Il diritto di credito è il diritto che un soggetto ha di ricevere da un altro soggetto una determinata prestazione. Ecco cosa fare per far il recupero crediti
Il diritto di credito è il diritto che un soggetto ha di ricevere da un altro soggetto una determinata prestazione. Nella maggior parte dei casi si tratta di somme di denaro, ma può riguardare anche diritti relativi ad altre prestazioni. Il rapporto fra creditore e debitore è detto obbligazione e, infatti, si parla anche di “diritti di obbligazioni”.
Perché si possa parlare di diritto di credito devono esserci determinati elementi. Primo fra tutti, che ci siano due soggetti, ovvero creditore e debitore, che “devono comportarsi secondo le regole della correttezza” (art. 1175 cod. civ.). La prestazione, poi, deve avere carattere patrimoniale, cioè deve poter essere valutata economicamente (art. 1174 cod. civ.).
Le fonti dell’obbligazione
L’art. 1173 c.c. individua le fonti dell’obbligazione nel contratto, nel fatto illecito e in ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.
Il contratto rappresenta la tipica fonte e può essere, per esempio, una vendita. Per fatto illecito si intende, invece, un fatto doloso o colposo che crea ad altri un danno ingiusto. In questo caso, l’obbligazione di risarcimento è effetto non voluto dall’autore del fatto, che però è tenuto a risarcire il soggetto danneggiato.
Infine, ci sono tutti quegli accadimenti che l’ordinamento ritiene idonei a far sorgere un credito. Nell’ultima parte dell’articolo si parla, infatti, di “principio di atipicità delle fonti”.
Caratteristiche della prestazione
La prestazione oggetto del diritto di credito può fare riferimento al “dare” o al “fare” qualcosa o al “risultato” e “mezzi”. Nel primo caso un esempio è quando un acquirente deve pagare il prezzo concordato al venditore.
Quando si parla di “fare”, un esempio frequente è dato dall’imprenditore che deve realizzare qualcosa per il committente, seguendo le caratteristiche concordate.
Nel caso di “risultato” si riferisce alla prestazione del debitore che deve necessariamente realizzare il risultato promesso al creditore. Infine, la prestazione è di “mezzi” quando il debitore si impegna a compiere una certa attività, senza però poterne garantire i risultati, che non dipendono da lui. È il caso di un avvocato che assiste una persona in una causa, ma la sentenza non dipende da lui, bensì da giudice.
Per quanto riguarda le caratteristiche vere e proprie, la prestazione deve:
- avere carattere patrimoniale. Come già detto, la prestazione deve poter essere valutata da un punto di vista economico
- essere possibile, cioè realizzabile. Di conseguenza, l’impossibilità della prestazione determina la nullità dell’obbligazione
- lecita, quindi conforme alle leggi, all’ordine pubblico e al buon costume
- determinata o determinabile, perché l’oggetto della prestazione deve essere certo ed individuato e, quindi, non può essere troppo indefinito.
Prescrizione del diritto di credito
Il diritto di un creditore non dura all’infinito, ma può scadere. Chi, dunque, vanta un credito nei confronti di un altro soggetto, deve esercitare il proprio diritto per tempo attraverso delle apposite attività di sollecito.
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L’art. 2934 del Codice Civile stabilisce, infatti, che se il creditore non esercita il suo diritto entro un determinato periodo di tempo, il suo diritto cessa di esistere. Per verificare se un diritto di credito è prescritto occorre sapere quanto tempo è trascorso dal giorno in cui il credito è diventato esigibile fino al giorno attuale. Il credito si estingue solo se il creditore è rimasto inerte.
I tempi di prescrizione variano a seconda del tipo di diritto di credito. In linea generale sono questi:
- 10 anni, è la prescrizione ordinaria salvo che la legge disponga diversamente. Rientrano in questa categoria tutti i crediti nati da un contratto o da un’obbligazione unilaterale. Questo significa che, per tutte quelle tipologie di crediti che non sono state normate appositamente, un creditore non può pretendere alcunché dal proprio debitore se, entro i primi 10 anni, non ha sollecitato il risarcimento
- 5 anni, è il tempo previsto relativamente al risarcimento del danno per fatti illeciti. Rientrano in questa categoria bollette del telefono, canoni per i beni locati, spese condominiali, spese di ristrutturazione, interessi sui prestiti/mutui, sanzioni
- 3 anni, in questa categoria rientrano, invece, le parcelle dei professionisti, il bollo auto, i diritti dei notai
- 2 anni, a partire dalla Legge di bilancio 2018, hanno una prescrizione di 2 anni le bollette di luce, acqua e gas
- 1 anno, vanno in prescrizione tasse per atti giudiziari, rette scolastiche, premi assicurativi RC, furto e incendio, medicinali
- 6 mesi, si prescrivono, infine, in questa categoria i diritti di credito per vitto e alloggio (es. pensioni, hotel, b&b, etc.).
Come si fa valere un diritto di credito
Quando un debito non viene pagato entro i termini stabiliti, il creditore può far valere il proprio diritto di credito intraprendendo diverse azioni legali per il recupero crediti.
La prima cosa da fare quando si intende avviare un’azione di recupero crediti è verificare che il debito sia certo, liquido ed esigibile. Deve essere, quindi, provabile da documentazione, nonché quantificato e non vincolato.
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Esistono due strade da percorrere per il recupero crediti: quella in via stragiudiziale e in via giudiziale. Per recupero crediti stragiudiziale si intende l’insieme delle attività finalizzate a spingere il debitore a regolarizzare, in via bonaria, la propria pendenza. Dopo avere rintracciato il debitore, si inviano solleciti di pagamento scritti, telefonici e visite domiciliari.
Se azioni di questo tipo non portano ad alcun risultato, l’ultimo tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia è la messa in mora, comunicata tramite raccomandata A/R. Con questa il debitore è informato che se non salderà il proprio debito entro la data stabilita si procederà al recupero crediti per via giudiziale.
Trascorso inutilmente il termine assegnato al debitore, occorre rivolgersi al giudice perché lo condanni ad eseguire la prestazione. Il creditore può chiedere l’emanazione di un decreto ingiuntivo. Insieme a questo titolo esecutivo, il creditore deve far notificare al debitore un documento denominato atto di precetto, con il quale gli intima di eseguire la prestazione dovuta entro 10 giorni dalla notifica.
In caso di mancato pagamento, il debitore riceverà la notifica di un atto di pignoramento, con il quale il creditore darà avvio all’esecuzione forzata, per il recupero coattivo di quanto dovutogli.
Prima di avviare qualsiasi azione di recupero crediti è necessario conoscere e analizzare in maniera approfondita la posizione del debitore, per valutare la strategia più opportuna e conveniente da intraprendere. Per procedere ad un’azione legale è, infatti, necessario capire se il debitore sia effettivamente in grado di pagare e conoscere quali, quanti e soprattutto dove siano i beni mobili o immobili aggredibili.
Avere informazioni veritiere e attendibili è l’unico modo per riuscire a recuperare il proprio credito. Revela è la soluzione giusta per chi ha bisogno di supporto nelle decisioni più strategiche ed efficaci, sia in caso di azioni giudiziali che stragiudiziali.