L’assegno di mantenimento è un contributo economico che uno dei due coniugi corrisponde all’altro o alla prole. Le regole dell’assegnazione sono diverse e può essere modificato o revocato
L’assegno di mantenimento è un contributo economico che uno dei due coniugi corrisponde all’altro o alla prole. È, quindi, un sostegno finanziario destinato ai figli e al coniuge che dispone di risorse economiche insufficienti per soddisfare le proprie esigenze, da parte del coniuge con maggiori capacità finanziarie. Le regole dell’assegnazione per entrambi sono diverse ed è il giudice, in sede di separazione, a stabilire l’importo adeguato, che può cambiare nel tempo o dopo il divorzio.
Assegno di mantenimento coniuge
L’assegno di mantenimento al coniuge si basa direttamente sul dovere di assistenza e trova il suo riferimento normativo nell’art. 156 c.c. È bene precisare che la separazione implica la sospensione dei reciproci doveri coniugali, ma non il dovere di assistenza e di rispetto reciproco, che rimangono tali.
Nella maggior parte dei casi, questo assegno è previsto a favore della moglie che non lavora o che guadagna molto meno del marito. Il supporto finanziario può essere, però, erogato anche verso il marito. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
L’assegno di mantenimento alla moglie o all’avente diritto mira, dunque, a bilanciare le disparità economiche tra i due coniugi.
Devono, però, esserci alcune condizioni:
- l’istanza per ottenere l’assegno deve essere presentata da una delle parti coinvolte e non può essere stabilita d’ufficio dal giudice
- il coniuge richiedente non dispone di redditi adeguati o non è in grado di guadagnarseli per ragioni oggettive
- non deve essergli stata addebitata la separazione. L’addebito, in questo contesto, rappresenta la responsabilità attribuita a uno dei coniugi per la fine del matrimonio.
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In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge. Nelle circostanze più gravi, la condotta del coniuge inadempiente può integrare il reato di cui all’art. 570 bis c.p., con conseguente azionabilità della tutela penale.
Assegno di mantenimento figlio
L’assegno di mantenimento per i figli rappresenta una misura economica di carattere patrimoniale che il genitore con il quale i figli non risiedono stabilmente è tenuto a corrispondere. Questo pagamento può avvenire direttamente all’altro genitore o al figlio maggiorenne.
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Entrambi i genitori sono obbligati a mantenere i figli in base al proprio reddito e alle proprie capacità (art. 316 bis c. 1 c.c.), anche nel caso in cui è decaduta la “responsabilità genitoriale”. L’art. 315 bis c. 1 c.c. dispone, infatti, che il figlio debba essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori. L’obbligo dei genitori di mantenere la prole non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma fino a quando non hanno raggiunto una propria indipendenza economica.
Quando si può modificare o sospendere l’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento non è immutabile o irrevocabile. Se, infatti, cessano i presupposti è possibile che l’obbligo di erogazione dello stesso venga revocato. La modifica o la revoca dell’assegno di mantenimento all’altro coniuge può avvenire su accordo dei coniugi o attraverso una procedura giudiziale.
In quest’ultimo caso, la decisione è presa da un giudice qualora vi siano giustificati motivi, ovvero eventi nuovi e sopravvenuti rispetto alla sentenza che ha originariamente stabilito l’assegno di mantenimento.
Ecco i principali motivi:
- divorzio. La pronuncia di divorzio fa venire meno ogni dovere tra coniugi, incluso quello di assistenza materiale. L’assegno di mantenimento, ove ne ricorrano i presupposti, potrà eventualmente essere sostituito dall’assegno divorzile
- la moglie disoccupata trova successivamente un lavoro adeguato. Il coniuge obbligato all’erogazione potrebbe richiedere al giudice di interrompere il pagamento o di modificarlo
- peggioramento considerevole delle condizioni economiche del coniuge obbligato
- nuova convivenza more uxorio del coniuge avente diritto. Se l’altro coniuge instaura una nuova relazione sentimentale, stabile e duratura, andando di fatto a creare una nuova famiglia, il coniuge obbligato potrà chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento. Ciò in ragione del fatto che si è instaurato un vincolo di assistenza materiale con il nuovo partner, facendo venir meno l’obbligo del precedente coniuge.
Per quanto riguarda i figli, solitamente l’aumento delle esigenze sono legate alla crescita e allo sviluppo della sua personalità. Non c’è, quindi, bisogno di specifica dimostrazione, legittimando di per sé la revisione dell’assegno di mantenimento. In questo caso, può essere chiesto, anche in mancanza di miglioramenti reddituali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione che sia nelle sue possibilità.
Differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile
Come già detto, l’assegno di mantenimento subentra nel periodo di separazione coniugale e deve garantire il mantenimento del tenore di vita al momento del matrimonio.
L’assegno divorzile subentra dopo la sentenza di divorzio e non è vincolato al mantenimento del tenore di vita. Quindi, se l’ex coniuge ha la possibilità di mantenersi da sé o è nelle condizioni di lavorare, il diritto all’assegno divorzile decade. Lo stesso vale se contrae nuove nozze, unione civile o una convivenza stabile.
L’importo è stabilito dal Giudice tenendo in considerazione diversi fattori: durata del matrimonio, ragioni del divorzio, reddito dei coniugi, condizioni patrimoniali e soggettive. Non tiene, invece, in considerazione il tenore di vita mantenuto dal coniuge percettore di assegno in costanza di matrimonio.
Come chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento
La revisione dell’assegno non è automatica, ma richiede un provvedimento del giudice. Le parti possono, quindi, ricorrere al tribunale per chiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
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In assenza di un accordo si prosegue con un nuovo procedimento dove il coniuge richiedente dovrà produrre la documentazione con le prove delle mutate capacità economiche dell’altro o di sé stesso, come per esempio la perdita del posto di lavoro per cause non imputabili alla sua volontà.
È opportuno, dunque, dimostrare oggettivamente e inconfutabilmente che vi siano delle effettive modifiche. Il giudice può disporre, in merito, le dovute indagini per accertare le reali condizioni economiche dei genitori e gli eventuali cambiamenti che si sono verificati.
Le indagini
L’investigazione per la revisione dell’assegno di mantenimento è finalizzata alla raccolta di prove utili a dimostrare la reale situazione dell’ex coniuge. L’attività investigativa ha, quindi, come obiettivo quello di raccogliere prove utili e utilizzabili in sede di giudizio che dimostrino il reale patrimonio e l’effettiva situazione finanziaria dell’ex coniuge (situazione lavorativa, tenore di vita, eventuale convivenza).
Le indagini permettono, per esempio, di ricercare fonti di reddito non dichiarate, una sopraggiunta eredità, un lavoro senza contratto o anche per provare che il coniuge separato che percepisce l’assegno di mantenimento è invece in grado di adempiere al proprio sostentamento.
A conclusione dell’indagine svolta, l’agenzia investigativa, come Revela, redige una relazione tecnica supportata da prove video-fotografiche utilizzabile in sede giudiziaria, utile a dimostrare se vi è stato un mutamento della situazione economica di uno dei due ex coniugi rispetto alla data della sentenza di separazione o del divorzio.