Dalle investigazioni private alle indagini commerciali, tutto è regolamentato da precise normative. Ecco cosa devi sapere su questo delicato e complesso settore
Negli ultimi anni è aumentato notevolmente l’interesse per il settore delle investigazioni, che sta acquisendo il suo giusto riconoscimento da parte della Magistratura. Sempre più spesso, infatti, si individua nell’investigatore privato un professionista indispensabile.
Quello delle investigazioni è, però, un mondo molto complesso e delicato, regolamentato da precise normative, le prime risalenti agli inizi del ‘900. L’attività dell’investigatore privato è piena di sfaccettature e non si può sicuramente improvvisare.
È necessario, infatti, avere una licenza specifica rilasciata dalla prefettura di appartenenza e requisiti particolari.
L’investigatore è tenuto, inoltre, a rispettare non solo le disposizioni del Regolamento, ma anche il codice di deontologia per le investigazioni e le norme di carattere generale contenute nel codice penale.
Recentemente il Garante Privacy ha, per esempio, approvato il codice di condotta per il trattamento dei dati personali per i servizi di informazione commerciale. Il documento crea disposizioni tassative per chi si occupa proprio di informazioni commerciali, un’attività sempre in più rapida espansione.
Le regole stabilite sul Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza sono state riformate dal Decreto del Ministero dell’Interno 269/2010, con l’inserimento di importanti novità per delineare meglio i confini di operatività nelle investigazioni private, facendo finalmente un po’ di chiarezza sugli aspetti controversi della disciplina della materia e fissando i nuovi requisiti professionali.
La classificazione delle attività investigative
L’art. 5 del decreto ministeriale 269/2010 stabilisce la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:
- Investigazioni private. Sono le informazioni richieste dal privato per una sua tutela in sede giudiziaria (ad esempio in ambito indagine familiare, matrimoniale, patrimoniale).
- Investigazioni aziendali. Sono richieste da enti pubblici e privati, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria (ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore, di contraffazione di prodotti, per la tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, degli altri beni aziendali immateriali).
- Indagini commerciali. Sono richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l’esercizio commerciale (cosiddetto antitaccheggio investigativo).
- Indagini Sono richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi.
- Indagini difensive. Sono finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale.
- Informazioni commerciali. Sono richieste da enti pubblici e privati al fine della raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse (ad esempio i soci, gli amministratori).
- Attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali. Sono caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente (es. “buttafuori”).
Cosa si può fare nelle investigazioni private
Un investigatore privato munito di licenza può pedinare una persona se questo non causa danno alla persona pedinata. In ausilio all’attività investigativa di controllo e pedinamento, è lecito utilizzare strumenti elettronici come il localizzatore GPS, scattare foto e registrare video, ma solo in spazi pubblici (compreso per esempio il terrazzo di casa, dove la persona è visibile dai passanti).
Per quanto riguarda le registrazioni audio di una conversazione, queste sono ritenute lecite solo se l’investigatore ha partecipato palesemente. Ha anche la possibilità di fare delle interviste e di raccogliere delle informazioni presso i locali della persona che lo ha assunto.
Cosa non si può fare
Ci sono delle cose che nelle investigazioni private non si possono fare, delle attività vietate per cui si rischia di incorrere in reato. I limiti sono ampi e vengono sanciti da vari articoli del codice penale (la violazione di domicilio, la violazione o soppressione o sottrazione di corrispondenza, l’installazione di dispositivi per l’intercettazione o l’impedimento di comunicazioni, ecc.).
Non si può mettere sotto controllo il telefono di una persona e accedere ai dati di telefonia (tabulati, testo degli sms scambiati). Allo stesso modo non si possono spiare le chat private o effettuare intercettazioni ambientali o telefoniche e pedinare la persona in luoghi privati.
Per le investigazioni è fondamentale, dunque, rivolgersi sempre a professionisti del settore che abbiano le giuste competenze e una regolare licenza. In caso contrario non solo si commette reato penale, ma le prove eventualmente raccolte non potranno essere usate in sede di giudizio.