Informazioni commerciali e banche dati: quali sono le differenze?

Informazioni commerciali e banche dati: quali sono le differenze?

Analizzare i soli dati pubblici ufficiali può non essere sufficiente per avere una visione reale dell’effettiva affidabilità di una persona o un’impresa. Ed ecco che entrano in gioco le Informazioni commerciali investigate

Le Informazioni commerciali, o Business Information, sono uno strumento indispensabile a supporto di decisioni in ambito commerciale, per valutare l’affidabilità e la solvibilità di un partner o un cliente.

Parliamo di un processo complesso che deve coprire tutte le fasi della valutazione, da quella precedente alla fornitura o prevendita, ai pagamenti ed, eventualmente, alla riscossione dei crediti non pagati.

Molte società utilizzano i dati pubblici per comprendere lo stato di salute di un partner, cliente o fornitore e, quindi, per tutelare i propri crediti.  Il vantaggio è indubbiamente quello di avere una risposta rapida ed economica.

Ma quanto un’informazione statica e non aggiornata può dare una visione reale dell’effettiva affidabilità di una persona o un’impresa? Ed ecco che entrano in gioco le Informazioni commerciali investigate.

La differenza tra banche dati e le informazioni commerciali investigate

Le informazioni pubbliche sono reperibili presso le banche dati, ovvero Camere di Commercio, Tribunali, Catasto, Ufficio Anagrafe e Uffici di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatorie) dell’intero territorio nazionale. Sono disponibili su persone fisiche e giuridiche e sono principalmente informazioni camerali, bilanci, protesti, eventuali pregiudizievoli, visure immobiliari, visure catastali e ipocatastali, fallimenti.

Al fine di comprendere il reale stato di salute di una società o di una persona fisica con cui si vuole entrare in affari non può, però, essere sufficiente la sola consultazione di banche dati pubbliche. Spesso, infatti, occorre un’analisi più approfondita e aggiornata.

Le Informazioni Commerciali investigate si basano su dati pubblici, ma aggiungono ad essi approfondimenti, che possono contenere, per esempio, abitudini di pagamento, indebitamenti, stili di vita.


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Sono, dunque, raccolte da fonti diverse, attraverso una serie di analisi e indagini investigative ad hoc, che sono poi verificate e approfondite. Attraverso l’analisi di diverse aree di interesse, restituiscono quindi una visione completa di una impresa, certificandone lo stato di salute complessivo e reale.

Il vantaggio di queste informazioni è ovviamente la precisione e l’accuratezza del dato che permettono una valutazione, sia pre fido che post fido, più corretta. Il loro utilizzo porta sicuramente ad una spesa maggiore nell’immediato, e con tempi di evasione delle indagini di diversi giorni, ma permette di diminuire sensibilmente il numero di  insoluti, se utilizzate in fase preventiva, e di aumentare le performance di recupero del credito.

Solo grazie a dati aggiornati e oggettivi sui clienti e fornitori è possibile pianificare una strategia che massimizza gli investimenti e mitiga il rischio di credito.

Nel report completo si integrano, quindi, i dati delle diverse fonti pubbliche con i dati ufficiosi e i rumors. Si ottiene così una valutazione completa, frutto di un’analisi approfondita, basata sull’interpretazione complessiva di tutti i dati disponibili, sia pubblici che ufficiosi.


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Ed è qui che entra in gioco l’agenzia investigativa, come Revela, con regolare licenza prefettizia (art. 134 TULPS), che può effettuare questo tipo di indagini.

La normativa vigente

L’attività di investigazione e di rivendita di informazioni commerciali hanno subito negli anni degli interventi normativi importanti.

Oggi le caratteristiche organizzative ed i requisiti minimi di qualità degli istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali sono previsti dal DECRETO 1 dicembre 2010, n. 269 Ministero dell’Interno.

Le indagini investigate, come già detto, possono essere effettuate solo con regolare licenza prefettizia. Questo è quanto scritto nell’articolo n. 134 TULPS: “Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”.

Esiste, inoltre, il Codice di condotta sulle informazioni commerciali, elaborato dall’Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (Ancic). Il Codice, Registro dei provvedimenti n. 181 del 29 aprile 2021, è stato opportunamente aggiornato e integrato, rispetto a quello del 2019, dopo la conclusione dell’iter di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (OdM). Il documento attribuisce tra l’altro all’OdM, il compito di verificare l’osservanza del Codice di condotta da parte degli aderenti e di gestire la risoluzione dei reclami.

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