La Liquidazione del patrimonio è una procedura con cui i debitori non soggetti al fallimento possono mettere in vendita i propri beni e pagare i creditori. Ecco come funziona
La Liquidazione del patrimonio è una procedura attraverso cui i debitori non soggetti al fallimento possono mettere a disposizione dei creditori i propri beni ed eventuali crediti. In sostanza i beni non strettamente necessari sono messi in vendita e i proventi sono utilizzati per pagare i creditori.
La procedura è regolata dalla Seconda Sezione della Legge 3/2012, che si pone come alternativa volontaria alle procedure di carattere negoziale previste nella Prima Sezione della stessa norma: “Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori”.
I presupposti richiesti per la presentazione dell’istanza sono essenzialmente due: il debitore si deve trovare in stato di sovraindebitamento e non deve essere assoggettabile alle procedure concorsuali ordinarie.
Per sovraindebitamento si intende “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.
Chi può chiederla
I principali destinatari della procedura sono i privati, i professionisti, i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli, soggetti che non possono accedere al fallimento.
Di regola, la liquidazione del patrimonio può essere richiesta dal debitore, ma anche dai creditori in situazioni specifiche ed eccezionali, tipo quando la procedura che compone la crisi di sovraindebitamento non è più efficace.
Inoltre, in alcune situazioni, le autorità governative possono avviare una procedura di liquidazione del patrimonio, ad esempio se un’azienda ha violato le leggi antitrust o fiscali.
La procedura della liquidazione del patrimonio
La procedura inizia con la presentazione della domanda presso il Tribunale del luogo dove il soggetto ha la residenza, a cui segue l’approvazione dei creditori. La proposta deve contenere una serie di documenti, compreso l’elenco dei debitori e delle somme dovute, nonché quello dei beni del debitore.
Il piano è sempre presentato all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) territorialmente competente ove esistente, che ha il compito di svolgere le verifiche fiscali, previdenziali e bancarie e assistere il debitore nella presentazione dell’istanza.
Una volta emesso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del debitore si entra nella fase operativa che si svolge secondo un preciso iter.
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Con il decreto il giudice nomina un liquidatore che si occupa di amministrare i beni e i crediti, verificare l’elenco dei creditori, realizzare e attuare il programma di liquidazione e, infine, distribuire il ricavato tra tutti i creditori.
In generale le fasi sono:
- valutazione del patrimonio, con cui si stabilisce l’elenco dei beni che compongono il patrimonio del debitore, valutati da esperti per determinare il loro valore di mercato
- vendita degli attivi ad acquirenti interessati, tramite un’asta pubblica, una vendita privata o una combinazione di entrambe
- pagamento dei creditori, attraverso i proventi della vendita degli attivi. In genere i creditori privilegiati, come le banche, ricevono il pagamento prima degli altri creditori
- distribuzione del resto, ossia di quello che rimane dopo aver pagato tutti i creditori. Questi solitamente sono restituiti al proprietario originale
- chiusura del processo, quando tutti i debiti sono stati pagati e il processo di liquidazione è stato completato.
Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal completamento delle operazioni di chiusura della procedura, il Giudice dispone, con decreto, la chiusura.
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I creditori con causa o titolo successivi rispetto al momento dell’esecuzione della pubblicità riferiti all’apertura della procedura di liquidazione, non possono procedere esecutivamente e individualmente sui beni oggetto di liquidazione.
Il debitore ha, inoltre, la facoltà di domandare l’esdebitazione se, conclusa la procedura di liquidazione, una parte dei creditori non è stata soddisfatta.
Quali beni si possono mettere in liquidazione
La liquidazione del patrimonio è ammissibile solo se con essa sono messi a disposizione tutti i beni e i crediti del debitore. Egli può accedere alla procedura anche se non possiede beni mobili o immobili, ma può contare esclusivamente sul proprio stipendio.
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Nella procedura di liquidazione del patrimonio possono essere coinvolti tutti i beni di una persona o di un’azienda, per esempio:
- proprietà immobiliari, come case, terreni, edifici commerciali o industriali
- veicoli, quindi auto, moto, barche e aerei
- mobili e oggetti d’arte di valore
- attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento e depositi bancari
- proprietà intellettuale come brevetti, marchi e diritti d’autore.
- macchinari e attrezzature.
Fanno eccezione invece:
- i beni assolutamente impignorabili, anche la prima casa
- i crediti alimentari
- i crediti di mantenimento (stipendio, pensione), limitatamente a quanto necessario per il debitore e la propria famiglia.
Non tutti i soggetti possono, dunque, essere ammessi alla procedura e neanche tutti i beni in suo possesso.