Conti correnti, pensioni di reversibilità, immobili e beni di famiglia, alcuni sono beni impignorabili. Altri, invece, sono aggredibili solo in parte
Il pignoramento è sicuramente una fonte di preoccupazione per coloro che hanno contratto un debito nei confronti del fisco o altri creditori come banche, finanziarie, fornitori: attenzione, però, alcuni sono beni impignorabili!
Quando ogni tentativo stragiudiziale non è andato a buon fine, allora si arriva al Pignoramento dei beni. È il procedimento attraverso il quale i creditori possono rivalersi sui beni del debitore per soddisfare le proprie pretese ed è l’atto con cui si concretizza la procedura esecutiva, dopo che si è intimato al debitore di adempiere all’obbligo del titolo esecutivo con un precetto.
Esistono alcune categorie di beni e crediti che non possono essere in nessun caso sottratti al debitore. Altri, invece, lo sono con delle limitazioni.
La legge, infatti, stabilisce chiaramente quali sono i beni non pignorabili. Le regolamentazioni non si trovano solo all’interno del Codice di procedura civile, ma in una serie di norme speciali che non è facile conoscere se non si è esperti del settore.
I beni impignorabili o pignorabili in parte
Beni di famiglia
Secondo quanto disposto dall’articolo 514 c.p.c. (Cose mobili assolutamente impignorabili.) alcuni beni non sono pignorabili perché considerati fondamentali per il diritto alla vita ed alla dignità. Si tratta di vestiti, stoviglie, elettrodomestici ed arredamento indispensabili per la sopravvivenza. Rientrano nei beni impignorabili anche oggetti sacri, biancheria, viveri e combustibili necessari per il sostentamento di un mese, armi e tutte le cose che il debitore ha l’obbligo di detenere per ragioni di pubblico servizio, e animali da compagnia tenuti in casa. Restano pignorabili, invece i mobili, (tranne i letti) di grande valore economico per via del loro pregio artistico o di antiquariato.
Strumenti per il lavoro
Per quanto riguarda gli oggetti, gli strumenti e i libri che sono necessari per esercitare la professione, l’arte o il mestiere, questi possono essere pignorati solo se il debitore non ha altri beni pignorabili. In caso di pignoramento, deve comunque essere garantito il proseguimento dell’attività lavorativa e, quindi, questi beni possono essere pignorati, nei limiti di un quinto del loro valore. Ciò significa che, in caso di vendita all’asta dei suddetti beni, i quattro quinti del ricavato vanno restituiti al debitore.
Casa
Il fisco non può pignorare la casa se il debito è inferiore a 120mila euro o la somma degli immobili del debitore non supera 120mila euro e se la casa è l’unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza. Non deve, inoltre, essere di lusso e deve essere accatastato come abitazione civile. Va ricordato che anche quando si tratta di unica casa e il credito superi i 20.000 euro, il fisco potrà comunque iscrivere un’ipoteca sull’immobile.
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Auto
Anche questo è un bene al sicuro da qualunque azione di sequestro. Non è, infatti, previsto il fermo auto per il contribuente che utilizza il veicolo per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Sussidi di maternità e crediti alimentari
Tra i beni impignorabili ci sono: gli assegni, le pensioni agli invalidi e le pensioni sociali, i sussidi di maternità e per malattie e, soprattutto, i sussidi di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri. Al contrario, è pignorabile la Naspi, ossia l’assegno di disoccupazione in quanto sostituto del reddito, così come lo è la cassa integrazione. Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento, invece, è pignorabile se il beneficiario ha già modo di sopravvivere o comunque lo è nella parte che eccede lo stretto indispensabile per la sopravvivenza.
Pensione di reversibilità
Quando parliamo di pensione di reversibilità ci riferiamo ad una prestazione economica che si assegna in caso di decesso del contribuente ai familiari. In realtà questa non è completamente impignorabile. Pertanto, il familiare che risulta beneficiario di tale sussidio può subire il pignoramento dell’importo da parte di terzi. L’art. 13 del D.L. 83/2015 prevede un limite: la parte pignorabile è sempre quella che eccede l’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà. Con questo limite si intende la soglia vitale che qualsiasi azione di pignoramento non può toccare. Attualmente la legge fissa tale minimo vitale a 525,89 euro. L’importo pignorabile, dunque, riguarda esclusivamente quanto eccede tale soglia.
Conto corrente in rosso
In linea generale i conti correnti possono essere aggredibili. Ne esistono alcuni, con particolari caratteristiche, che non possono essere pignorati. Rientrano in questi casi quelli in cui sono accreditate le somme derivanti da rendita di una assicurazione sulla vita, pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento. Anche se può sembrare scontato, non può essere sequestrato, invece, un conto in rosso. Se i soldi non ci sono, non si può sequestrare nulla. Vale lo stesso per i conti correnti su cui è stata aperta una linea di credito, come un fido. Se ogni versamento non copre il debito totale della linea di credito, il conto corrente rimarrà sempre in rosso e non ci sarà nulla da pignorare.
Polizza sulla vita
Tutti i soldi versati in un’assicurazione per garantire una rendita a chi succederà in caso di morte non possono mai essere pignorati da nessun creditore, neanche dall’Agente della Riscossione. Questa disposizione normativa trova la sua giustificazione nella necessità di tutelare la persona nell’età post lavorativa oppure, a seguito dell’evento morte, i familiari o le persone individuate quali beneficiari. Se, invece, si tratta di un prodotto finanziario, piuttosto che previdenziale, questo potrebbe essere pignorato.
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Conto corrente e casa cointestati
I beni o i conti corrente cointestati, possono essere pignorati al massimo per il 50% del loro valore. Se il bene è divisibile si procederà alla divisione fisica e all’esecuzione forzata della metà di proprietà del debitore. Se il bene non è divisibile, si potrebbe procedere con la vendita per intero del bene stesso e all’incasso di metà del valore ricavato. La seconda metà dell’incasso ricavato verrà restituita all’altro titolare del bene.
Stipendio e pensione
Anche in questo caso, se pure stipendio e pensione si possono pignorare, ci sono dei limiti. La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto alcune importanti novità. È previsto che il pignoramento debba assicurare quello che viene definito minimo vitale. Significa che c’è un limite massimo al di sopra del quale non è possibile pignorare un solo centesimo dello stipendio. Le quote pignorabili, il cui calcolo si fa sul netto e non sul lordo, sono:
- 1/10 dello stipendio quando l’importo è inferiore ai 2.500€
• 1/7 dello stipendio se l’importo è inferiore ai 5.000€
• 1/5 dello stipendio quando l’importo supera i 5.000€.
In linea generale, il pignoramento della pensione segue una regola simile a quella dello stipendio. Se il pignoramento avviene direttamente all’Inps, per calcolare il quinto pignorabile non si prende a riferimento il netto della pensione, ma da questo va prima detratto il cosiddetto minimo vitale, una somma cioè che serve all’anziano per vivere. Il minimo vitale è pari a una volta e mezzo l’assegno sociale, attualmente pari a 672,10 euro. Si prende, quindi, l’importo dell’assegno sociale, lo si moltiplica per 1,5 e il risultato viene sottratto alla pensione. La somma che ne deriva potrà essere pignorata non oltre un quinto.
Nel caso in cui si può procedere al pignoramento è necessario analizzare, in maniera approfondita, la posizione del debitore, per capire se è effettivamente in grado di pagare o se possieda beni mobili o immobili che possono essere eventualmente pignorati.
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