Esecuzione forzata: cos’è e come si procede

Esecuzione forzata: cos’è e come si procede

Consiste nel sottrarre forzatamente determinati beni. L’ esecuzione forzata inizia in modi diversi, a seconda del titolo di credito posseduto. Ecco come funziona

L’esecuzione forzata è uno strumento, previsto dalla legge, al quale il creditore può ricorrere per ottenere l’adempimento di una obbligazione, che non è eseguita spontaneamente dal debitore.

In buona sostanza è possibile sottrarre coattivamente al debitore determinati beni al fine di destinarli alla soddisfazione del diritto del creditore. È, dunque, una fase di tutela giurisdizionale volta alla realizzazione del recupero crediti.

A regolare l’esecuzione forzata c’è art. 474 del Codice di procedura civile: L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva

2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

L’esecuzione forzata può manifestare in due forme:

  • esecuzione forzata in forma specifica, quando tende a far ottenere al creditore lo specifico risultato a cui ha diritto. Ad essa si ricorre quando la parte soccombente è stata condannata a consegnare uno specifico oggetto (bene mobile o immobile) o a fare una certa cosa come l’abbattimento di un muro, esempio abbattere un albero che sta per cadere.  Un esempio comune è lo sfratto. L’inquilino che non paga più il canone d’affitto e che non vuole lasciare l’alloggio può essere obbligato, anche con la forza, ad andarsene con l’intervento dell’ufficiale giudiziario.
  • esecuzione forzata in forma generica, quando il vincitore avanza dei soldi dal soccombente e questi non ha inteso pagare. L’esecuzione forzata, in questo caso, si attua con l’espropriazione dei beni del debitore e può essere mobiliare (auto, moto, mobilio, gioielli), immobiliare (fabbricati, terreni), presso terzi (conto corrente, busta paga, pensione).

Procedura esecuzione forzata

L’esecuzione forzata, come già detto, è una procedura, che si svolge dinanzi ad un’autorità giudiziaria, con la quale il creditore, per recuperare le somme vantate nei confronti del debitore, aggredisce coattivamente il bene di proprietà di quest’ultimo, al fine di soddisfare il proprio credito.


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Il legislatore riconosce solo ad alcuni soggetti, previamente qualificati dalla legge, questo diritto d’azione: avvocati, società di recupero del credito, Agenzia delle Entrate, enti locali.

Ci devono essere due elementi imprescindibili per poter agire esecutivamente contro i beni di una persona:

  • il titolo esecutivo, quindi la sentenza o il decreto ingiuntivo, che deve essere sempre notificato al debitore affinché gli sia consentito di conoscere l’esistenza dell’obbligo e possa adempiere con le buone
  • l’atto di precetto, che creditore deve notificare tramite l’ufficiale giudiziario. È un’ultima diffida a pagare entro 10 giorni.

Solo decorsi i dieci giorni dal ricevimento dell’atto di precetto, il creditore può avviare la procedura esecutiva entro 90 giorni dalla notifica, altrimenti il precetto perde efficacia e sarà necessario notificare un nuovo atto.


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Per farlo deve rivolgersi al giudice. La procedura dipende dal bene che verrà pignorato e dal luogo in cui si trova (presso il debitore stesso o presso terzi):

  • espropriazione mobiliare. In questo caso, che è il più semplice, un ufficiale giudiziario si reca presso il debitore, espropria il bene e redige il verbale di pignoramento
  • espropriazione mobiliare presso terzi. Quando il bene oggetto del pignoramento non è presso il debitore, ma presso altri soggetti, l’atto di pignoramento è notificato anche a costoro. Saranno invitati a non disporre dei beni oggetto del pignoramento e a consegnarli all’ufficiale
  • espropriazione immobiliare. Questo è il caso più complesso. L’atto di pignoramento, oltre a essere inviato al debitore, è anche iscritto nei registri immobiliari.

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