Anche la pensione di reversibilità, come lo stipendio e altre pensioni, può essere pignorata entro dei limiti. Esiste un solo caso in cui non si può procedere. Ecco quale e perché
Al pari dello stipendio o di altra forma previdenziale, anche la pensione di reversibilità può subire il pignoramento, tranne che in un caso. Pertanto, il familiare che risulta beneficiario di tale sussidio può vedersi pignorato l’importo da parte di terzi. Naturalmente, esiste anche in questo caso, un limite di pignorabilità oltre il quale ogni azione esecutiva non può spingersi.
Cos’è la pensione di reversibilità e a chi spetta
Come riporta l’Inps: la pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.
La pensione di reversibilità si calcola in base a una percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al lavoratore, in relazione al rapporto di parentela con la persona deceduta. Hanno diritto al trattamento pensionistico, in quanto superstiti:
- il coniuge o l’unito civilmente
- il coniuge separato e il coniuge divorziato, a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
- i figli minorenni alla data del decesso
- i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età
- i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età
- i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26° anno di età
- in assenza del coniuge e dei figli, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto
- in assenza del coniuge, dei figli o del genitore, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.
Pignoramento pensione reversibilità
Come già detto la pensione di reversibilità può essere pignorata, esattamente come lo stipendio e le pensioni percepite ad altro titolo. Il pignoramento dei beni è il procedimento attraverso il quale i creditori possono rivalersi sui beni del debitore per soddisfare le proprie pretese ed è l’atto con cui si concretizza la procedura esecutiva.
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Dunque chi percepisce la pensione del defunto può subire il pignoramento in caso di debiti verso terzi. Non rientra, infatti, nell’elenco dei crediti non pignorabili indicati dall’articolo 545 del Codice di Procedura Civile (crediti alimentari, sussidi di maternità e malattia).
L’art. 13 del D.L. 83/2015 prevede, però, un limite e cioè un quinto dell’ammontare della reversibilità, fatta salva una quota che viene chiamata “minimo vitale”. Con questo limite si intende la soglia vitale che qualsiasi azione di pignoramento non può toccare. Attualmente la legge fissa tale minimo vitale a 525,89 euro. L’importo pignorabile, dunque, riguarda esclusivamente quanto eccede tale soglia.
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Il creditore che vuol pignorare la pensione di reversibilità dovrà rivolgersi all’Inps che dovrà tenere conto comunque del minimo vitale. La procedura resta quella del pignoramento presso terzi tramite il tribunale.
Rinuncia all’eredità
Esiste un solo caso in cui la pensione di reversibilità non può essere pignorata: se il superstite rinuncia all’eredità del defunto e, quindi, evita la successione dei debiti che il coniuge aveva contratto in vita.
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Chi rinuncia all’eredità, però, non perde il diritto a percepire la pensione di reversibilità. Questa, infatti, scatta automaticamente alla morte del coniuge e non è oggetto di successione testamentaria. In altre parole, eredità e reversibilità sono autonome e indipendenti tra loro, poiché la seconda non dipende dalla prima.