Conto corrente pignorato: cosa fare

Conto corrente pignorato: cosa fare

Il conto corrente pignorato comporta inevitabilmente degli effetti per il debitore. Esistono, però, dei limiti e delle regole ben precise. Ecco cosa fare

Hai il conto corrente pignorato e non sai cosa fare? L’unica strada percorribile per evitare la procedura è pagare il debito, altrimenti il creditore, in possesso di un titolo esecutivo, può procedere con il pignoramento. Esistono tuttavia dei limiti e delle regole precise, disciplinate dall’art. 543 c.p.c.

Conto corrente pignorato, cosa comporta per il debitore

Il pignoramento conto corrente ha una serie di effetti diretti sul conto del debitore. Il primo tra tutti è il blocco dei fondi pignorati. La banca, infatti, quando riceve l’ordine di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario è tenuta a bloccare una somma di denaro pari all’importo dovuto o a una quota di essa, come stabilito dal titolo esecutivo. Il debitore, da quel momento, non può dunque disporre di quella parte di fondi, che rimangono bloccati finché il debito non è estinto.

Il conto corrente pignorato comporta poi delle limitazioni all’utilizzo dello stesso, in quanto possono sorgere difficoltà nell’esecuzione di operazioni bancarie quotidiane, come prelevamenti, pagamenti o bonifici.

La banca, nel caso di pignoramenti ripetuti e di importi significativi, può inoltre decidere di chiudere il conto corrente del debitore. Questo ovviamente dipende dalla politica della singola banca e dalle circostanze specifiche del caso.

Una volta eseguito il pagamento da parte della banca il conto viene svincolato e pertanto il debitore ne riprende la piena disponibilità.

Cos’è il pignoramento del conto corrente

Il pignoramento conto corrente è una procedura ordinaria attuata al fine di recuperare un credito. Rientra nella categoria del pignoramento presso terzi, che ha per oggetto crediti o più in generale beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo e, nello specifico, il conto corrente.


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Per richiedere il pignoramento ci si deve rivolgere al giudice e, se si attua, l’istituto bancario o postale diventa il “debitor debitoris” (il terzo pignorato) nei confronti del creditore.

Il creditore, per poter procedere, deve avere un titolo esecutivo valido (una sentenza o un decreto ingiuntivo) che accerta la situazione di debito del proprietario del conto corrente nei confronti del soggetto creditore.

Non c’è alcuna distinzione tra un creditore privato ed uno pubblico (Agenzia Entrate Riscossione, la società di riscossione dei crediti del Comune o altri enti) e non è prevista una soglia minima del credito sotto la quale non sia possibile pignorare il conto corrente.

Conto corrente pignorato, come funziona

L’espropriazione di denaro su un conto corrente postale o bancario avviene a seguito di una notifica al debitore. Si deve indicare: titolo esecutivo, atto di precetto (il debitore ha ancora 10 giorni per pagare) e atto di pignoramento.

Quest’ultimo è inviato anche all’istituto di credito interessato. La legge stabilisce che, una volta presentato l’atto giudiziario di pignoramento, la banca o l’ente postale può procedere a bloccare la somma intera (tranne il minimo vitale) presente su un normale conto corrente o una parte di essa se il conto è di appoggio per la ricezione dello stipendio di un lavoratore.


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Quando il debito è nei confronti dell’Agenzia Entrate Riscossione, quest’ultima può procedere al pignoramento conto corrente senza intervento del tribunale. Invia, infatti, la notifica alla banca o alla posta e se entro ulteriori 60 giorni il debito non è saldato preleva direttamente l’importo dal conto (art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973).

Limiti del pignoramento del conto corrente

Il conto corrente bancario o postale può essere oggetto di pignoramento nella sua interezza solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale, ossia 1.603,23 € (534,41 X 3). Ciò implica che nel caso in cui alla data di notifica del pignoramento vi si trovino somme superiori a tale importo, tutto il resto può essere pignorato. Se, invece, c’è una cifra inferiore non può essere bloccato.

Per quanto riguarda un conto corrente cointestato, si può pignorare solamente la metà del credito presente. Non si può mai pignorare un conto corrente che sia alimentato da:

  • assegni di accompagnamento per disabili
  • rendite di assicurazioni sulla vita
  • pensioni di invalidità.

Laddove ci si trovi di fronte ad un conto in rosso, il creditore può decidere di abbandonare la procedura o mantenere in vita il pignoramento conto corrente nell’attesa che vengano depositati nuovi accrediti.

Quando sono presenti versamenti ricorrenti come stipendio o pensione, i conti correnti possono sempre essere oggetto di pignoramento, rispettando determinati limiti tutti, fino ad estinzione totale del debito.

Limiti del pignoramento in caso di stipendio e pensione

Nel caso di pignoramento dello stipendio o della pensione, deve essere garantito al debitore il minimo vitale, ovvero 1.068,82 € al mese (doppio dell’assegno sociale).

Nel dettaglio, lo stipendio può essere pignorato nei limiti stabiliti dalla legge che prevedono che sia assicurato il minimo vitale per condurre una vita dignitosa. Secondo la normativa attuale, i limiti corrispondono a:

  • un quinto, quando si tratta di debiti di lavoro o di tributi provinciali e comunali omessi
  • un terzo, quando la pendenza riguarda gli alimenti dovuti per legge.

Questo calcolo deve essere effettuato sull’importo netto e non su quello lordo. Inoltre può essere pignorato anche il Tfr, sempre nel limite di un quinto dell’importo netto totale.


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Se, invece, il creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il pignoramento dello stipendio è soggetto ad altri limiti. Le quote pignorabili, il cui calcolo si fa sul netto e non sul lordo, sono:

  • 1/10 dello stipendio quando l’importo è inferiore ai 2.500 €
  • 1/7 dello stipendio se l’importo è inferiore ai 5.000 €
  • 1/5 dello stipendio quando l’importo supera i 5.000 €.

Anche in questo caso deve essere garantito il minimo vitale.

Quando si tratta di un conto con accredito della pensione, il creditore non può pignorare più di un quinto, calcolato però sul netto della pensione mensile, detratto prima il cosiddetto minimo vitale.

Considerando che il minimo vitale 2024 è di 1.068,82 euro, significa che ogni pensione può essere pignorata per massimo un quinto (il 20%) della parte che eccede 1.068,82 e comunque non può mai essere pignorata se non supera 1000 euro.

Come rintracciare un conto corrente

Per avere accesso ad un conto corrente è necessario avere un titolo esecutivo, ossia un ordine del giudice a pagare. Il rintraccio è una delle prime indagini che si effettua in caso di recupero credito, al fine di pignorare il conto del debitore.

Per sapere, per esempio, dove il debitore ha il suo conto corrente ci si può rivolgere ad una società investigativa specializzata in informazioni uso recupero crediti, come Revela. Prima di procedere con un’azione legale si potrebbe decidere di acquisire più informazioni possibili sul conto stesso per decidere se sia il caso di mettere in atto un processo giudiziario e tentare la via del recupero.

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