Accettazione dell’eredità: quando si può pignorare

Accettazione dell'eredità: quando si può pignorare

L’accettazione dell’eredità è lo strumento mediante il quale il chiamato acquista il diritto all’eredità, che può essere pignorata per la parte corrispondente alla propria quota

L’accettazione dell’eredità è lo strumento mediante il quale il chiamato, in forma espressa o tacita, acquista il diritto all’eredità e assume la qualità di erede. Assumendo tale ruolo, egli subentra così nella titolarità dell’asse ereditario e dei rapporti ad esso inerenti. L’atto dell’accettazione è irrevocabile e non ripetibile, inoltre gli eredi assumono anche la responsabilità per i debiti del defunto.

In alternativa il chiamato può scegliere di rinunciare all’eredità, quindi di non subentrare nella posizione giuridica del de cuius. È un diritto che si esercita con espressa dichiarazione scritta da effettuarsi di fronte ad un notaio o presso la cancelleria del tribunale. In generale, l’accettazione dell’eredità è un atto che comporta una serie di conseguenze giuridiche e fiscali.

Accettazione espressa e tacita

Il codice civile all’art. 470 disciplina le varie fattispecie dell’accettazione dell’eredità. L’accettazione può essere espressa o tacita. L’accettazione espressa avviene all’interno di un atto pubblico o di una scrittura privata, con cui la persona interessata assume il titolo di erede, dichiarando espressamente di accettare.

In caso di accettazione tacita il soggetto che è chiamato all’eredità compie atti che presuppongono la volontà appunto di accettare e che soltanto l’erede sarebbe legittimamente portato a compiere. L’accettazione dell’eredità deve avvenire entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla data del decesso del defunto, indipendentemente dal fatto che si tratti di successione legittima o di successione per testamento.

Accettazione con beneficio dell’inventario

Un caso particolare è l’accettazione con beneficio d’inventario. Disciplinata dall’art. 490 del Codice Civile, questa procedura permette all’erede di ereditare tutti i crediti eventuali, ma di rispondere ai debiti con il solo patrimonio del de cuius, distinguendolo perciò dal proprio patrimonio.

È un’opzione che il chiamato ha a disposizione per limitare la sua responsabilità nei confronti dei creditori del defunto. In pratica, l’erede dichiara di accettare l’eredità solo in quanto essa risulti sufficiente a soddisfare i debiti del defunto, ma senza rispondere personalmente dei debiti stessi. In questo caso è necessario presentare un’apposita dichiarazione presso il Tribunale competente entro 10 giorni dalla data in cui l’erede viene a conoscenza della propria eredità.


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Inoltre, deve redigere un inventario dei beni ereditati e dei debiti del defunto, che deve essere depositato presso il Tribunale entro 30 giorni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.

Il patrimonio dell’erede e il patrimonio oggetto dell’eredità rimangono quindi separati, cosicché i debiti ereditari saranno pagati solamente entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati.

Interdetto o Minore

Nel caso di soggetto interdetto, o di soggetto minore di età, sottoposto a tutela, per poter procedere ad accettare l’eredità occorrerà necessariamente ricorrere all’autorizzazione da parte del giudice tutelare. L’accettazione dovrà inoltre avvenire obbligatoriamente per legge con beneficio d’inventario. Il tutore dovrà pertanto presentare ricorso al giudice tutelare per poter essere autorizzato all’accettazione dell’eredità spettante al soggetto incapace e, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione, potrà effettuare l’accettazione in favore dell’erede.

Novità della Riforma Cartabia

Dal 1° marzo, è possibile rivolgersi al Notaio, e non per forza al Tribunale, per ottenere alcune autorizzazioni nel caso di passaggio di beni ereditari e quando sia coinvolto un minore o anche un soggetto fragile. In caso di accettazione dell’eredità il Notaio incaricato da parte dei beneficiari di Amministrazione di Sostegno, aventi ad oggetto beni ereditari, ha quindi competenza per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e può intervenire come figura alternativa al Giudice Tutelare.

La richiesta può essere quindi presentata in forma scritta dalla parte interessata. Il Notaio dovrà valutarne la validità e potrà svolgere tutte le verifiche in merito. Dopo il rilascio dell’autorizzazione, in forma scritta, il Notaio dovrà poi provvedere a comunicare la decisione alla Cancelleria del Tribunale competente e al Pubblico Ministero presso il medesimo tribunale.

Quando si può pignorare l’eredità

Come già detto, con l’accettazione dell’eredità si diventa a tutti gli effetti erede e, come tale, responsabile dei debiti del de cuius. In caso di pignoramento, però, non risponde per tutte le passività lasciate, ma solo per la parte corrispondente alla propria quota. Prima dell’accettazione dell’eredità, poi, i creditori non possono agire contro i parenti del defunto, neanche se si tratta dei figli.

L’eredità può essere pignorata, quindi, solo dopo che l’erede l’ha accettata. Inoltre, il pignoramento è possibile solo se vi è un credito certificato nei confronti dell’erede o del defunto, quindi una sentenza di condanna o a un titolo esecutivo.


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Una volta che è stato individuato l’erede e che questi ha, quindi, accettato l’eredità, il creditore può richiedere il pignoramento della quota di eredità spettante all’erede, nei confronti del quale si vuole ottenere il soddisfacimento del proprio credito.

In via generale si trasmettono i diritti patrimoniali assoluti, come proprietà, ma anche contratti e obbligazioni. Tutti i rapporti non patrimoniali, sia personali che familiari, invece, si estinguono con la morte del titolare.

I debiti che non si trasmettono agli eredi

Non tutti i debiti del defunto si trasmettono automaticamente agli eredi. In particolare, non si trasmettono:

  • Sanzioni amministrative e tributarie. Le sanzioni amministrative, anche quelle di natura fiscale, e multe non sono trasmissibili. Lo stesso vale per le obbligazioni di carattere tributario, quindi debiti con Inps, Inail, imposte dovute ad Agenzia Entrate, Comune, Provincia, Regione, cartelle esattoriali dovute all’Agente della Riscossione. In questo caso, però, gli eredi che accettano l’eredità sono tenuti a pagare comunque le imposte, ma non le sanzioni collegate.

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  • Assegno di mantenimento. La morte del soggetto obbligato fa cessare l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’ex coniuge o ai figli. I figli diventano eredi legittimari, mentre l’ex coniuge, se è già intervenuto il divorzio, perderà sia l’assegno di mantenimento che i diritti di successione. Solo se in grave stato di bisogno, il giudice può assegnare l’obbligo agli eredi di corrispondere un assegno periodico. Inoltre, quest’ultimo può ottenere una quota della pensione di reversibilità.
  • Sanzioni penali. Anche le sanzioni penali hanno carattere personale e non si trasmettono agli eredi. In alcuni casi, però, come quello dell’abuso edilizio, l’eventuale ordine di demolizione può essere inflitto anche agli eredi divenuti titolari dell’immobile.
  • Debiti di gioco e scommesse. I debiti di gioco e scommesse sono detti obbligazioni naturali e rientrano, quindi, tra i debiti non trasmissibili agli eredi. Questi, infatti, possono accettare l’eredità anche se il de cuius aveva considerevoli debiti di gioco.
  • Debiti prescritti. Se il creditore ha lasciato trascorrere un certo lasso di tempo senza richiedere formalmente il pagamento di quanto dovuto, il debito potrebbe essere caduto in prescrizione. Si dovrà in questo caso accertare il relativo termine di prescrizione, che varia in base al tipo di debito.

La disciplina della trasmissione dei debiti agli eredi non è affatto semplice. È bene, quindi, evitare di compiere scelte affrettate, affidandosi a professionisti esperti.

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