Le nuove norme hanno semplificato la procedura per il pignoramento autoveicoli, rendendola più veloce e semplice. Ecco le differenze tra procedura tradizione e telematica
Il pignoramento autoveicoli è uno degli strumenti che il creditore ha a disposizione per riuscire a recuperare il credito, o una parte delle somme a lui dovute. Negli ultimi anni questo processo si è semplificato, aumentando di efficacia. Le nuove norme in materia di pignoramento mobiliare, in vigore dal 2014, hanno infatti ulteriormente facilitato la procedura per il pignoramento di auto, moto o rimorchi in possesso del debitore, rendendola ancora più veloce e semplice.
Per pignoramento autoveicoli si intende, dunque, un atto giuridico, garantito della legge italiana, a tutela dei creditori. Con la legge n. 162/2014, di conversione del d.l. n. 132/2014 (pubblicata nella G.U. n. 261 del 10 novembre), è stato previsto che il pignoramento autoveicoli possa essere effettuato secondo regole particolari.
Come si fa il pignoramento autoveicoli
Ci sono due modi per pignorare l’auto. Il primo, quello tradizionale, avviene nelle forme del cosiddetto pignoramento mobiliare: l’ufficiale giudiziario si reca nella residenza o nel domicilio del debitore e lì sottopone a pignoramento tutti i beni che vi rinviene, anche l’auto sotto casa o custodita nel garage.
Il bene resta nella disponibilità del debitore fino al giorno dell’asta da parte dell’Istituto Vendite Giudiziarie, fissata dal giudice. In quel momento, saranno valutate le offerte presentate da eventuali partecipanti. Il bene sarà, poi, aggiudicato al miglior offerente, secondo i meccanismi tipici delle aste giudiziarie.
Il pignoramento autoveicoli telematico
Il secondo modo per pignorare l’auto è molto più semplice e immediato ed è il frutto della recente riforma. Tutto avviene telematicamente. In questo caso, si evita l’invio dell’ufficiale giudiziario e si accerta l’esistenza di eventuali automobili tramite Anagrafe Tributaria.
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Si tratta di un database accessibile su autorizzazione del Presidente del Tribunale, che deve acconsentire al rintraccio di redditi e patrimoni del debitore esecutato. Per iscrivere il pignoramento al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), è il creditore a predisporre l’atto di pignoramento mobiliare nel quale deve indicare espressamente il bene da sottoporre a esecuzione mobiliare.
Al debitore è notificato un atto di pignoramento, con l’invito a consegnare il veicolo entro 10 giorni all’Istituto Vendite Giudiziarie. Qualora il debitore, scaduto il termine, non ottemperi all’obbligo di consegna, saranno gli organi di competenza a procedere al ritiro della carta di circolazione (e dei relativi documenti di proprietà del mezzo), consegnando il tutto all’IVG competente per territorio.
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La procedura può non andare, però, a buon fine se il debitore è in grado di dimostrare, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, che il mezzo è strumentale alla sua attività e non sostituibile. In questo caso il pignoramento è limitato a un quinto del valore del mezzo e può essere eseguito solo se il debitore non ha altri beni su cui ci si possa rivalere per ottenere il credito dovuto. Se il bene è strumentale, inoltre, il pignoramento ha validità di 360 giorni e la vendita all’asta non può avvenire prima di 300 giorni dalla notifica del pignoramento.
Ecco perché è importante reperire prima di qualsiasi azione il maggior numero possibile di informazioni investigate relative al debitore, per essere certi di dare il via ad azioni legali che possano portare all’effettivo recupero del credito.
Quando non si può pignorare l’auto
Non esiste alcun limite al pignoramento dell’auto. Non ci sono, infatti, norme che esentino determinate categorie di debitori da tale misura. È, quindi, possibile pignorare l’auto:
- acquistata coi benefici della legge 104
- utilizzata dal disabile per muoversi o di una malato che si reca in ospedale per terapie
- usata per recarsi al lavoro. È, infatti, considerato “strumentale” solo il veicolo connesso allo svolgimento dell’attività e ad essa necessario (auto dell’agente di commercio, il furgoncino che serve alla consegna del pane, il trattore, ecc.). In questi casi, il veicolo si inserisce nel processo produttivo ed è ad esso indispensabile.
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Nel caso si tratti dell’auto di un invalido, però, se il creditore è l’agente della riscossione esattoriale, questi non può sottoporre il mezzo al fermo amministrativo (che poi, di solito, è l’anticamera del pignoramento). Tale soluzione però non è sancita da una norma di legge, ma dall’interpretazione dei giudici. In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non avvia la procedura di iscrizione del fermo amministrativo per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili e, laddove il fermo risultasse già iscritto, provvede alla sua cancellazione (per ottenere il beneficio non occorrono necessariamente l’invalidità al 100% e l’accompagnamento).
Pignoramento auto contestata
Anche un’auto cointestata può essere pignorata. Il ricavato della vendita del bene è, però, assegnata al 50% al cointestatario.
Differenza tra pignoramento autoveicoli e fermo amministrativo
Il fermo amministrativo è una misura cautelare che può essere posta solo dall’Agente per la Riscossione Esattoriale. A differenza del pignoramento, che è rivolto a vendere l’auto e quindi ad espropriarla, esso comporta il divieto di utilizzare l’auto allo scopo di non determinarne un deprezzamento o un danneggiamento.
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Il bene, però, resta nella proprietà del debitore, che ne è anche custode. Il fermo amministrativo serve, dunque, a preservare l’integrità del mezzo prima di un successivo ed eventuale pignoramento che, nella prassi, quasi mai avviene. Tale misura, infatti, è solitamente sufficiente ad ottenere il pagamento del debito o una rateizzazione dello stesso.