Alla morte di una persona, il de cuius, si apre la successione ereditaria. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’eredità
Quando si parla di eredità, successioni e testamento si utilizza il termine “de cuius”, che significa letteralmente “colui della cui eredità si tratta” (abbreviazione di “de cuius hereditate agitur”). L’espressione è stata, dunque, presa in prestito dal latino per fare riferimento alla persona della cui successione si sta parlando.
Si può trattare sia di una persona in vita che sta pianificando la propria successione, che defunta (successione mortis causa).
La successione ereditaria
Alla morte di una persona si apre la successione ereditaria nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456). Nelle successioni gli attori coinvolti sono il de cuius e i successori, coloro che subentrano nel patrimonio.
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al momento della successione, tranne chi sia indegno (art. 463 c. c.).
Nell’ambito della successione si distingue la:
- successione a titolo universale, in cui l’erede subentra nella posizione giuridica patrimoniale del defunto, quindi nella totalità di diritti e obblighi. In questo caso il successore subentra in tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili e acquisisce anche gli eventuali debiti del de cuius. Solo accettando volontariamente l’eredità, assume la posizione di erede
- successione a titolo particolare, in cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più diritti determinati o rapporti attribuiti dal testamento o dalla legge. In questo caso il legatario diventa automaticamente tale dall’apertura della successione, senza che sia necessaria alcuna accettazione del lascito.
Come chiarito dall’art. 557 c.c., la legge ed il testamento sono le due uniche fonti della successione ereditaria nel nostro ordinamento.
Tipi di successione
Il diritto ereditario o successorio è un complesso di norme, che regola la successione.
Successione legittima
In questo caso è assente il testamento ed è la legge ad identificare gli eredi e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario. L’art. 565 c.c. delimita l’ambito dei soggetti chiamati a succedere per legge, i cosiddetti successibili, e stabilisce la gerarchia: “Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato”. Pone, quindi, il coniuge al primo posto dell’elenco dei successibili. Questo vale anche per l’unione civile, ma non per la convivenza.
Ti potrebbe interessare: Quota legittima figlio: come si calcola
I figli succedono alla madre e al padre in parti uguali: sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al momento della successione tranne chi sia indegno. Gli ascendenti succedono, invece, solo se il de cuius muore senza lasciare prole. Gli articoli da 566 a 586 approfondiscono, infine, come e in che misura il patrimonio del de cuius deve essere suddiviso in quote nel caso in cui i successibili siano presenti contemporaneamente al momento dell’apertura della successione.
Successione testamentaria
Si parla di successione con testamento, o successione testamentaria, in presenza appunto di un testamento (olografo, pubblico, segreto o speciale), con cui si determinano i soggetti beneficiari e le rispettive quote.
La possibilità di disporre dei propri beni tramite testamento non è, però, assoluta. L’articolo 536 c. c. e seguenti del Codice Civile, infatti, riconoscono a favore di determinati soggetti il diritto ad una quota minima sul patrimonio del defunto, la cosiddetta quota di legittima. La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è detta, invece, quota disponibile: di tale quota il testatore può liberamente disporre.
Testamento
L’art. 587 del codice civile definisce così il testamento: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. Rappresenta, dunque, l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte. Inoltre, è un atto personale, non può cioè essere redatto da terzi o da un rappresentante, e può essere revocato in qualsiasi momento.
La libertà di disporre dei propri beni per testamento è totale solo in mancanza di familiari prossimi. Come già detto, se il testatore ha parenti stretti può disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio.
Ti potrebbe interessare: Testamento: quando si può impugnare e chi può farlo
Il nostro ordinamento giuridico prevede tre forme ordinarie di testamento, cui poi si aggiungono i cosiddetti testamenti speciali:
- testamento olografo, cioè scritto totalmente, datato e firmato dal defunto. È la forma di testamento più semplice. Per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio. Il testamento olografo deve essere dato a un notaio che lo leggerà e lo pubblicherà. Solo nel periodo di pubblicazione il testamento può essere impugnato da eventuali eredi
- testamento pubblico, è fatto direttamente dal notaio che, alla presenza di due testimoni, metterà per iscritto le volontà dichiarate
- testamento segreto, è un tipo di disposizione poco frequente, di cui il notaio e i testimoni ignorano il contenuto. Può essere sigillato dal testatore stesso o dal notaio al momento del ricevimento
- testamento speciale, a cui si ricorre solo quando non è possibile redigere un testamento ordinario. Prevede una semplificazione delle formalità, ma la loro validità è limitata.
Gli eredi del de cuius
L’erede è il soggetto che alla morte di una persona gli succede. Può essere:
- legittimo, è il soggetto (coniuge o parente entro il sesto grado civile) che, qualora non vi sia testamento o qualora questo disponga soltanto di alcuni beni ereditari, acquisisce l’eredità in base ad una diretta chiamata di legge
- testamentario, è il soggetto chiamato alla successione in base ad un’esplicita designazione contenuta nel testamento del defunto
- apparente, è colui che possiede i beni ereditari come erede, mentre in realtà tale non è. In questo caso l’erede vero può far valere la sua qualità con la petizione di eredità e ottenere la restituzione dei beni
- fiduciario, è il soggetto che è stato istituito erede e che ha ricevuto dal testatore l’incarico (non espresso nel testamento) di devolvere l’eredità ad un’altra persona. Tale incarico non ha, tuttavia, per la legge italiana, forza vincolante, ma se il fiduciario ha spontaneamente eseguito l’incarico, tale esecuzione resta valida, a meno che il destinatario indiretto sia un incapace a succedere.
Accettazione eredità
Solo con l’accettazione dell’eredità si diventa a tutti gli effetti erede del de cuius. Assumendo tale ruolo, si subentra nella titolarità dell’asse ereditario e dei rapporti ad esso inerenti, senza la facoltà di poter preferire determinate posizioni per escluderne altre. L’accettazione dell’eredità deve avvenire entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla data del decesso del defunto, indipendentemente dal fatto che si tratti di successione legittima o di successione per testamento.
Ti potrebbe interessare: Visura catastale online: cos’è e come ottenerla
L’accettazione può essere espressa mediante un atto pubblico o una scrittura privata. In questa la persona interessata dichiara espressamente di accettare l’eredità. In caso di accettazione tacita il soggetto che è chiamato all’eredità accetta la stessa compiendo atti che presuppongono la volontà di accettare e che soltanto l’erede sarebbe legittimamente portato a compiere.
Accettazione con beneficio dell’inventario
Un caso particolare di accettazione dell’eredità è quella relativa al beneficio d’inventario. In questo caso il patrimonio dell’erede e il patrimonio oggetto dell’eredità rimarranno separati, cosicché i debiti ereditari saranno pagati solamente entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati. In sostanza, l’erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius.
Rinuncia eredità
La rinuncia all’eredità è l’atto con cui il chiamato dichiara di non accettare l’eredità. È un diritto che si esercita con espressa dichiarazione scritta di fronte ad un notaio o presso la cancelleria del tribunale. La rinuncia all’eredità è un negozio giuridico “puro”, che non può essere assoggettato a termini e condizioni, e infatti si definisce un actus legitimus.
Ti potrebbe interessare: Rinuncia all’eredità: a chi spetta la quota
Come rintracciare gli eredi
Può capitare spesso che gli eredi non siano rintracciabili facilmente o celermente. In Italia, inoltre, non esiste una norma o una figura professionale pubblica che ha come compito quello del rintraccio eredi del defunto.
Ci si può così rivolgere a società, come Revela, che offre, appunto, un servizio di rintraccio eredi, evitando tempi lunghi della ricerca. In questo modo si possono verificare i dati del decesso, identificare anagraficamente i soggetti trovati, con residenza e domicilio, e verificare l’accettazione e la rinuncia all’eredità.