Decreto ingiuntivo: cos’è e come funziona

Decreto ingiuntivo: cos’è e come funziona

Uno strumento rapido ed efficace per recuperare un credito, il decreto ingiuntivo permette al creditore di acquisire un titolo per agire esecutivamente nei confronti del debitore

Il decreto ingiuntivo è uno strumento messo a disposizione del creditore per recuperare il proprio credito. Chiamato anche provvedimento monitorio, ingiunzione di pagamento o procedimento di ingiunzione, è un atto con cui il Giudice “ingiunge” al debitore di adempiere l’obbligazione.

Si tratta di un procedimento cosiddetto “monitorio”,  in quanto il creditore ottiene un titolo esecutivo, in riferimento al proprio credito, senza dovere necessariamente affrontare un processo e senza che la controparte partecipi al procedimento. È, quindi, uno strumento rapido, efficace e poco costoso che permette al creditore di acquisire rapidamente un titolo per agire esecutivamente nei confronti del debitore. 

Il decreto ingiuntivo è disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Ci troviamo, dunque, di fronte ad un provvedimento giudiziale, e precisamente un decreto, che ha ad oggetto appunto l’ingiunzione del pagamento di una somma di danaro o cose fungibili o la consegna di quanto dovuto al creditore.


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Il creditore deve, però, fornire al giudice prove scritte del credito vantato. In mancanza di queste, non si può ottenere un’ingiunzione di pagamento, ma si deve ricorrere ad una vera e propria causa nei confronti del debitore.

Prima di procedere, inoltre, il creditore può fare una lettera di costituzione in mora, mediante la quale chiede l’adempimento dell’obbligazione entro un certo termine (solitamente 15 giorni), con l’avvertimento che, in mancanza, si adiranno le vie legali.

Quando è possibile ottenere un decreto ingiuntivo

Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, può ricorrere al procedimento di ingiunzione per ottenere la condanna del debitore al pagamento di quanto dovuto. Le parti sono il creditore, che viene definito anche ricorrente o ingiungente, e il debitore, definito il resistente o ingiunto.

Per depositare un ricorso per decreto ingiuntivo è necessario che ricorrano due condizioni:

1) il ricorrente deve essere titolare di un diritto di credito

2) deve avere una prova scritta del credito vantato.

La procedura d’ingiunzione è possibile se il credito riguarda:

  • una somma di denaro liquida ed esigibile. Il suo ammontare è, quindi, determinato esattamente e il credito è esigibile e scaduto (esempio: crediti di lavoro, di locazione, oneri condominiali, onorari professionali)
  • una quantità determinata di cose fungibili. I beni fungibili, o beni di genere, sono quelli che risultano identici, per qualità, ad altri beni dello stesso genere. Ciò che conta è la quantità. Il bene fungibile per eccellenza è il denaro, ma anche i prodotti agricoli o combustibili. Il creditore può accettare, quindi, anche una somma di denaro. I  beni infungibili, o beni di specie, invece sono quelli non sostituibili con altri beni appartenenti allo stesso genere (esempio un’opera d’arte o un immobile). Per questi beni non è possibile ottenere un provvedimento d’ingiunzione
  • la consegna di una cosa determinata. Il credito può avere ad oggetto una cosa mobile, purché sia individuata. Si può chiedere, ad esempio, la consegna di un elettrodomestico acquistato a rate in cui il debitore non abbia pagato integralmente il corrispettivo o la consegna di documenti.

Una volta depositato il ricorso in cancelleria il Giudice, entro 30 giorni, può: rigettare il ricorso, che può comunque essere ripresentato, chiedere integrazioni, accogliere il ricorso.

Inefficacia del decreto ingiuntivo

Ci sono delle ipotesi in cui la notifica non è avvenuta regolarmente o è affetta da un vizio che determinano l’inefficacia del decreto, ovvero:

  • il decreto non è stato notificato
  • la notifica è avvenuta dopo i termini previsti dalla legge (notificazione tardiva)
  • la notifica è nulla.

Cosa succede dopo la notifica del decreto ingiuntivo

Il  procedimento di ingiunzione avviene senza che il Giudice abbia ascoltato l’altra parte, ossia il debitore, che viene a conoscenza di tutto solo quando è notificato il decreto ingiuntivo. La notificazione deve avvenire entro 60 giorni dal deposito del decreto in cancelleria, nel territorio della Repubblica, e di 90 giorni negli altri casi.


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Ricevuta la notifica il debitore ha 40 giorni di tempo per decidere cosa fare. Le possibilità sono tre:

  • pagare quello che è dovuto al creditore, più le spese legali liquidate dal Giudice
  • proporre opposizione davanti al Giudice che ha emesso il decreto. In questo caso si va in causa per arrivare ad una sentenza definitiva
  • non pagare il debito, per cui il creditore può procedere al pignoramento dei beni del debitore.

Prima di avviare il recupero crediti è opportuno, per evitare un inutile dispendio di tempo e denaro, capire però quali sono i beni  del debitore da pignorare, effettuando per esempio una ispezione ipotecaria.

Prescrizione del decreto ingiuntivo

Anche il credito risultante da un decreto ingiuntivo va in prescrizione, ossia dieci anni. Questi decorrono da quando esso è diventato definitivo. Se il decreto è oggetto di opposizione la prescrizione decorre dalla sentenza.

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