Pignoramento: tutti i limiti previsti, aggiornati al 2022

Pignoramento: tutti i limiti previsti, aggiornati al 2022

Stipendio, pensione, casa, conto corrente, ecco  tutti i limiti del pignoramento, aggiornati al 2022 in base all’assegno sociale e al minimo vitale garantito

Il pignoramento è un atto con il quale si procede all’espropriazione forzata dei beni di un debitore, a seguito della richiesta fatta del creditore presso il tribunale.

Questa procedura avviene ogni volta che un individuo non rispetta gli obblighi presi nei confronti di un altro. Per pignorare i beni del debitore occorre che il creditore disponga di un titolo esecutivo, come una sentenza definitiva o un decreto ingiuntivo.

Sono identificabili tre categorie di beni, a seconda delle quali cambia la procedura di pignoramento: pignoramento dei beni mobili, pignoramento dei beni immobili, pignoramento dei beni presso terzi (ad esempio di pignoramento dello stipendio, della pensione e del conto corrente).

La legge pone, però, dei limiti per andare incontro alle esigenze del pignorato. Questi sono aggiornati ogni anno e sono rapportati all’importo dell’assegno sociale, che nella sua misura piena è attualmente di 468,28 euro per 13 mensilità.


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Ecco quali sono tutti i limiti dei pignoramenti aggiornati al 2022, in base all’assegno sociale e al minimo vitale garantito.

Pignoramento stipendio

Lo stipendio può essere pignorato nei limiti stabiliti dalla legge che prevedono che sia assicurato il minimo vitale per condurre una vita dignitosa. Secondo la normativa attuale questi corrispondono a:

  • un quinto, quando si tratta di debiti di lavoro o di tributi provinciali e comunali omessi
  • un terzo, quando la pendenza riguarda gli alimenti dovuti per legge.

Questo calcolo deve essere effettuato sull’importo netto e non su quello lordo.

Se, invece, il creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il pignoramento dello stipendio è soggetto ad altri limiti. Le quote pignorabili, il cui calcolo si fa sul netto e non sul lordo, sono:

  • 1/10 dello stipendio quando l’importo è inferiore ai 2.500 €
  • 1/7 dello stipendio se l’importo è inferiore ai 5.000 €
  • 1/5 dello stipendio quando l’importo supera i 5.000 €.

Pignoramento pensione

Anche in questo caso deve essere garantito il minimo vitale. Quando la pensione è pignorata presso l’INPS, il creditore non può pignorare più di un quinto, calcolato però sul netto della pensione mensile, detratto prima il cosiddetto minimo vitale.

Con il Decreto Aiuti bis quest’ultimo è stato portato a 1000 € (il doppio dell’assegno sociale). Le pensioni che, quindi, non superano questo limite sono impignorabili.

Facendo un esempio, in caso di pensione di 1.500 €, sottratto il minimo vitale di 1.000 € restano 500 €. Un quinto di 500 € è pari a 100 €: questa è la cifra che può essere pignorata sulla pensione.

Pignoramento conto corrente

Non c’è alcuna distinzione tra un creditore privato ed uno pubblico e non è prevista una soglia minima del credito sotto la quale non sia possibile pignorare il conto corrente. Questo è pignorabile al 100% solo quando non vi sono depositati redditi da lavoro dipendente o la pensione. È questo il caso in cui stipendio e pensione sono pignorati dal conto e non dal datore di lavoro o dall’INPS.

Quando le somme sono state accreditate prima della notifica del pignoramento, la giacenza sul conto corrente ove viene accreditato lo stipendio o la pensione può essere pignorata solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale ossia 1.404,30 euro (468,28 x 3 = 1.404,84).

Questo vuol dire che se sul conto corrente c’è una cifra inferiore non può essere bloccato. Se, invece, presenta un saldo di 3.000 euro, si possono pignorare solo 1.595,16 € (3.000 – 1.404,84).

Se la retribuzione è accreditata sul conto dopo la notifica, il limite massimo fa riferimento al pignoramento dello stipendio o della pensione.

Per quanto riguarda un conto corrente cointestato, si può pignorare solamente la metà del credito presente.

Pignoramento prima casa

In tema di pignoramento prima casa la legge a cui fare riferimento è il D.P.R. n. 602/1073 che, all’articolo 76 e seguenti, disciplina regole, limiti e condizioni dell’espropriazione immobiliare.

In linea di massima la prima casa è pignorabile tutte le volte in cui il debito è di natura privata (istituto bancario, finanziaria, familiari, controparti di processi). Non è previsto, poi, un limite minimo di debito a partire dal quale il pignoramento immobiliare è possibile. Anche in presenza di importi bassi, pertanto, il creditore può avviare tale procedura di esecuzione forzata.


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La prima casa non può essere pignorata, se sussistono determinate condizioni, solo quando il creditore è Agenzia Entrate Riscossione, che agisce per il recupero dei crediti dello Stato o della Pubblica Amministrazione.

Il pignoramento della prima casa non si può attuare se sussistono tutti insieme questi presupposti:

  • l’immobile deve essere l’unico di proprietà del contribuente
  • deve essere luogo di residenza del contribuente
  • non deve essere di lusso, ossia accatastato nelle categorie A/8 e A/9
  • deve essere accatastato a civile abitazione.

Le altre condizioni sono:

  • il debito deve superare 120mila euro
  • il complesso dei beni immobili di proprietà del debitore deve essere superiore a 120mila euro.

Si può pignorare, infine, anche la prima casa cointestata al coniuge. Il pignoramento è fatto sull’intero immobile, con l’obbligo, alla divisione del prezzo, di restituire il 50% al coniuge non debitore.

Pignoramento autoveicoli

Non esiste alcun limite al pignoramento dell’auto. Non ci sono, infatti, norme che esentino determinate categorie di debitori da tale misura. È, quindi, possibile pignorare l’auto:

  • acquistata coi benefici della legge 104
  • utilizzata dal disabile per muoversi o di una malato che si reca in ospedale per terapie
  • usata per recarsi al lavoro. È, infatti, considerato “strumentale” solo il veicolo connesso allo svolgimento dell’attività e ad essa necessario (auto dell’agente di commercio, il furgoncino che serve alla consegna del pane, il trattore, ecc.). In questi casi, il veicolo si inserisce nel processo produttivo ed è ad esso indispensabile.

Se il debitore è in grado di dimostrare, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, che il mezzo è strumentale alla sua attività e non sostituibile, il pignoramento è limitato a un quinto del valore del mezzo e può essere eseguito solo se il debitore non ha altri beni su cui ci si possa rivalere per ottenere il credito dovuto.


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Se il bene è strumentale, inoltre, il pignoramento ha validità di 360 giorni e la vendita all’asta non può avvenire prima di 300 giorni dalla notifica del pignoramento.

Anche un’auto cointestata può essere pignorata. Il ricavato della vendita del bene è, però, assegnata al 50% al cointestatario.

Il ruolo dell’agenzia investigativa specializzata in recupero crediti

Per conoscere la reale posizione del debitore e capire se è effettivamente in grado di pagare, è possibile avvalersi del servizio professionale di un’ agenzia investigativa specializzata in azioni di recupero crediti, come Revela.

Le informazioni, che si possono avere su un soggetto fisico, riguardano la posizione lavorativa o pensionistica per valutare la solvibilità della persona e, quindi, il pignoramento dello stipendio, e il rintraccio del conto corrente.

Revela è, quindi, la soluzione giusta per chi ha bisogno di supporto nelle decisioni più strategiche ed efficaci per avviare la procedura di maggior successo.

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