Disciplinato dall’articolo 2471 del codice civile, il Pignoramento quote societarie permette al creditore di recuperare la somma che gli spetta rivalendosi sulla la quota sociale del debitore
Il pignoramento quote societarie è uno strumento con cui il creditore può soddisfare il credito vantato nei confronti del debitore mediante appunto il pignoramento della quota di una società.
Secondo l’ordinamento giuridico italiano un creditore può recuperare la somma che gli spetta rivalendosi sui beni mobili, immobili e immateriali, come le partecipazioni sociali.
La quota sociale di ciascun socio, ossia la misura della partecipazione nella società Srl, può essere dunque oggetto di pignoramento durante un procedimento esecutivo nei confronti del socio stesso.
Il pignoramento è l’atto con cui ha inizio il procedimento di espropriazione forzata, per cui ci saranno effetti sull’assetto della società. Il creditore può arrivare ad espropriare non solo la quota di partecipazione del socio, ma anche gli utili maturati e gli eventuali crediti.
Cos’è il pignoramento quote societarie
Il pignoramento quote societarie è disciplinato dall’articolo 2471 del codice civile: “La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese”.
La quota sociale di una Srl nonostante sia un bene immateriale è equiparata a un bene mobile, per cui può essere oggetto di pegno, usufrutto, sequestro ed espropriazione.
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Il creditore particolare del socio, infatti, potrà pignorare direttamente la partecipazione posseduta dal debitore notificando a lui e alla società l’atto (a mezzo di ufficiale giudiziario), senza dover invece seguire le forme del cosiddetto pignoramento presso terzi. Queste prevedono, al contrario, il necessario apporto di un soggetto terzo per individuare quale sia precisamente l’oggetto del pignoramento.
Di conseguenza il creditore può rivolgersi direttamente al tribunale competente (quello dove si trova la sede della società) per chiedere ed ottenere il pignoramento delle quote di partecipazione.
Come si esegue il pignoramento quote societarie
Il pignoramento, quindi l’atto iniziale della procedura esecutiva, si esegue, come già detto, mediante notificazione al debitore e alla società. Successivamente si procede con l’iscrizione nel registro delle imprese (CCIA), che può essere effettuata dal creditore o dall’ufficiale giudiziario.
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Il giudice, accertato l’effettivo diritto del creditore, decreta con ordinanza la vendita. Si profilano, allora, diverse possibilità:
- le parti si accordano, il debitore paga il suo credito, anche ratealmente, e la quota rimane nelle sue mani
- il creditore acquista la quota, diviene il nuovo proprietario della stessa ed entra nella società
- non vi è alcun tipo di intesa tra creditore, società e debitore e la quota non è liberamente trasferibile. Si procede così con la vendita all’incanto della quota. La vendita resta priva di effetto se entro 10 giorni dall’aggiudicazione la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. La società gode, infatti, di una sorta di diritto di prelazione che consente alla Srl di inserire un soggetto scelto dalla compagine, per evitare l’ingresso di terze persone sconosciute e, magari, poco gradite.
Pignoramento quote Srl da parte dell’Agenzia di Riscossioni
Il pignoramento delle quote di partecipazione non riguarda solo i creditori privati, ma anche tutte le agenzie di riscossione, come l’Agenzia delle Entrate e Riscossioni.
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Nel caso in cui il soggetto abbia delle posizioni aperte con il Fisco e i debiti iscritti a ruolo da più di un anno senza che si sia provveduto al regolare pagamento, l’agente di riscossione invia un ulteriore sollecito di intimazione.
Se anche quest’ultimo avviso dovesse essere nuovamente ignorato, anche l’Agente di Riscossione può intraprendere un’azione esecutiva per ottenere il pignoramento quote societarie nella Srl.