Pignoramento presso terzi, quali beni rientrano

Pignoramento presso terzi, quali beni rientrano

Il pignoramento presso terzi è una particolare forma di espropriazione forzata che ha per oggetto beni del debitore in possesso di terzi. Tra i beni pignorabili ci sono lo stipendio, la pensione e il conto corrente

Il pignoramento presso terzi è una particolare forma di espropriazione forzata, attraverso cui il creditore può soddisfare il proprio diritto di credito, che ha per oggetto beni del debitore in possesso di terzi.

Le parti coinvolte sono, dunque, tre: il creditore, il debitore e il terzo pignorato (debitor debitoris). Quest’ultimo può essere, per esempio, la banca, l’ufficio postale, l’istituto di previdenza, il datore di lavoro.

I terzi pignorati possono essere anche più di uno, anzi non è affatto infrequente che il creditore proponga il pignoramento nei confronti di una pluralità di terzi.

Come funziona il pignoramento presso terzi

Il creditore dopo vari solleciti andati a vuoto, può decidere di agire in modo giudiziale, rivolgendosi al Giudice affinché questi accerti, in via definitiva, il suo diritto.

Per procedere al recupero del credito deve, infatti, essere in possesso di un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo) che ne attesti l’esistenza e l’entità. Come in qualsiasi espropriazione l’avvio della procedura esecutiva presuppone l’avvenuta notifica al debitore del titolo esecutivo e dell’atto di precetto.

La riforma dell’Art 543 cpc prevede a carico del creditore un onere ulteriore, nel momento in cui procede al pignoramento presso terzi. A partire dal 22 giugno 2022 deve, infatti, notificare l’avvenuta iscrizione a ruolo sia al debitore esecutato che al terzo pignorato.


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Il pignoramento presso terzi ha, dunque, per oggetto crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi (stipendio, pensione, ecc.). In alcuni casi, si procede, invece, all’espropriazione di beni mobili del debitore in possesso di un terzo e di cui il debitore esecutato non ha diretta disponibilità. In caso contrario, infatti, si ricorrerebbe all’espropriazione mobiliare presso il debitore.

I beni che rientrano nel pignoramento presso terzi

La legge prevede la possibilità di agire nei confronti di qualsiasi bene. Esistono, infatti, tre forme di pignoramento: il pignoramento dei beni mobili (oggetti preziosi, denaro contante, ecc.), il pignoramento dei beni immobili (case, terreni, ecc.) e, appunto, il pignoramento presso terzi.


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Quest’ultimo è la forma più diffusa per praticità, perché dà maggiori garanzie al creditore e non prevede vendite all’asta. Il problema principale è quello di individuare i crediti del debitore che possono essere pignorati.

Tra questi i più diffusi sono: il pignoramento dello stipendio, il pignoramento della pensione e il pignoramento del conto corrente.

Rientrano nel pignoramento presso terzi anche:

  • il canone di affitto che deve pagare l’inquilino
  • crediti commerciali, come le fatture
  • il quinto del Tfr
  • l’assegno di mantenimento, ma solo per la parte eccedente
  • il risarcimento danni per infortuni o incidente stradale che deve essere versato da un ente assicurativo
  • rimborsi d’imposta dovuti dallo Stato
  • beni o cose del debitore che sono nella disponibilità del terzo.

Ci sono, infine, delle categorie specifiche che non possono essere pignorate: un conto corrente in rosso, la pensione di invalidità, gli assegni di accompagnamento per i disabili, i sussidi di maternità.

Pignoramento stipendio

Lo stipendio può essere pignorato in due distinti momenti. Il primo è quello antecedente al versamento dello stipendio (accredito) al dipendente. Il secondo momento è, invece, quello successivo all’accredito sul conto corrente.

Secondo la normativa attuale i limiti del pignoramento dello stipendio corrispondono a:

  • un quinto, quando si tratta di debiti di lavoro o di tributi provinciali e comunali omessi
  • un terzo, quando la pendenza riguarda gli alimenti dovuti per legge.

Se, invece, il creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il pignoramento dello stipendio è soggetto ad altri limiti. Le quote pignorabili sono:

  • 1/10 dello stipendio quando l’importo è inferiore ai 2.500 €
  • 1/7 dello stipendio se l’importo è inferiore ai 5.000 €
  • 1/5 dello stipendio quando l’importo supera i 5.000 €.

Pignoramento pensione

Anche il pignoramento della pensione può avvenire secondo due modalità differenti. La prima è quella in cui si verifica prima della sua erogazione, oppure successivamente al suo accredito sul conto corrente del pensionato.

La legge prevede, però, l’impignorabilità della pensione se sul conto sia presente una somma complessiva inferiore al triplo del valore dell’assegno sociale (nel 2024 pari a 534,41€). Le eventuali somme eccedenti a tale importo possono essere pignorate dal creditore, mentre sui successivi accrediti è previsto il limite pignoramento pensione pari ad un quinto dell’importo complessivo.

Quando la pensione è pignorata presso l’INPS, il creditore non può pignorare più di un quinto, calcolato però sul netto della pensione mensile, detratto prima il cosiddetto minimo vitale, che è il doppio dell’assegno sociale. Le pensioni che, quindi, non superano questo limite sono impignorabili.

Pignoramento conto corrente

Il conto corrente è pignorabile al 100% solo quando non vi sono depositati redditi da lavoro dipendente o la pensione. In questo caso, quando le somme sono state accreditate prima della notifica del pignoramento, la giacenza sul conto può essere pignorata solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Se la retribuzione è accreditata sul conto dopo la notifica, il limite massimo fa riferimento al pignoramento dello stipendio o della pensione.

Si possono pignorare anche i conti PayPal e i conti esteri. Lo stesso vale per le carte di credito, le prepagate e tutti i depositi di somme a nome del debitore.

Se, invece, il conto è cointestato, il pignoramento può andare a colpire solamente la metà del credito presente. Questo vuol dire che le persone che hanno un conto cointestato possono continuare a utilizzare l’altra metà rimanente del conto corrente.

Quali informazioni servono per il pignoramento presso terzi

Come detto sopra, il problema principale che tale tipo di esecuzione pone è quello di individuare i crediti del debitore che possono essere pignorati. Non si può, per esempio, accedere direttamente ad un conto e conoscerne la consistenza.


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L’unico modo è rivolgersi ad una società investigativa specializzata in recupero crediti, come Revela. Le informazioni, che si possono avere riguardano la posizione lavorativa o pensionistica, per valutare la solvibilità della persona, o il rintraccio del conto corrente.

Il servizio Referenze Bancarie rientra nell’ambito delle indagini per il recupero crediti ed ha lo scopo di individuare eventuali liquidità del debitore insolvente. Consiste in un’indagine locale e investigata che verifica la presenza di conti correnti del soggetto, impresa o persona, presso i principali istituti di zona. Si possono avere, poi, anche informazioni più approfondite, come un’Indagine Patrimoniale.

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