Pignoramento presso terzi: cosa cambia con la riforma

Pignoramento presso terzi: cosa cambia con la riforma

Il 22 giugno 2022 entra in vigore una nuova formulazione dell’art. 543 c.p.c. La riforma introduce nuovi adempimenti per il creditore, andando a modificare il pignoramento presso terzi

Nell’ambito del recupero crediti sta per entrare in vigore una nuova riforma che riguarda il pignoramento presso terzi. Lo scorso 24 dicembre è stata, infatti, approvata la legge n. 206 del 2021, che prevede una delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Riguarda anche una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata. La riforma del processo civile è uno degli obiettivi concordati con l’Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Tra le norme del processo esecutivo modificate dalla riforma, c’è l’art. 543 c.p.c. che prevede a carico del creditore un onere ulteriore, nel momento in cui procede al pignoramento presso terzi. A partire dal 22 giugno 2022 dovrà, infatti, notificare l’avvenuta iscrizione a ruolo sia al debitore esecutato che al terzo pignorato.

Pignoramento presso terzi, la riforma all’art. 543 c.p.c.

All’art. 543 c.p.c, in virtù della riforma del processo civile, sono aggiunti altri due commi, che dispongono:

  • “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”.
  • “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.”

Cosa cambia per il creditore con la riforma

Con la riforma del pignoramento presso terzi il creditore dovrà, come sempre, iscrivere a ruolo il procedimento espropriativo presso terzi nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dall’ufficiale giudiziario dell’originale dell’atto di pignoramento notificato.


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A partire dal 22 giugno, inoltre, sarà tenuto, pena l’inefficacia del pignoramento, a notificare l’avvenuta iscrizione a ruolo anche al debitore esecutato e al terzo presso cui si trovano il bene o il credito pignorato.

La prova di tale avvenuta notifica dovrà, poi, essere depositata nel fascicolo della procedura esecutiva entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento. Quindi non entro la data di udienza, che verrà in via definitiva fissata dal Tribunale, bensì entro la data di udienza che l’avvocato indicherà nell’atto di pignoramento.

Quando si fa il Pignoramento presso terzi

Si ricorre al Pignoramento presso terzi quando ogni tentativo di ottenere il pagamento del debito per via stragiudiziale non ha portato ad alcun risultato.


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In questo caso è il Giudice ad accertare il diritto del creditore. Per procedere al recupero del credito, quest’ultimo deve essere in possesso di un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo) che ne attesti l’esistenza e l’entità.

Affinché l’atto sia considerato valido è necessario che ci siano determinati requisiti:

  • l’atto di pignoramento, notificato al terzo e al debitore, deve contenere l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni ed i crediti pignorati
  • nell’atto devono essere indicate le somme dovute
  • devono essere indicate dichiarazione di residenza o il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l’indirizzo p.e.c. del creditore
  • l’atto deve contenere la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente ed indicare la data dell’udienza.

Alla notifica dell’atto di pignoramento il terzo è tenuto ad inviare al creditore una dichiarazione, tramite raccomandata a/r o P.e.c., che deve contenere le seguenti informazioni: le somme o i beni del debitore che ha in suo possesso, la data entro la quale deve provvedere al pagamento o alla consegna dei beni, eventuali sequestri già eseguiti e cessioni che sono già state notificate e accettate. Dal giorno in cui riceve la notifica dell’atto di pignoramento, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode.

I beni che rientrano nel pignoramento presso terzi sono: conti correnti, titoli bancari o postali, stipendi (secondo i limiti stabiliti dalla legge), pensioni (secondo i limiti stabiliti dalla legge), crediti commerciali (es. le fatture), beni o cose del debitore che sono nella disponibilità del terzo. Esistono, poi, dei beni impignorabili.

Perché le informazioni sono importanti nel Pignoramento presso terzi

Avere informazioni veritiere, aggiornate e attendibili è l’unico modo per riuscire a recuperare il proprio credito. Giocano un ruolo fondamentale la tempestività e l’elaborazione di indagini più approfondite.


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È, dunque, necessario analizzare in maniera approfondita la posizione del debitore, per capire se è effettivamente in grado di pagare.

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