Pignoramento conto corrente: limiti e novità

Pignoramento conto corrente: limiti e novità

Il pignoramento conto corrente è una procedura legale che permette al creditore di recuperare un credito non saldato. Rientra nella categoria del pignoramento presso terzi. I limiti del 2025

Il pignoramento conto corrente è una procedura legale che permette al creditore di recuperare un credito non saldato. In questo caso l’istituto bancario o postale diventa il “debitor debitoris” (il terzo pignorato) nei confronti del creditore.

Per questo motivo il pignoramento del conto corrente rientra nella categoria del pignoramento presso terzi (articolo 543 del Codice di procedura civile), che ha per oggetto crediti o più in generale beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo e, nello specifico, il conto corrente. Esistono, però, dei limiti che sono aggiornati ogni anno.

Come funziona il pignoramento conto corrente

Questo strumento è regolato da norme specifiche e rappresenta uno dei modi più rapidi per risolvere situazioni di insolvenza. In merito, ci sono state disposizioni integrative e correttive con il Decreto Legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024 (Legge di Bilancio).

Per richiedere il pignoramento ci si deve rivolgere al giudice. Ovviamente il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo valido (atto giudiziario, sentenza o decreto ingiuntivo) che accerti la situazione di debito del proprietario del conto corrente.

Non c’è alcuna distinzione tra un creditore privato ed uno pubblico e non è prevista una soglia minima del credito sotto la quale non sia possibile pignorare il conto corrente.

L’espropriazione di denaro su un conto corrente postale o bancario avviene, dunque, a seguito di una notifica al debitore, in cui si indica: titolo esecutivo, atto di precetto (il debitore ha ancora 10 giorni per pagare) e atto di pignoramento.

Quest’ultimo è inviato anche all’istituto di credito interessato. La legge stabilisce che, una volta presentato l’atto giudiziario di pignoramento, la banca o l’ente postale può procedere a bloccare la somma intera presente su un normale conto corrente o una parte di essa se sul conto è accreditato lo stipendio o la pensione.


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Quando il debito è nei confronti dell’Agenzia Entrate Riscossione, quest’ultima può procedere al pignoramento conto corrente senza intervento del tribunale. Invia, infatti, la notifica alla banca o alla posta e se entro ulteriori 60 giorni il debito non è saldato preleva direttamente l’importo dal conto.

Qualora il debitore fosse in possesso di due conti correnti in due istituti diversi, entrambi possono essere sottoposti alla medesima procedura. Possono essere pignorati anche i conti PayPal, le prepagate e i conti esteri.

Pignoramento conto corrente  limiti e novità

Le novità in materia di pignoramento del conto corrente, introdotte dalla Legge di Bilancio, mirano a rendere più efficiente il processo di recupero crediti. Il cambiamento più rilevante in questo ambito è l’introduzione del pignoramento telematico, che permette all’Agenzia delle Entrate Riscossione di accedere direttamente alle informazioni bancarie dei contribuenti debitori, accelerando notevolmente i tempi del processo di pignoramento.

In questo modo è possibile verificare in tempo reale la disponibilità di fondi sui conti correnti dei debitori, in modo da avviare le procedure di pignoramento solo quando effettivamente ci sono somme disponibili.

La legge, però, prevede una soglia minima al di sotto della quale non si può procedere con il pignoramento telematico, ovvero 1.000 euro.

Per quanto riguarda i limiti, bisogna tener conto dell’assegno sociale aggiornato al 2025, che è pari a 538,68 euro. Tale prestazione è riconosciuta a chi ha 67 anni, non ha raggiunto i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia ed è in determinate condizioni economiche.

Il conto corrente bancario o postale può essere oggetto di pignoramento nella sua interezza solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale ossia 1.616,04 € (538,68 x 3).

Ciò implica che, nel caso in cui alla data di notifica del pignoramento vi si trovino somme superiori a tale importo, tutto il resto può essere pignorato. Se, invece, c’è una cifra inferiore non può essere bloccato.

Quando sono presenti versamenti ricorrenti come stipendio o pensione, i conti correnti possono sempre essere oggetto di pignoramento, rispettando determinati limiti, fino ad estinzione totale del debito.

Pignoramento conto corrente stipendio

Lo stipendio può essere pignorato in due distinti momenti. Il primo è quello antecedente al versamento dello stipendio (accredito) al dipendente. Il secondo momento è, invece, quello successivo all’accredito sul conto corrente.

I limiti stabiliti dalla legge prevedono che sia assicurato il minimo vitale per condurre una vita dignitosa. Il minimo vitale è il doppio dell’assegno sociale e ammonta pertanto a 1.077,36 €. Secondo la normativa attuale, i limiti corrispondono a:

  • un quinto, quando si tratta di debiti di lavoro o di tributi provinciali e comunali omessi
  • un terzo, quando la pendenza riguarda gli alimenti dovuti per legge.

Questo calcolo deve essere effettuato sull’importo netto e non su quello lordo.

Se, invece, il creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il pignoramento dello stipendio è soggetto ad altri limiti. Le quote pignorabili, il cui calcolo si fa sul netto e non sul lordo, sono:

  • 1/10 dello stipendio quando l’importo è inferiore ai 2.500 €
  • 1/7 dello stipendio se l’importo è inferiore ai 5.000 €
  • 1/5 dello stipendio quando l’importo supera i 5.000 €.

Anche in questo caso deve essere garantito il minimo vitale.

Pignoramento conto corrente pensione

Anche il pignoramento della pensione può avvenire secondo due modalità differenti. La prima è quella in cui si verifica prima della sua erogazione, oppure successivamente al suo accredito sul conto corrente del pensionato.

La legge prevede, però, l’impignorabilità della pensione se sul conto sia presente una somma complessiva inferiore al triplo del valore dell’assegno sociale. Le eventuali somme eccedenti a tale importo possono essere pignorate dal creditore, mentre sui successivi accrediti è previsto il limite pignoramento pensione pari ad un quinto dell’importo complessivo.

Quando la pensione è pignorata presso l’INPS, il creditore non può pignorare più di un quinto, calcolato però sul netto della pensione mensile, detratto prima il cosiddetto minimo vitale, che è il doppio dell’assegno sociale. Le pensioni che, quindi, non superano questo limite sono impignorabili.

Quando si tratta di un conto con accredito della pensione, il creditore non può pignorare più di un quinto, calcolato però sul netto della pensione mensile, detratto prima il cosiddetto minimo vitale. Non può mai essere pignorata se non supera 1000 euro.

Pignoramento conto corrente cointestato e altri casi

Per quanto riguarda un conto corrente cointestato, si può pignorare solamente la metà del credito presente.

Non si può mai pignorare un conto corrente che sia alimentato da:

  • assegni di accompagnamento per disabili
  • rendite di assicurazioni sulla vita
  • pensioni di invalidità.

Laddove ci si trovi di fronte ad un conto in rosso, il creditore può decidere di abbandonare la procedura o mantenere in vita il pignoramento conto corrente nell’attesa che vengano depositati nuovi accrediti.

Le informazioni utili in caso di pignoramento conto corrente

La ricerca del conto corrente è uno strumento investigato molto utilizzato dai creditori. Per sapere dove il debitore ha il suo conto corrente è necessario rivolgersi ad un’agenzia di informazioni commerciali autorizzata, come Revela.

Prima di procedere con un’azione legale è, infatti, fondamentale acquisire più informazioni possibili sul conto stesso per decidere se sia il caso di mettere in atto un processo giudiziario e tentare la via del recupero.

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