L’affidamento esclusivo è una soluzione straordinaria che può essere disposta dal Giudice, qualora uno dei due genitori non dovesse risultare idoneo al ruolo che dovrebbe svolgere
L’affidamento esclusivo consiste nell’attribuzione ad uno solo dei due genitori dell’affidamento del minore, qualora l’altro non dovesse risultare idoneo al ruolo che dovrebbe svolgere.
La domanda di affido esclusivo può essere fatta da parte di uno dei genitori, ma solo il giudice può disporlo ogni qual volta ritenga che l’affidamento condiviso causi un danno al minore.
Si tende, in linea generale, a favorire la bigenitorialità, ossia il principio secondo cui i figli devono mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, anche se separati (legge n. 54 del 2006).
L’art. 337-ter del codice civile impone oggi al giudice di valutare “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, in modo da realizzare al meglio il diritto della prole a “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi”.
Per quanto riguarda, invece, la questione della residenza del minore, nella maggior parte dei casi i figli sono solitamente collocati presso la madre il cui ruolo è considerato centrale e maggiormente adatto all’educazione dei figli.
Entrambi i genitori hanno, dunque, la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Il giudice può decidere, però, di far decadere tale responsabilità (perdita della patria potestà) per entrambi o uno solo dei genitori quando viene meno agli obblighi previsti o assume comportamenti scorretti nei confronti della prole che in qualche modo possono danneggiarne gli interessi.
I presupposti per richiederlo
L’affidamento esclusivo costituisce una soluzione straordinaria, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione tale da rendere l’affidamento condiviso pregiudizievole e contrario all’interesse esclusivo del minore (art. 337-quater c. c.).
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo, anche nel caso dei figli di genitori non sposati. Inoltre, non ha una durata predeterminata.
In ogni momento i genitori hanno il diritto di chiedere al giudice la revisione delle condizioni poste alla base dell’affidamento dei figli (art. 337-quinquies c. c.).
Ecco alcuni casi in cui può essere richiesto l’affidamento esclusivo:
- incapacità oggettiva di uno dei genitori di prendersi cura del figlio
- totale disinteresse del genitore, che non rispetta mai il diritto di visita o si rende irreperibile
- il minore manifesta difficoltà di relazione con uno dei due genitori
- uno dei due genitori rischia di sottoporre il minore ad un alto livello di stress
- madre o padre violento nei confronti dei figli o nei confronti dell’altro coniuge
- uno dei due ha problemi seri di dipendenza da alcol, droga o gioco d’azzardo o è condannato per un reato grave
- genitore dotato di “personalità manipolativa” che allontana fisicamente e psicologicamente i figli dall’altro genitore
- incapacità di intendere e di volere
- mancato mantenimento
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Ci sono anche casi in cui l’affidamento esclusivo non è concesso, ecco quali:
- in caso di conflittualità tra i due genitori
- una relazione omosessuale di uno dei due genitori, che non pregiudica il rapporto con i figli
- mutamento della confessione religiosa
- in caso di grande distanza tra la residenza dei due coniugi o perché uno dei due si trasferisce in un’altra città o stato
- quando uno dei due genitori si affida spesso ai nonni, per esempio per questioni lavorative.
Affidamento esclusivo cosa comporta
In caso di affidamento esclusivo, entrambi i genitori restano titolari della responsabilità genitoriale sui figli. Le decisioni di maggiore interesse, relative all’educazione, all’istruzione e alla salute dei figli, sono comunque prese di comune accordo tra i genitori.
Il genitore affidatario deve, quindi, favorire il mantenimento dei rapporti tra il figlio e l’altro genitore, il quale conserva sempre il diritto di rivolgersi al giudice se rileva anomalie.
Il genitore non affidatario mantiene anche il diritto di visita nei confronti del figlio, nonché il dovere giuridico e morale di provvedere al mantenimento dello stesso fino alla sua autosufficienza.
In conclusione, l’affido esclusivo non comporta la perdita della titolarità della responsabilità genitoriale, bensì esclusivamente la limitazione del suo esercizio nei confronti del figlio minorenne.
Affidamento esclusivo rafforzato
L’affidamento esclusivo rafforzato si può applicare quando il giudice si trova di fronte a un genitore totalmente incapace di prendersi cura del figlio.
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In questo caso, il genitore affidatario prende tutte le decisioni relative a istruzione, salute e crescita del minore senza alcun obbligo di coinvolgere l’altro genitore. Quest’ultimo mantiene la responsabilità genitoriale e i relativi doveri, come l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli.
L’affido super esclusivo si può applicare ad esempio in caso di gravi violenze da parte di uno dei genitori, totale incapacità di prendersi cura della prole o disinteresse verso la vita dei figli.
Come ottenere l’affidamento esclusivo
Ognuno dei genitori può chiedere, in qualsiasi momento, l’affidamento esclusivo del minorenne presentando un’apposita domanda. Lo può fare con il ricorso della separazione o del divorzio o anche successivamente.
La richiesta, come già detto deve essere motivata. Il giudice accoglierà la domanda dopo un’attenta valutazione che avrà lo scopo di garantire unicamente l’interesse del minore. Per farlo può utilizzare tutti gli elementi utili a legittimare la richiesta dell’affido esclusivo.
In questo caso, un’agenzia investigativa come Revela assume un ruolo chiave, perché in grado di fornire prove documentali, come foto, video e testimonianze scritte e orali, valide in sede legale, che potranno rivelarsi decisive.
L’indagine investigativa ha lo scopo di fornire un quadro più dettagliato possibile del caso e la relazione finale può, dunque, essere presentata in tribunale.