Un complesso di norme che regola le vicende del patrimonio del de cuius: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’eredità, dalle successioni, alle quote legittime, fino al rintraccio degli eredi
Il diritto ereditario o successorio è un complesso di norme che regola le vicende riguardanti il patrimonio di una persona, l’eredità appunto, dopo il decesso.
L’eredità si distingue sostanzialmente in due parti: la quota legittima, cioè la parte di patrimonio di cui il de cuius non dispone a piacimento, in quanto la divisione avverrà secondo la legge, e la quota disponibile, cioè la quantità del patrimonio del quale il defunto può disporre, concedendolo attraverso il testamento a chiunque.
Nel diritto ereditario i rapporti trasmissibili sono quelli che non si estinguono con la morte del soggetto. Quindi in via generale si trasmettono i diritti patrimoniali assoluti, come proprietà, ma anche contratti e obbligazioni. Tutti i rapporti non patrimoniali, sia personalissimi, che familiari (matrimonio, potestà parentale), invece, si estinguono con la morte del titolare.
Chi è il “de cuius”
Il termine “de cuius” è utilizzato nell’ambito delle successioni mortis causa e significa letteralmente “colui della cui eredità si tratta” (abbreviazione di “de cuius hereditate agitur”). I giuristi preferiscono non utilizzare il termine “defunto” per indicare il proprietario dei beni oggetto dell’eredità e lo sostituiscono, quindi, con questa locuzione. Alla morte del de cuius si apre la successione con il subentro degli eredi.
L’erede
È il soggetto che alla morte di una persona gli succede e acquisisce le situazioni giuridiche trasmissibili che facevano capo al defunto. L’erede può essere:
- legittimo, è il soggetto (coniuge o parente entro il sesto grado civile) che, qualora non vi sia testamento o qualora questo disponga soltanto di alcuni beni ereditari, acquisisce l’eredità in base ad una diretta chiamata di legge
- testamentario, è il soggetto chiamato alla successione in base ad un’esplicita designazione contenuta nel testamento del defunto
- apparente, è colui che possiede i beni ereditari come erede, mentre in realtà tale non è. In questo caso l’erede vero può far valere la sua qualità con la petizione di eredità e ottenere la restituzione dei beni
- fiduciario, è il soggetto che è stato istituito erede e che ha ricevuto dal testatore l’incarico (non espresso nel testamento) di devolvere l’eredità ad un’altra persona. Tale incarico non ha, tuttavia, per la legge italiana, forza vincolante, ma se il fiduciario ha spontaneamente eseguito l’incarico, tale esecuzione resta valida, a meno che il destinatario indiretto sia un incapace a succedere.
La successione ereditaria
La morte di una persona costituisce un evento giuridicamente rilevante, poiché al suo verificarsi si apre la successione ereditaria nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456). Nelle successioni gli attori coinvolti sono il de cuius e i successori, coloro che subentrano nel patrimonio.
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al momento della successione tranne chi sia indegno, secondo la definizione che ne dà l’articolo 463 del codice civile. Chiunque è chiamato all’eredità può, inoltre, rinunciarvi.
Nell’ambito della successione si distingue tra:
- successione a titolo universale, in cui l’erede subentra nella posizione giuridica patrimoniale del defunto, quindi nella totalità di diritti e obblighi. In questo caso il successore subentra, quindi, in tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili e acquisisce anche gli eventuali debiti del de cuius. Solo accettando volontariamente l’eredità, assume la posizione di erede.
- successione a titolo particolare, in cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più diritti determinati o rapporti attribuiti dal testamento o dalla legge. In questo caso, invece, il legatario diventa automaticamente tale dall’apertura della successione, senza che sia necessaria alcuna accettazione del lascito.
Il diritto ereditario disciplina, inoltre, 3 tipi di successione:
- successione legittima, quando è assente il testamento. In questo caso interviene la legge ad identificare gli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario
- successione testamentaria, quando i beneficiari sono individuati dal de cuius in forza di un testamento (olografo, pubblico, segreto o speciale). Tuttavia, devono essere rispettate le quote di eredità legittima degli eredi necessari (coniuge, discendenti, ascendenti)
- successione necessaria, quando il testatore ha disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.
Quote legittime o eredità legittima
Nella successione legittima i beneficiari sono dettati dal codice civile. In presenza di un testamento questo stabilisce comunque che alcuni soggetti (coniuge, discendenti e ascendenti, in assenza di discendenti) non potranno essere eliminati dalla successione, anche se diversamente indicato, per le quote di eredità legittima.
L’articolo 566 c.c. precisa che i figli succedono alla madre e al padre in parti uguali, mentre l’articolo 568 c.c. stabilisce che se un soggetto muore senza lasciare figli, né fratelli, sorelle o loro discendenti, sono suoi eredi il padre e la madre in porzioni uguali o il solo genitore che sopravvive per l’intero.
Sulla base delle regole civilistiche, e nell’ordine da queste stabilito, sono destinatari della successione legittima i seguenti soggetti:
1) coniuge e discendenti del defunto, ossia i figli e i nipoti
2) agli ascendenti del defunto, come i genitori ed i nonni
3) ai collaterali del defunto, ad esempio fratelli e sorelle
4) ai parenti fino al sesto grado
5) in ultima istanza allo Stato.
Lo Stato riceve l’eredità solo ed esclusivamente in mancanza di altri successibili, senza bisogno di accettazione e senza possibilità di rinunciare.
Capacità di succedere e indegnità a succedere
Alcuni soggetti possono perdere la capacità di succedere quando sono ritenuti indegni dalla legge, ossia immeritevoli di fruire dei benefici dell’eredità, per aver commesso atti particolarmente gravi nei confronti del defunto o dei suoi congiunti. I casi in cui si risulta indegno a succedere sono diversi:
- quando l’erede ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il de cuius o i suoi congiunti e la sua punibilità non sia stata esclusa dalla legge penale
- ha commesso, sempre ai danni di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio
- se ha calunniosamente denunciato una di tali persone o falsamente testimoniato contro di esse, purché si tratti di condotte accertate in un giudizio penale
- infine, se ha forzato con violenza o dolo la volontà testamentaria o ha distrutto, falsificato, alterato od occultato il testamento.
Testamento
L’art. 587 del codice civile definisce così il testamento: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. Rappresenta, dunque, l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte. Inoltre, è un atto personale, non può cioè essere redatto da terzi o da un rappresentante, e può essere revocato in qualsiasi momento.
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La libertà di disporre dei propri beni per testamento è totale solo in mancanza di familiari prossimi. Se il testatore ha parenti stretti può, infatti, disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio. Come già detto, esiste sempre una quota di eredità, ossia la “legittima”, su cui il defunto non può intervenire e che deve necessariamente lasciare agli eredi legittimari.
Il nostro ordinamento giuridico prevede tre forme ordinarie di testamento, cui poi si aggiungono i cosiddetti testamenti speciali:
- testamento olografo, cioè scritto totalmente, datato e firmato dal defunto (art. 602 del codice civile). È la forma di testamento più semplice. Per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio, datarle e sottoscriverle. Quando gli eredi entrano in possesso del testamento olografo dovranno darlo ad un notaio che lo leggerà e lo pubblicherà. Nel periodo di pubblicazione il testamento potrà essere impugnato da eventuali eredi che si ritengono esclusi o danneggiati dal testamento stesso
- testamento pubblico, è fatto direttamente dal notaio che, alla presenza di due testimoni, metterà per iscritto le volontà dichiarata
- testamento segreto, è un tipo di disposizione poco frequente, di cui il notaio e i testimoni ignorano il contenuto. Può essere sigillato dal testatore stesso o dal notaio al momento del ricevimento.
- testamento speciale, a cui si ricorre solo quando non è possibile redigere un testamento ordinario. Prevede una semplificazione delle formalità, ma la loro validità è limitata.
Accettazione eredità
L’accettazione dell’eredità è lo strumento mediante il quale il chiamato, in forma espressa o tacita, acquista il diritto all’eredità e assume la qualità di erede.
L’accettazione espressa avviene all’interno di un atto pubblico o di una scrittura privata. In questa la persona interessata ad assumere la qualità di erede, assumerà tale titolo, dichiarando espressamente di accettare l’eredità. In caso di accettazione tacita il soggetto che è chiamato all’eredità accetta la stessa compiendo atti che presuppongono la volontà di accettare e che soltanto l’erede sarebbe legittimamente portato a compiere.
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Solo con l’accettazione si diventa, quindi, a tutti gli effetti erede. Assumendo tale ruolo, si subentra nella titolarità dell’asse ereditario e dei rapporti ad esso inerenti, senza la facoltà di poter preferire determinate posizioni per escluderne altre. L’accettazione dell’eredità deve avvenire entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla data del decesso del defunto, indipendentemente dal fatto che si tratti di successione legittima o di successione per testamento.
Accettazione con beneficio dell’inventario
Un caso particolare di accettazione dell’eredità è quella relativa al beneficio d’inventario. Per tale si intende l’accettazione che avviene mediante una dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale, nel quale l’erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius. In altri termini, il patrimonio dell’erede e il patrimonio oggetto dell’eredità rimarranno separati, cosicché i debiti ereditari saranno pagati solamente entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati.
Rinuncia eredità
La rinuncia all’eredità è l’atto con cui il chiamato dichiara di non accettare l’eredità e, dunque, di non subentrare nella posizione giuridica del de cuius. È un diritto che si esercita con espressa dichiarazione scritta da effettuarsi di fronte ad un notaio o presso la cancelleria del tribunale. La rinuncia all’eredità è un negozio giuridico “puro”, che non può essere assoggettato a termini e condizioni, e infatti si definisce un actus legitimus.
Come rintracciare gli eredi
Può capitare spesso che gli eredi non siano rintracciabili facilmente o celermente. In Italia, inoltre, non esiste una norma o una figura professionale pubblica che ha come compito quello del rintraccio eredi del defunto. La ricerca poi può risultare spesso lunga e difficile, perché magari i discendenti si sono trasferiti all’estero, hanno interrotto i rapporti con il de cuius oppure appartengano a un altro nucleo familiare.
Ci si può così rivolgere a società, come Revela, che offre, appunto, un servizio di rintraccio eredi, evitando tempi lunghi della ricerca. In questo modo si possono verificare i dati del decesso, identificare anagraficamente i soggetti trovati, con residenza e domicilio, e verificare l’accettazione e la rinuncia all’eredità.