Entrerà in vigore il 15 luglio il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che riscrive tutta la disciplina delle procedure concorsuali. Ecco le principali novità
L’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) slitta al 15 luglio 2022. Era, infatti, prevista per il 16 maggio 2022.
Il decreto è volto ad attuare nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, attraverso una serie di modifiche al Codice, e rientra negli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022.
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza riscrive, infatti, tutta la disciplina delle procedure concorsuali e dell’insolvenza appunto, sostituendosi al regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e alla disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (legge n. 3/2012).
Le recenti procedure sarebbero dovute entrare in vigore il 15 agosto 2020 (dopo 18 mesi dalla pubblicazione in G.U. del D.Lgs. n. 14, del 12 gennaio 2019). A seguito dell’emergenza per la pandemia da Coronavirus, però, sono state disposte diverse misure per sostenere la continuità aziendale delle imprese in crisi, che hanno quindi prorogato l’entrata in vigore del Codice.
Si è giunti, poi, all’ulteriore correttivo introdotto con schema di Decreto Legislativo A.G. n. 374, approvato il 17 marzo 2022 dal Governo.
L’obiettivo della direttiva Insolvency 2019/1023/UE
L’obiettivo principale della direttiva europea, il cui testo è suddiviso in sei Titoli, è quello di garantire “alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l’esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata”.
Per conseguire questo risultato, la direttiva individua tre settori di intervento:
- quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l’insolvenza
- procedure che portano all’esdebitazione dai debiti contratti dall’imprenditore insolvente
- misure per aumentare l’efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
Le novità del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza rappresenta un importante passo avanti nell’ammodernamento del nostro ordinamento giuridico.
L’A.G. 374 si compone di 50 articoli suddivisi in due Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 44) provvede ad attuare la direttiva europea attraverso modifiche al Codice della crisi e dell’insolvenza. Il Capo II si compone, invece, di 6 articoli (da 45 a 50) che hanno finalità di coordinamento e contiene le abrogazione necessarie a seguito delle modifiche.
Ecco alcune delle principali novità.
La “liquidazione giudiziale”
Tra le novità introdotte dal nuovo Codice c’è la considerazione della crisi come un fenomeno fisiologico della vita dell’impresa. Si elimina, così, ogni riferimento al termine ‘‘fallimento’’, sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale”, e con esso ogni connotazione di discredito personale e morale dell’imprenditore insolvente. Nella nuova normativa, dunque, non è più centrale l’imprenditore coinvolto nella crisi, bensì l’azienda e il tentativo di conservazione della stessa.
Procedura di allerta e di composizione della crisi
L’obiettivo della riforma è prima di tutto consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, evitando che il ritardo nel percepire i segnali di crisi possa condurre ad uno stato di irreversibilità. In quest’ottica è stata introdotta la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, che permette di analizzare le cause della sofferenza dell’impresa.
L’intento è quello di preservare, quanto più possibile, l’attività aziendale in crisi a causa di particolari contingenze garantendo, al contempo, ai creditori l’ottenimento di soddisfacimento del proprio credito. Si cerca, inoltre, di scongiurare le conseguenze negative connesse alla chiusura di un’impresa, soprattutto in termini di perdita di posti di lavoro.
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Gli indicatori di crisi sono rappresentati dagli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, valutati tenendo conto delle caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta dal debitore. Il controllo è a cadenza biennale o triennale. L’attivazione della procedura di allerta è posta a carico degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps e agente di riscossione).
Composizione negoziata della crisi
Il provvedimento legislativo introduce un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà: la “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa”. Alla procedura può accedere l’imprenditore commerciale e agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza.
Si tratta di uno strumento di natura stragiudiziale, meno oneroso e più adeguato ad affrontare l’attuale contesto economico, con il quale il legislatore intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio economico-finanziario, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato.
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Il debitore è tenuto a depositare, unitamente al ricorso, un progetto di piano di risanamento. È prevista, poi, l’interazione tra la piattaforma telematica nazionale, istituita per la composizione negoziata, e altre banche dati. Un programma informatico gratuito, inoltre, elabora piani di rateizzazioni automatici, che devono essere comunicati ai creditori.
Concordato preventivo in continuità aziendale
Il nuovo Codice concede all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre un concordato che realizzi il soddisfacimento dei creditori in misura pari a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale attraverso la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l’attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma.
I creditori dovranno essere soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.
Ristrutturazione preventiva delle società
È il punto di massima espressione della forte inclinazione del Legislatore ad apprestare tutele anche ai lavoratori. Per quadri di ristrutturazione preventiva si intendono, infatti, le misure e le procedure volte al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale.
La figura centrale dell’esperto
L’art 356 del Codice prevede l’istituzione, presso il Ministero della giustizia di un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza.
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L’esperto, nominato da una commissione che resta in carica due anni, deve essere in possesso di precisi requisiti formali e sostanziali e deve essere iscritto nell’apposito elenco.
Il ruolo dell’esperto è, quindi, centrale in questa procedura. Il suo compito, infatti, è di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
Il ruolo delle imprese
Questa riforma, come già detto, ha lo scopo di preservare l’azienda e contenere il più possibile i rischi di chiusura. Le imprese saranno, così, portate a trasformare questa criticità in un’occasione per adottare strategie più mirate alla gestione del cash flow e, soprattutto, per implementare nuovi strumenti di monitoraggio.
Nel nuovo Codice sono presenti due particolarità. La prima è che per tutta la durata della procedura l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, assumendosi la relativa responsabilità. La seconda è che egli può fruire di misure premiali in termini di riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari, nonché di misure protettive del patrimonio, volte a evitare comportamenti aggressivi da parte dei creditori che potrebbero ostacolare la prosecuzione delle trattative per la soluzione della crisi.
Una sfida che, quindi, impegna non solo i debitori, ma anche i creditori, ai quali si richiede un maggiore spirito di collaborazione nella ricerca delle soluzioni più opportune per il superamento della crisi del debitore. Non solo. Sono coinvolti anche i professionisti, che dovranno assistere il debitore o i creditori e i magistrati, i quali sono chiamati a un grande sforzo di aggiornamento professionale per mettersi al passo con i tempi.