Il pignoramento mobiliare presso il debitore è il procedimento esecutivo giudiziario con cui sono sottratti i beni mobili del pignorato, per soddisfare un debito nei confronti di un creditore. Come procedere
Il pignoramento mobiliare presso il debitore è il procedimento esecutivo giudiziario con cui sono sottratti i beni mobili del pignorato, per soddisfare un debito nei confronti di un creditore. Il pignoramento (art. 492 c.p.c.) è appunto l’atto con cui ha inizio l’espropriazione forzata ai danni del debitore.
Il pignoramento dei beni del debitore può avere luogo in tre diverse modalità, che differiscono tra loro a seconda dei beni sottoposti a pignoramento. Inoltre, ognuna è regolata da una diversa procedura:
- pignoramento mobiliare, che ha per oggetto i beni mobili del debitore
- pignoramento presso terzi, che ha per oggetto i crediti che il debitore vanta verso terzi
- pignoramento immobiliare, che ha per oggetto i beni immobili del debitore.
Generalmente il creditore può scegliere quali beni del debitore pignorare e, conseguentemente, il tipo di procedura da adottare. Il creditore può anche pignorare più beni del debitore. Prima di procedere contro il debitore, cioè prima di avviare la procedura di recupero crediti giudiziale, è possibile procedere ad una analisi di solvibilità, incaricando un’agenzia investigativa, come Revela, per verificare quali possono essere i beni pignorabili.
Tutti i beni mobili che sono trovati dall’ufficiale giudiziario nei luoghi in cui il debitore conduce la propria vita o il proprio lavoro si considerano di sua proprietà. Il Giudice, su ricorso del creditore, può, inoltre, autorizzare l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.
Come si esegue il pignoramento dei beni mobili
Il primo passo per procedere ad un pignoramento mobiliare è l’invio, da parte del creditore al debitore, di un titolo esecutivo, cioè un provvedimento del giudice che attesta il credito e condanna il debitore al pagamento. Può essere una sentenza emessa a seguito di una causa o un decreto ingiuntivo emanato dal giudice.
A questo segue il precetto, un atto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere all’obbligo di cui al titolo esecutivo, entro il termine di 10 giorni. È, dunque, un’intimazione al pagamento che precede qualsiasi esecuzione. Dopo di che, il creditore ha a disposizione 90 giorni dalla notifica per avviare la procedura esecutiva.
Con la Riforma Cartabia, il termine di 90 giorni può essere sospeso se il creditore presenta un’istanza per la ricerca dei beni da pignorare attraverso la modalità telematica, concedendogli quindi più tempo (art. 492-bis c.p.c.).
Ti potrebbe interessare: Precetto: le novità introdotte dalla Riforma Cartabia
La sospensione resta in vigore fino a quando l’ufficiale giudiziario non ha concluso la ricerca, sia in caso di esito positivo, che negativo.
Inoltre, per velocizzare i tempi non è più necessario richiedere l’autorizzazione del Tribunale per procedere alla ricerca telematica. L’autorizzazione è ancora necessaria solo nel caso in cui l’istanza sia presentata prima dei 10 giorni, sulla base di un presupposto di urgenza.
Secondo quanto stabilito nell’art. 480 c.p.c., l’atto di precetto deve contenere necessariamente l’intimazione, l’indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l’obbligo del debitore, il termine entro il quale adempiere all’obbligo e l’avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine.
In presenza di un atto di intimidazione al pagamento, un debitore è dunque chiamato a versare le somme dovute al creditore entro massimo dieci giorni dalla data di notifica dell’atto stesso. Nell’eventualità in cui, trascorso questo periodo di tempo, il debito non dovesse essere saldato, si procede al pignoramento dei beni da parte di un ufficiale giudiziario in possesso di titolo esecutivo.
Quali beni mobili possono essere pignorati
Non tutti i beni mobili del debitore possono essere pignorati. La precedenza è data al pignoramento di cose di pronta e facile liquidazione, partendo dal denaro contante, oggetti preziosi, titoli di credito. La scelta dei beni pignorabili è rimessa alla discrezionalità dell’ufficiale giudiziario. È ammesso anche il pignoramento degli autoveicoli e di oggetti di valore, come divani, elettrodomestici, ecc.
Sono, invece, impignorabili i beni considerati di prima necessità, cioè essenziali al debitore e ai suoi conviventi per vivere. Tra questi, ad esempio, rientrano: cibo, letti, tavoli per i pasti con le sedie, frigoriferi, stufe, fornelli, lavatrici, utensili di casa e di cucina e i mobili che li contengono.
Ti potrebbe interessare: Beni impignorabili: ecco cosa non può essere pignorato (o quasi)
Vi sono, poi, i beni necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa del debitore, le armi utilizzate per l’adempimento di un pubblico servizio, gli oggetti che rivestano un particolare valore affettivo e morale (come ad esempio la fede nuziale) e gli animali di affezione, come cani e gatti.
Come trovare i beni mobili
Il pignoramento mobiliare è una tipologia utilizzata non di frequente, a causa delle difficoltà di trovare beni mobili di valore nelle proprietà dei debitori e delle successive complicazioni in fase di rivendita dei beni di seconda mano.
Le agenzie investigative, come Revela, sono in grado di mettere in luce il patrimonio aggredibile del debitore. Come già detto, prima ancora di procedere contro il debitore è possibile procedere ad una analisi di solvibilità, per trovare i beni del debitore.
Il personale esperto è in grado di effettuare, tanto sulle persone fisiche quanto su quelle giuridiche, una serie di analisi e approfondimenti incrociati, che permettono di avere un quadro completo circa la situazione patrimoniale del debitore.
Per chi ha bisogno di supporto nelle decisioni più strategiche ed efficaci, rivolgersi a Revela è la strada giusta per rintracciare i beni del debitore e, quindi, avviare un’azione di recupero senza spreco di tempo e denaro.