza con cui il giudice autorizza la vendita dei beni pignorati. Dopo, l’opposizione non è più possibile.
L’opposizione agli atti esecutivi si basa, invece, su motivi formali, quindi relativi al rispetto delle regole di procedura civile. Per esempio non sono stati rispettati i termini o sono emersi errori nella notifica del precetto o nel calcolo della somma da pagare. In questo caso l’opposizione agli atti esecutivi va fatta entro 20 giorni dalla ricezione del precetto. L’opposizione al precetto non sospende l’esecuzione, ma soltanto il termine di efficacia dell’atto di precetto.
Come trovare i beni del debitore
La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare consente al creditore di accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione di alcune informazioni al fine di individuare cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.
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Per avere tutte le informazioni utili sarebbe però opportuno affidarsi a società investigative specializzate in indagini per il recupero del credito, come Revela, impegnata da anni in questo settore.
Il personale esperto è in grado di effettuare, tanto sulle persone fisiche quanto su quelle giuridiche, una serie di analisi e approfondimenti incrociati, che permettono di avere un quadro completo circa la situazione patrimoniale del debitore.
Le operazioni di rintraccio, infatti, possono essere anche molto complesse e richiedere la consultazione di specifici archivi, visure catastali e ipocatastali, per risalire ai beni immobili in possesso di un soggetto.
Rivolgersi a Revela significa avere il giusto supporto per rintracciare i beni del debitore e, quindi, avviare un’azione di recupero senza spreco di tempo e denaro.
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