Regolato dall’art.17 del GDPR, il diritto all’oblio è il diritto che ogni persona ha di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano. Ecco come e quando si può esercitarlo
Il diritto all’oblio è il diritto che ogni persona ha di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. È, dunque, possibile richiedere di obliare, cioè rimuovere delle informazioni personali dalla pubblica circolazione, a patto che non siano più necessari alla finalità con cui sono stati raccolti o trattati, se è stato revocato il consenso al trattamento o se i dati sono stati trattati illecitamente.
Permette, inoltre, alle persone e alle aziende di tutelare la propria immagine, richiedendo la cancellazione di contenuti che possono danneggiare fortemente la propria reputazione.
Denominato anche diritto alla cancellazione, è regolato dall’art.17 del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali), che stabilisce i criteri generali a cui rifarsi. Non sempre, però, sono di facile comprensione e molto spesso l’ultima parola spetta al garante della privacy o al giudice, che devono decidere in merito.
Quando è nato il diritto all’oblio
Sebbene il diritto all’oblio sia nato nei primi decenni del ‘900, è con l’avvento di internet e dei social che si è posto maggiormente il problema di tutelare l’interesse dell’individuo, affinché non siano riproposte vicende superate da tempo e non sia ricordato più per fatti che in passato sono stati oggetto di cronaca.
Con la nota sentenza del 13 maggio 2014, conosciuta come il caso Google Spain, la Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che il gestore del motore di ricerca rappresenta il titolare del trattamento dei dati personali delle pagine web pubblicate da terzi.
In seguito, con una sentenza del 24 settembre 2019 (caso C-507/17), la Corte UE ha specificato come il gestore del motore di ricerca non sia tenuto ad effettuare la deindicizzazione di quella pagina in tutte le varianti. Ad esempio, se la notizia è presente su una pagina web italiana, il diritto all’oblio si applicherà per Google Italia.
Il caso Google Spain
Il diritto all’oblio nell’Unione Europea è stato, dunque, riconosciuto con la sentenza della Corte di giustizia nella causa del caso Google Spain.
La causa è stata intentata da un avvocato spagnolo che non voleva più vedere su Google il proprio nominativo associato a una notizia risalente a una decina di anni prima. Questa era relativa a una procedura di esecuzione forzata di cui era risultato soggetto passivo.
L’Autorità Garante per la protezione dei dati del suo paese ha così ordinato al motore di ricerca di procedere al delisting, cioè alla rimozione dei dati dall’indice del motore di ricerca. La pagina era di un giornale spagnolo che aveva pubblicato, nella versione cartacea, degli estratti degli annunci dei tribunali fallimentari. A distanza di anni, lo stesso giornale aveva provveduto a digitalizzare il proprio archivio.
Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, vi sono stati importanti cambiamenti nell’applicazione del diritto all’oblio per il singolo. È stato introdotto l’art. 64-ter c p p, che prevede che la persona non considerata colpevole può richiedere che nella sentenza si annoti il divieto di indicizzare tali dati nella rete internet o in alternativa di deindicizzare i dati personali, nel caso ci fosse già qualcosa in circolazione.
Diritto all’oblio e diritto di informazione
Il diritto di informare e il diritto ad essere dimenticati sono entrambi fondamentali, per questo si cerca da sempre di trovare un equilibrio. Il diritto di cronaca è un diritto pubblico soggettivo fondato sulla previsione dell‘art. 21 de La Costituzione: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria”.
Affinché il diritto di cronaca sia legittimo devono, però esserci delle condizioni specifiche, quali l’utilità sociale dell’informazione, la verità dei fatti e la forma civile dell’esposizione, che deve essere sempre rispettosa della dignità della persona.
Il diritto all’oblio deve essere, dunque, bilanciato con il diritto della collettività all’informazione. Pertanto, qualora sia pubblicato sul web un articolo di interesse generale, ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, può essere disposta la deindicizzazione dell’articolo dal motore ricerca.
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Lo scopo è di evitare che un accesso agevolato e protratto nel tempo ai dati personali di tale soggetto possa ledere il diritto di quest’ultimo a vedersi attribuita una biografia diversa da quella reale, o comunque legata a notizie ormai superate.
L’informazione deve, dunque, cessare se nel tempo viene meno l’interesse pubblico, in modo da consentire alla persona interessata di liberarsi della rappresentazione della propria persona per fatti legati al passato.
C’è infine da considerare che un giornalista ha il diritto, in alcuni casi, di rievocare fatti del passato per finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico
Quando si può chiedere la cancellazione dei dati
Il titolare del trattamento dei dati ha l’obbligo di cancellare sempre, senza ingiustificato ritardo, i dati personali di un soggetto qualora sussista uno dei seguenti motivi:
- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati
- l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento
- l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento
- i dati personali sono stati trattati illecitamente
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento
- i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione (di cui all’articolo 8, paragrafo 1).
Come si può vedere, il GDPR prevede il diritto della cancellazione dei dati personali in un’ottica più ampia rispetto al diritto di essere dimenticato, come quello di non voler essere più contattati per finalità di marketing. In questo caso la richiesta di cancellazione dei dati può essere fatta in qualsiasi momento e senza dover dare spiegazioni.
Infine, è obbligatorio inserire all’interno dei moduli che servono a raccogliere i dati personali dei clienti, anche il consenso per il trattamento degli stessi espresso degli interessati, sulla base delle linee guida GDPR.
Il diritto alla cancellazione non sussiste quando, invece, il trattamento dei dati è necessario per soddisfare il diritto alla libertà di espressione e di informazione oppure a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica.
Lo stesso vale anche per altri casi particolari, come per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Differenza tra deindicizzazione e cancellazione
Il diritto all’oblio digitale mira alla deindicizzazione degli url dal motore di ricerca per determinate query, che spesso corrispondono al nome del richiedente. Oltre alla deindicizzazione si può anche ottenere la cancellazione dei link.
Deindicizzare un contenuto significa togliere la notizia o la pagina in essa contenuta dal motore di ricerca, quindi non è più rintracciabile e il link ad essa attribuita non è più attivo.
La cancellazione di una notizia si può, invece, chiedere solo se la richiesta non è oggetto di provvedimenti giurisdizionali e se la notizia è dichiarata diffamatoria con sentenza passata in giudicato.
Come esercitare il diritto all’oblio
Ogni soggetto può chiedere la cancellazione dei dati se si verifica una delle situazioni previste dall’art. 17 del GDPR. Anche l’azienda titolare del trattamento deve procedere spontaneamente e automaticamente alla cancellazione dei dati personali che riguardano un individuo se si verifica una delle situazioni elencate nell’art. 17 del GDPR, a prescindere dall’esercizio del diritto da parte dell’interessato.
La richiesta si può fare compilando il modulo online messo a disposizione dallo stesso motore di ricerca, specificando i motivi che la sostengono.
La cancellazione deve essere effettuata senza giustificato ritardo (entro un mese previsto per il riscontro) e a titolo gratuito, salvo nel caso in cui l’azienda dimostri che la richiesta è infondata.
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