Decreto ingiuntivo: cosa cambia con la riforma Cartabia

Decreto ingiuntivo: cosa cambia con la riforma Cartabia

Chiamato anche provvedimento monitorio o ingiunzione di pagamento, il decreto ingiuntivo è uno strumento rapido ed efficace messo a disposizione del creditore per il recupero del proprio credito. Le novità della Riforma Cartabia

Il decreto ingiuntivo è uno strumento rapido ed efficace messo a disposizione del creditore per il recupero del proprio credito. Consente, infatti, di conseguire un titolo esecutivo in maniera più veloce rispetto ai processi ordinari, a cui segue l’esecuzione forzata, vale a dire il pignoramento dei beni del debitore. Il decreto è emesso senza che sia ascoltata la controparte, che ha la possibilità di fare solo successivamente opposizione.

Chiamato anche provvedimento monitorio o ingiunzione di pagamento, è disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Si tratta, dunque, di un provvedimento giudiziale, che ha ad oggetto appunto l’ingiunzione del pagamento di una somma di danaro o la consegna di quanto dovuto al creditore.

Per depositare un ricorso per decreto ingiuntivo è necessario che ricorrano due condizioni, ovvero che il ricorrente sia titolare di un diritto di credito e abbia una prova scritta del credito vantato.

La procedura del decreto ingiuntivo

Prima di tutto è bene specificare che la procedura d’ingiunzione è possibile solo in determinati casi, ovvero se il credito riguarda:

  • una somma di denaro liquida ed esigibile. Il suo ammontare è, quindi, determinato esattamente e il credito è esigibile e scaduto (esempio: crediti di lavoro, di locazione, oneri condominiali, onorari professionali)
  • una quantità determinata di cose fungibili. I beni fungibili, o beni di genere, sono quelli che risultano identici, per qualità, ad altri beni dello stesso genere. Ciò che conta è la quantità. Il bene fungibile per eccellenza è il denaro, ma anche i prodotti agricoli o combustibili. Il creditore può accettare, quindi, anche una somma di denaro. I  beni infungibili, o beni di specie, invece sono quelli non sostituibili con altri beni appartenenti allo stesso genere (esempio un’opera d’arte o un immobile). Per questi beni non è possibile ottenere un provvedimento d’ingiunzione
  • la consegna di una cosa determinata. Il credito può avere ad oggetto una cosa mobile, purché sia individuata. Si può chiedere, ad esempio, la consegna di un elettrodomestico acquistato a rate in cui il debitore non abbia pagato integralmente il corrispettivo o la consegna di documenti.

Una volta depositato il ricorso in cancelleria il Giudice, entro 30 giorni, può: rigettare il ricorso, che può comunque essere ripresentato, chiedere integrazioni, accogliere il ricorso.


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Il debitore, invece, ricevuta la notifica ha 40 giorni di tempo per decidere cosa fare. Le possibilità sono tre:

  • pagare quello che è dovuto al creditore, più le spese legali liquidate dal Giudice
  • proporre opposizione davanti al Giudice che ha emesso il decreto. In questo caso si va in causa per arrivare ad una sentenza definitiva
  • non pagare il debito, per cui il creditore può procedere al pignoramento dei beni del debitore.

Passati i 40 giorni il creditore notifica un ultimo atto, il precetto. Con questo lo invita a pagare entro 10 giorni e gli anticipa che, se non lo farà, procederà ad avviare il pignoramento. È, dunque, un’intimazione al pagamento che precede qualsiasi esecuzione.

Le novità introdotte dalla Riforma Cartabia

Dal 30 giugno è arrivato l’ultimo step della Riforma Cartabia, dopo le novità entrate in vigore il 28 febbraio scorso.


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Questa legge mira ad apportare delle profonde modifiche nella giustizia italiana e nei suoi processi a seguito dell’accordo sottoscritto dall’Italia con l’Unione europea nel PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Abrogazione della formula esecutiva

Con la Riforma Cartabia è stato abrogato l’art. 476 c.p.c., così da eliminare un adempimento burocratico che causa molto spesso ritardi a causa della lentezza degli uffici giudiziari.

Fino al 28 febbraio 2023 era necessaria l’apposizione della cosiddetta formula esecutiva, ossia una formula tipica che contenesse il comando rivolto agli ufficiali giudiziari di porre in esecuzione il titolo in calce al quale la stessa veniva apposta. La mancata apposizione della formula impediva agli aventi diritto la possibilità di recuperare coattivamente il proprio credito.

Inoltre, per ogni copia successiva alla prima di cui il creditore aveva bisogno era indispensabile (ai sensi dell’art. 476 c.p.c., oggi abrogato) l’autorizzazione del Presidente del Tribunale.

Ora non vi è più necessità di richiedere l’autorizzazione per rilascio di un’ulteriore copia esecutiva del titolo successiva alla prima. Vi è, invece, la possibilità di eseguire un numero potenzialmente illimitato di copie attestate conformi di un titolo purché si sia in possesso dell’originale di tale copia conforme.

Opposizione al decreto ingiuntivo e mediazione civile

La Riforma Cartabia ha inserito nel dlgs n. 28/2010 il nuovo art. 5 bis dedicato all’opposizione a decreto ingiuntivo nell’ambito della mediazione obbligatoria (entrato in vigore 30 giugno 2023).

Il procedimento monitorio si divide in due fasi distinte. La prima, di cognizione sommaria, prevede l’emissione da parte del giudice competente del decreto ingiuntivo in presenza di una prova scritta che documenta il credito.

Come già detto, in questa fase è assente il contraddittorio, in quanto la controparte viene a conoscenza del decreto emesso nei suoi confronti solo dopo la notifica dell’atto in questione.

Nel momento in cui il debitore si oppone al decreto ingiuntivo per contestare il diritto del creditore, viene meno la sommarietà della prima fase. Dall’opposizione, che rappresenta la seconda fase del procedimento, scaturisce un giudizio a cognizione piena, in cui il debitore ha la possibilità di far cadere nel vuoto le pretese del creditore.

Il legislatore, con la Riforma Cartabia, ha stabilito che quando una parte intraprende un ricorso per decreto ingiuntivo la mediazione non è obbligatoria (prima parte).

Si può, invece, avviare solo dopo che il giudice ha deciso di concedere o meno la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo. La mediazione, quindi, diventa condizione di procedibilità solo nella eventuale fase di opposizione.

Il nuovo art. 5 bis dispone, inoltre, che l’onere di avviare la mediazione è a carico del creditore, ossia del soggetto “che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo.” Questo perché è più logico pensare che sia il creditore a dover indicare nell’istanza di mediazione l’oggetto e le ragioni della sua pretesa e non il debitore.

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