Pignoramento TFR: si può fare e come?

Pignoramento TFR: si può fare e come?

Il Pignoramento TFR si può fare in quanto costituisce un credito certo e liquido, ma esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro. Regole e limiti

Il pignoramento TFR – Trattamento di fine rapporto è possibile. La Cassazione lo ha chiarito con ordinanza n. 19708/2018 della sesta sezione civile, specificando che costituisce un credito certo e liquido. Le somme accantonate saranno, però, pignorabili ed esigibili solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

In un certo senso il pignoramento del TFR funziona come il pignoramento dello stipendio, anche se ci sono delle differenze, rientrando tra i pignoramenti presso terzi. Il creditore, infatti, non agisce direttamente su beni in possesso del debitore, ma si rivolge al suo datore di lavoro (terza parte) per farsi accreditare le somme o alla banca.

Il trattamento di fine rapporto costituisce, dunque, un vero e proprio credito che il lavoratore è in grado di maturare in costanza di rapporto di lavoro, con esigibilità posticipata.

Come funziona il pignoramento del TFR

Il pignoramento del TFR vale sia per i dipendenti pubblici che privati. Come già detto, l’ordinanza di assegnazione non può avvenire prima che maturino le condizioni per il pagamento dello stesso al lavoratore.


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Non è applicabile ai fondi pensione, quindi se invece di trattenere il TFR in azienda si trasferisce in un fondo pensionistico, il totale di queste somme non sarà pignorabile. Bisogna sottolineare, però, che il divieto assoluto di pignorabilità del capitale maturato riguardi esclusivamente la fase di accumulo, cioè il tempo intercorrente tra l’apertura del fondo e il riscatto del beneficiario.

Rientrando nel pignoramento pressi terzi, segue le stesse regole. Il creditore deve rivolgersi al Giudice affinché questi accerti, in via definitiva, il suo diritto. Per procedere al recupero del credito deve, infatti, essere in possesso di un titolo esecutivo. Si procede, poi, con la stessa procedura.

Regole e limiti per il pignoramento TFR

I limiti del pignoramento del Trattamento di Fine Rapporto sono individuati dall’articolo 545 del codice di procedura civile. La legge prevede dei limiti precisi.

Pignoramento TFR in azienda

Quando il pignoramento TFR avviene prima della fine del rapporto lavorativo, la notifica è inviata al datore di lavoro che dovrà trattenere un quinto del TFR e versarlo al creditore. Il trattamento di fine rapporto può essere pignorato per il 20%, ossia 1/5 del totale. La parte restante (80%) deve essere riconosciuta al lavoratore.


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Pignoramento TFR alla banca

Nel caso in cui, invece, il TFR sia già stato accreditato sul conto corrente del debitore, il creditore potrà notificare l’atto di pignoramento TFR alla banca, che assume in questo caso il ruolo del soggetto terzo. Il creditore ha dunque facoltà di pignorare l’intero importo che eccede dalla somma del triplo dell’assegno sociale. Nel 2024 l’assegno sociale è di 534,41, quindi la somma tutelata è 1.603,23: tutta la parte eccedente questa cifra può essere pignorata. Se il pignoramento è avviato prima del versamento del trattamento di fine rapporto sul conto, il creditore si potrà limitare a pignorare solamente il 1/5 dell’importo, come nel caso del pignoramento stipendio.

Pignoramento TFR Agenzia delle Entrate Riscossione

L’ Agenzia delle Entrate Riscossione potrà effettuare il pignoramento TFR e stipendio solo nei seguenti limiti:

  • se lo stipendio è inferiore ad Euro 2.500, fino a un decimo dell’importo
  • se lo stipendio è compreso tra 2.500 e 5.000 Euro, fino a un settimo dell’importo
  • se lo stipendio è superiore ad Euro 5.000, fino ad un quinto dell’importo.

Pignoramento TFR in fondo pensione

Il TFR accantonato in un fondo pensione non può essere pignorato perché le posizioni individuali costituite presso i fondi pensione non possono essere attaccate dai creditori. Diversamente, nel momento in cui il beneficiario riscatterà il capitale (o rendita) per aver maturato l’età pensionistica (100%) o per spese sanitarie (fino al 75%), l’importo corrispondente all’accredito potrà essere pignorato nei limiti di 1/5 dell’importo complessivamente percepito.


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Per i crediti di natura alimentare (come gli assegni di mantenimento) è il giudice a stabilire la quota massima di TFR pignorabile, nel limite del 50% di quanto spetta al lavoratore. Anche se i creditori sono più di uno il limite di pignorabilità TFR è pari alla metà del suo importo.

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